Art. 9.
  1.  I  Nuclei dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) sono
incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
  3.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  sostituisce,  a tutti gli effetti di legge, la notifica nei
confronti   dei   titolari  delle  autorizzazioni  all'immissione  in
commercio   dei   presidi   medico-chirugici   oggetto  del  presente
provvedimento di revoca.
    Roma, 7 agosto 2006 Il direttore generale: De Giuli