Art. 8. Successiva attivazione dei centri sperimentali 1. Nei casi in cui il promotore della sperimentazione ritenga di avviare la sperimentazione in nuovi centri dopo che la medesima ha gia' ricevuto il parere unico favorevole, l'accettazione o il rifiuto di tale parere da parte dei suddetti centri deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della domanda nella forma prescritta e corredata del suddetto parere. 2. La facolta' di attivazione di nuovi centri sperimentali, di cui al comma 1, deve essere considerata una eccezione ed adeguatamente motivata.