IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visto   i  regolamenti  (CE)  n.  451/2000  della  Commissione  del
28 febbraio  2000  e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001,
che  recano  le  disposizioni  di  attuazione  della seconda fase del
programma  di  lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva
91/414/CEE,  con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive,
in  cui  figurano anche il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron,
il  tolclofos-metile  ed  il  triticonazolo da valutare ai fini della
loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 hanno
designato  i  Paesi Bassi quale Stato membro relatore per la sostanza
attiva  clodinafop, il Regno Unito quale Stato membro relatore per la
sostanza  attiva  pirimicarb, la Germania quale Stato membro relatore
per  la  sostanza  attiva  rimsulfuron,  la Svezia quale Stato membro
relatore  per  la  sostanza  attiva tolclofos-metile, l'Austria quale
Stato membro relatore per la sostanza attiva triticonazolo;
  Vista la direttiva della Commissione 2006/39/CE del 12 aprile 2006,
concernente    l'iscrizione   delle   sostanze   attive   clodinafop,
pirimicarb,    rimsulfuron,    tolclofos-metile    e    triticonazolo
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Considerato   che  dall'esame  delle  sostanze  attive  clodinafop,
pirimicarb,  rimsulfuron,  tolclofos-metile  e triticonazolo non sono
emersi  problemi  tali  da  richiedere  la consultazione del Comitato
scientifico  per  le piante o dell'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare (AESA);
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2006/39/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo
nell'allegato  I  del  decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194,
che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/39/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive
clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo
nel   relativo  rapporto  di  riesame,  messo  a  disposizione  degli
interessati;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive   clodinafop,   pirimicarb,  rimsulfuron,  tolclofos-metile  e
triticonazolo  devono  essere  effettuate in conformita' dei principi
uniformi  previsti  dall'allegato  VI  del  decreto  legislativo  del
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il documento SANCO(1)/10796/2003-revisione 8.0 del settembre
2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria
del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una
sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto  pertanto  di  dover fissare in dodici mesi il periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto,
secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le   sostanze   attive  clodinafop,  pirimicarb,  rimsulfuron,
tolclofos-metile  e  triticonazolo  sono iscritte, fino al 31 gennaio
2017,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.