Art. 5.
                           Misure tecniche

  1. Fermo   restando   quanto   previsto  dal  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  in  materia  di riposo settimanale, in tutti i
compartimenti  marittimi,  e'  vietata  la  pesca  con  il  sistema a
strascico  e/o  volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con
specifico  provvedimento  direttoriale  e'  autorizzato, in deroga al
suddetto   principio,   lo   svolgimento   dell'attivita'   di  pesca
esclusivamente in coincidenza con le festivita' natalizie.
  2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di
eventuali  giornate  di inattivita' causate da condizioni meteomarine
avverse.
  3. Il  divieto  di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca
esercitanti  il  pesca-turismo,  previo  sbarco degli attrezzi ovvero
apposizione dei sigilli da parte della autorita' marittima.
  4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre
2006   e'   vietata,   nelle   acque   dei   compartimenti  marittimi
dell'Adriatico,  ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e
dello Ionio la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla
costa  inferiore  alle  4 miglia  ovvero  con una profondita' d'acqua
inferiore a 60 metri.