Art. 3.
Modalita'  dell'esecuzione  dell'interruzione temporanea obbligatoria
        delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante

  1. Per  le  navi  da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai
sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti
marittimi da Trieste a Termoli, e' disposta l'interruzione temporanea
obbligatoria   della   pesca  per  ventisei  giorni  consecutivi  dal
31 luglio al 25 agosto.
  2. Per  le  navi  da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai
sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti
marittimi   da   Manfredonia   a  Bari,  e'  disposta  l'interruzione
temporanea  obbligatoria  della pesca per ventisei giorni consecutivi
dal 7 agosto al 1° settembre.
  3. Per  le  navi  da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai
sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti
marittimi   da   Brindisi  ad  Imperia,  e'  disposta  l'interruzione
temporanea   obbligatoria   della   pesca   per   quattordici  giorni
consecutivi  dal  4 settembre  al 17 settembre. Tali imprese di pesca
possono   prolungare   l'interruzione   temporanea  della  pesca  per
ulteriori   dodici   giorni  consecutivi  qualora  gli  armatori  che
rappresentino  almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo
compartimento    producano   entro   il   4 settembre   dichiarazione
irrevocabile   nella   quale   attestino   la  decisione  di  aderire
all'interruzione  temporanea  per  l'ulteriore  periodo;  la relativa
sospensione  e' disposta entro il 15 settembre con ordinanza del Capo
del  compartimento  marittimo,  affissa all'albo della Capitaneria di
porto e comunicata agli armatori interessati.