Art. 10. Comunicazione dell'istituzione dei comitati 1. Le regioni, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini dei 180 giorni di cui al successivo art. 13, trasmettono all'Agenzia italiana per il farmaco - AIFA l'elenco e la composizione dei comitati etici costituiti ai sensi del presente decreto, ai fini della ricostituzione della lista dei comitati etici, curata dall'osservatorio.