Art. 6. Aspetti economici 1. Il comitato etico verifica che siano coperte da parte del promotore della sperimentazione tutte le spese aggiuntive per le sperimentazioni, le attrezzature ed altro materiale inventariabile necessari per la ricerca e non in possesso della struttura, tutto il materiale di consumo e i medicinali da impiegare nella sperimentazione, compreso il medicinale di confronto o l'eventuale placebo. 2. Con delibera dell'organo amministrativo della struttura ove opera il comitato etico puo' essere stabilito il gettone di presenza per i membri dei comitati etici e viene stabilita la tariffa a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato stesso, secondo le direttive e gli indirizzi regionali. 3. Le tariffe di cui al comma 2 vengono determinate in misura tale da garantire la completa copertura delle spese connesse ai compensi eventualmente stabiliti per i membri dei comitati etici e al funzionamento degli stessi, nonche' gli oneri relativi agli uffici di segreteria di cui all'art. 4, comma 2.