Art. 6.
       Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

  1. Il  divieto  di  cui  all'art. 4, comma 2, si applica a tutte le
unita'  abilitate  all'esercizio  della pesca a strascico e/o volante
anche   per   i   dieci   giorni   feriali   successivi   al  termine
dell'interruzione ed e' esteso, per otto settimane, nei compartimenti
marittimi  da  Brindisi ad Imperia che hanno effettuato il periodo di
fermo supplementare.
  2. Nelle  otto  settimane  successive all'interruzione temporanea e
comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2006,  le  unita' iscritte nei
compartimenti  marittimi  da  Trieste  a  Gallipoli che effettuano il
fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano
un   ulteriore   periodo   di  interruzione  dell'attivita'  tale  da
consentire  un  numero  massimo  di  giorni operativi di pesca pari a
trentadue nell'intero periodo.