Art. 6. Misure tecniche successive all'interruzione temporanea 1. Il divieto di cui all'art. 4, comma 2, si applica a tutte le unita' abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell'interruzione ed e' esteso, per otto settimane, nei compartimenti marittimi da Brindisi ad Imperia che hanno effettuato il periodo di fermo supplementare. 2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, le unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attivita' tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a trentadue nell'intero periodo.