Art. 4.
                             Ubicazione

  1.  Gli  impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non
possono sorgere:
    a) nella   zona   territoriale   omogenea  totalmente  edificata,
individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma
di  fabbricazione,  ai  sensi  dell'art.  2  del decreto ministeriale
2 aprile  1968,  n.  1444  e,  nei  comuni  sprovvisti  dei  predetti
strumenti  urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato,
delimitato  a  norma  dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
quando,    nell'uno    e   nell'altro   caso,   la   densita'   media
dell'edificazione  esistente  nel raggio di 200 m dal perimetro degli
elementi  pericolosi  dell'impianto,  come  definiti  al  punto 1.2.3
dell'allegato  al presente decreto, risulti superiore a 3 m(elevato)3
per m(elevato)2;
    b) nelle  zone  di  completamento  e di espansione dell'aggregato
urbano  indicato  nel  piano  regolatore  generale o nel programma di
fabbricazione,  nelle  quali sia previsto un indice di edificabilita'
superiore a 3 m(elevato)3 per m(elevato)2;
    c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
  2.  Il  divieto  di  cui  al precedente comma 1, lettera b), non si
applica  agli  impianti  di  distribuzione alimentati da condotta che
siano dotati di capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500
Nm(elevato)3 di gas; in tali impianti non e' consentita la produzione
in  sito  superiore alla capacita' di 50 Nm(elevato)3/h ne' l'uso dei
carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza.
  3.  Il  divieto  di  cui  al precedente comma 1, lettera c), non si
applica  agli  impianti  di  distribuzione alimentati da condotta che
siano dotati di capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500
Nm(elevato)3  di  gas  nel  caso  in  cui  gli  strumenti urbanistici
comunali  ammettano  la  presenza di distributori di carburanti nelle
aree  destinate  a verde pubblico; in tali impianti non e' consentita
la  produzione  in sito superiore alla capacita' di 50 Nm(elevato)3/h
ne'   l'uso  dei  carri  bombolai,  neanche  per  l'alimentazione  di
emergenza.
  4.   L'attestazione   che   l'area  prescelta  per  l'installazione
dell'impianto  non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente
indicate  e'  rilasciata  dal competente ufficio dell'amministrazione
comunale.  Qualora  dovessero  decadere  i  requisiti specificati nei
precedenti commi decade il certificato di prevenzione incendi.