Art. 3. Modalita' dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante 1. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Termoli, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 31 luglio al 25 agosto. 2. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 7 agosto al 1° settembre. 3. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi ad Imperia, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per quattordici giorni consecutivi dal 4 settembre al 17 settembre. Tali imprese di pesca possono prolungare l'interruzione temporanea della pesca per ulteriori dodici giorni consecutivi qualora gli armatori che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento producano entro il 4 settembre dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la decisione di aderire all'interruzione temporanea per l'ulteriore periodo; la relativa sospensione e' disposta entro il 15 settembre con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.