Art. 7. Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee 1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in: a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica; b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza. 2. Con separato decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente decreto, nonche' le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui al presente articolo. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 18 luglio 2006 Il Ministro: De Castro 100 o 200 Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006 100 o 200 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 57