Art. 4. 1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, si provvede nel limite di Euro 2.000.000,00 di cui Euro 1.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile ed Euro 500.000,00 a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, residui anno 2005, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082, nonche' mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza. 2 Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 3. Il Dipartimento della protezione civile, altresi', si riserva, ove venga accertata la responsabilita' di terzi per il movimento franoso di cui alla presente ordinanza, la facolta' di intraprendere ogni utile iniziativa legale per la ripetizione delle somme erogate ai sensi del comma 1.