Art. 5. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo, revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, e' consentita fino al 31 luglio 2008. 2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 31 gennaio 2008. 3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2012. 4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, conma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2010. 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 23 giugno 2006 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 293