Art. 4.
  1.  Per  la  realizzazione degli interventi relativi all'attuazione
della presente ordinanza, si provvede nel limite di Euro 2.000.000,00
di  cui  Euro 1.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile
ed  Euro 500.000,00 a carico delle risorse finanziarie iscritte nello
stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,  residui  anno  2005,  nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. -
capitolo   7082,   nonche'   mediante   eventuali  ulteriori  risorse
finanziarie  di  competenza  regionale,  fondi comunitari, nazionali,
regionali  e  locali, comunque assegnati o destinati per le finalita'
di cui alla presente ordinanza.
  2  Le  risorse  di  cui  al  comma 1 sono trasferite su un'apposita
contabilita'  speciale  intestata  al  commissario  delegato all'uopo
istituita  secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  3.  Il  Dipartimento della protezione civile, altresi', si riserva,
ove  venga  accertata  la  responsabilita'  di terzi per il movimento
franoso  di cui alla presente ordinanza, la facolta' di intraprendere
ogni  utile  iniziativa legale per la ripetizione delle somme erogate
ai sensi del comma 1.