Art. 5.
  1. La  commercializzazione  e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
clodinafop,     pirimicarb,     rimsulfuron,    tolclofos-metile    e
triticonazolo,  revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2,
comma 1, e' consentita fino al 31 luglio 2008.
  2. La  commercializzazione  e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo
revocati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3,  del presente decreto e'
consentita fino al 31 gennaio 2008.
  3. La   commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei
prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2012.
  4. La   commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei
prodotti  fitosanitari  revocati,  ai sensi dell'art. 3, conma 4, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2010.
  5. I   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti  le  sostanze  attive clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron,
tolclofos-metile   e  triticonazolo  sono  tenuti  ad  adottare  ogni
iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei
prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

    Roma, 23 giugno 2006

                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 293