IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del  sig. Serra Marcello, nato il 27 marzo 1968 a
Uras  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di «Abogado» conseguito in Spagna e rilasciato
dall'«Illustre  Collegio  d'Advocats  de  Barcelona»  (Spagna) cui e'
iscritto  dal 14 febbraio 2006 ai fini dell'iscrizione all'albo degli
avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;
  Considerato   che   il  richiedente  ha  conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza  presso  l'universita' di Cagliari in data 12 dicembre
1996  e  che  detto  titolo accademico e' stato altresi' omologato al
titolo  accademico  spagnolo  di «Licenciado en Derecho» con delibera
del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 4 novembre 2005;
  Preso atto che il sig. Serra ha prodotto il certificato di compiuta
pratica  forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Cagliari in
data 27 ottobre 1999;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 23 maggio 2006;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti datata 22 maggio 2006;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Serra  Marcello,  nato  il 27 marzo 1968 a Uras (Italia),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Abogado»  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.