(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

REGOLA   TECNICA   DI   PREVENZIONE  INCENDI  PER  LA  PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE  ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI IDROGENO
                          PER AUTOTRAZIONE.

                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
    Per  i  termini,  le  definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda  a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
      idrogeno  gassoso:  idrogeno  che  e'  stato  prodotto in forma
gassosa  con  grado  di purezza caratterizzato da una frazione molare
minima  del  98%.  La  relativa  produzione puo' avvenire con diverse
modalita'   (processi   petrolchimici,  termochimici,  elettrolitici,
biologici, ecc.);
      linea  di  alta pressione: parte dell'impianto gas compresa tra
la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dallo stoccaggio,
e la pistola di erogazione dell'idrogeno al veicolo;
      linea  di bassa pressione: parte dell'impianto gas compresa tra
il   dispositivo   di   intercettazione   generale  di  alimentazione
dell'impianto  di  distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del
compressore  dell'idrogeno  (tratto  a  monte del compressore fino al
dispositivo    di   intercettazione   sulla   tubazione   di   uscita
dall'impianto di produzione e/o sulla condotta di fornitura del gas);
      elettrolizzatore:   impianto  per  la  produzione  di  idrogeno
mediante elettrolisi;
      steam  reformer  (SR):  impianto  per  la  produzione  idrogeno
mediante reforming a vapore di idrocarburi;
      impianto    di    produzione   in   sito:   impianto   dedicato
esclusivamente  alla produzione di idrogeno per l'alimentazione di un
apparecchio   di  distribuzione  collocato  nell'area  di  pertinenza
dell'impianto di distribuzione;
      stoccaggio  di  idrogeno  compresso: modalita' di detenzione in
sito   del   quantitativo   di   idrogeno  compresso  necessario  per
l'alimentazione dell'impianto, attuabile mediante pacchi bombole;
      carro  bombolaio:  insieme  di  bombole, in numero variabile in
relazione  alla consistenza del carro, montate su semirimorchio e tra
loro  collegate  in  parallelo,  con  unico collettore di scarico che
raccoglie le singole uscite dalle bombole;
      pacco  bombole:  insieme  di  bombole  collegate  fra  loro  in
parallelo  e  poste  in  orizzontale  o  verticale, supportate da una
struttura  in  carpenteria  metallica e dotate di unico collettore di
scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole;
      locali:   strutture   di  alloggiamento  delle  apparecchiature
costituenti la stazione di rifornimento;
      piazzali:  aree  dove accedono e sostano gli autoveicoli per il
rifornimento;
      area  di  pertinenza  dell'impianto  di  distribuzione: area di
pertinenza   sulla   quale   insistono   gli   elementi   costitutivi
dell'impianto;
      pistola    di   erogazione   del   gas:   dispositivo   montato
all'estremita'   di  una  tubazione  semirigida  che  si  innesta  al
dispositivo  di  carico  posto  sul  veicolo  e  atto a realizzare la
connessione in modo sicuro ed ermetico;
      valvola   di  intercettazione  comandata  a  distanza:  valvola
normalmente chiusa il cui azionamento puo' avvenire anche da un punto
predeterminato distante dal punto di installazione della valvola.
1.2. Elementi costitutivi.
    I  vari  elementi  che  costituiscono l'impianto di distribuzione
devono  avere  le  caratteristiche,  i  dispositivi di sicurezza e le
apparecchiature di cui al successivo titolo II.
1.2.1. Impianti  alimentati  da  condotta  esterna  o  da impianto di
produzione in sito.
    La condotta di alimentazione degli impianti puo' provenire da una
rete di distribuzione o essere direttamente collegata all'impianto di
produzione in sito. Gli impianti di questo genere sono costituiti da:
      a) impianto per la produzione in sito di idrogeno;
      b) cabina  di  riduzione  della  pressione  e di misura del gas
idrocarburo;
      c) dispositivo  di  misurazione del gas idrogeno (nel solo caso
di alimentazione da condotta esterna);
      d) locale compressori;
      e) locale contenente recipienti di accumulo;
      f) uno  o  piu'  apparecchi  di distribuzione automatici per il
rifornimento degli autoveicoli;
      g) box per i carri bombolai;
      h) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;
      i) locali  destinati  a servizi accessori (ufficio del gestore,
locale  vendita,  magazzino,  servizi igienici, impianto di lavaggio,
officina   senza   utilizzo  di  fiamme  libere,  posto  di  ristoro,
abitazione del gestore, ecc.).
1.2.2. Impianti alimentati da carro bombolaio.
    Gli impianti di questo genere sono costituiti da:
      a) locale contenente recipienti di accumulo;
      b) locale compressori;
      c) uno  o  piu'  apparecchi  di distribuzione automatici per il
rifornimento degli autoveicoli;
      d) uno o piu' box per i carri bombolai;
      e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;
      f) locali  destinati  a servizi accessori (ufficio del gestore,
locale  vendita,  magazzino,  servizi igienici, impianto di lavaggio,
officina   senza   utilizzo  di  fiamme  libere,  posto  di  ristoro,
abitazione del gestore, ecc.).
1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto.
    Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della
determinazione  delle distanze di sicurezza, quelli indicati al punto
1.2.1  con  esclusione delle lettere c), h), i) ed al punto 1.2.2 con
esclusione delle lettere e), f).
1.3. Gradi di sicurezza.
    Agli  elementi  costituenti  l'impianto, elencati al punto 1.2.1,
lettere a), b), d), e), g),      nonche'      al      punto     1.2.2
lettere a), b), d),   possono  essere  conferite  caratteristiche  di
sicurezza di due diversi gradi:
      a) sicurezza di 1° grado: quando le caratteristiche costruttive
dei  manufatti  sono  tali  da  garantire,  in  caso  di  scoppio, il
contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto;
      b) sicurezza di 2° grado: quando le caratteristiche costruttive
dei   manufatti   sono   tali   da  garantire  solo  lateralmente  il
contenimento  di  materiali  che venissero proiettati a seguito di un
eventuale scoppio.
    I  gradi  di sicurezza sopra menzionati si conseguono realizzando
le  protezioni secondo le indicazioni contenute nel successivo Titolo
II.

                              Titolo II
                        MODALITA' COSTRUTTIVE

2.1. Generalita'.
    Per  la  realizzazione  dei  manufatti  di  cui  al  punto 1.3 e'
consentito  l'impiego  di  elementi  prefabbricati,  a condizione che
siano soddisfatti, oltre a quanto prescritto dal decreto ministeriale
3 dicembre 1987, i seguenti requisiti:
      a) le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in
loco;
      b) i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono
essere  connessi fra loro e nei pilastri o nelle travi di fondazione;
se  realizzati  in  calcestruzzo,  l'armatura  metallica  deve essere
doppia;
      c) le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate
ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate;
      d) gli   elementi   costituenti   la  copertura  devono  essere
vincolati  fra  loro;  se  realizzati  in calcestruzzo, devono essere
previste apposite armature di collegamento e getti integrativi.
    E'  altresi'  consentito  l'impiego  di  manufatti  prefabbricati
monoblocco  a  condizione  che  siano  resi  solidali  alla platea di
fondazione eseguita in loco.
2.2. Recinzione.
    Le  aree  su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto di
cui   al   punto  1.2.3.,  fatta  eccezione  per  gli  apparecchi  di
distribuzione automatici, devono essere recintate.
    La  recinzione deve essere realizzata alla distanza di protezione
di cui al successivo punto 3.1.
    La  recinzione,  di  altezza  non  inferiore a 1,8 m, puo' essere
realizzata  in muratura o in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o
con rete metallica sostenuta da pali su cordolo di calcestruzzo.
    Nel   caso   in  cui  le  strutture  perimetrali  degli  elementi
dell'impianto  di  cui  al  primo  capoverso  abbiano  i requisiti di
sicurezza  di  1° grado,  le pareti costituiscono recinzione anche se
prospicienti  gli elementi pericolosi di altri impianti. In tal caso,
le  pareti  devono  essere  prive di porte nonche' di aperture il cui
limite inferiore sia ad una altezza dal suolo inferiore a 2,5 m.
    Dette  pareti, costituenti recinzione, devono comunque rispettare
la distanza di protezione dal confine dell'area del distributore. Nel
caso  in  cui  l'insieme degli elementi dell'impianto di cui al primo
capoverso,  realizzati con sicurezza di 1° grado, siano interrati, la
recinzione  fuori  terra  puo'  essere  posta in corrispondenza delle
pareti perimetrali dei locali contenenti i suddetti elementi.
    Possono  essere  realizzate  eventuali  recinzioni  aggiuntive  a
quelle  innanzi  indicate anche con caratteristiche diverse da quelle
sopra indicate.
2.3. Impianto di produzione in sito.
    L'impianto  per  la  produzione  in  sito  dell'idrogeno, laddove
previsto, deve essere oggetto di specifica valutazione di rischio, da
condursi  secondo  le  modalita'  di  cui  all'allegato I del decreto
ministeriale  4 maggio  1998,  essendo  molteplici  le modalita' e le
tecniche  adottabili  per  la  sua realizzazione. Detto sistema e' da
intendersi    parte   integrante   dell'impianto   di   distribuzione
dell'idrogeno  nel  caso  in  cui  insista  all'interno  dell'area di
pertinenza  dello stesso impianto distributore, significando che, ove
l'impianto  di  produzione  sia  delocalizzato  rispetto  all'area di
pertinenza,   e'   da  intendersi  attivita'  isolata.  In  tal  caso
l'impianto deve intendersi alimentato da condotta.
2.4. Cabina di riduzione con dispositivo di misura.
    La  cabina,  con  sicurezza sia di 1° che di 2° grado, puo' avere
uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali
aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la
presenza  di  persone  estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili
dell'impianto e delle relative pertinenze.
    Gli  eventuali  apparecchi  di  riscaldamento  a fiamma libera di
impianti  di riduzione e regolazione della pressione devono risultare
separati dal locale degli apparecchi di riduzione e di misura del gas
a  mezzo di strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120,
al  fine  di  evitare  la  propagazione  dell'incendio.  Qualora  non
necessiti  la riduzione di pressione, l'installazione del dispositivo
di   misura   puo'  essere  realizzata  secondo  quanto  previsto  al
successivo punto 2.8.1.
a) Sicurezza di 1° grado.
    Per  conferire  all'impianto  caratteristiche  di sicurezza di 1°
grado,  la  cabina  di riduzione e di misura del gas idrocarburo deve
essere  costruita  con  muri  in  calcestruzzo  armato dello spessore
minimo  di  15  cm o in altro materiale incombustibile di equivalente
resistenza meccanica.
    Per  i  lati  in  adiacenza  ad altre parti dell'impianto, i muri
divisori  devono  avere  uno spessore di almeno 20 cm e devono essere
privi  di aperture. Sono consentiti i fori di passaggio di componenti
di impianti tecnologici di collegamento.
    La  copertura  deve  essere  costituita da elementi di travi o da
soletta  continua,  in  calcestruzzo  cementizio armato o in acciaio,
tali  da  assicurare  il contenimento di eventuali schegge proiettate
verso l'alto.
    Nel  caso  di  copertura  con  soletta  continua,  devono  essere
realizzate  aperture  collocate  in  posizioni tali da consentire una
naturale ventilazione del locale.
    In   corrispondenza  delle  aperture  di  aerazione  deve  essere
realizzata   una  protezione  antintrusione  con  cancellata  o  rete
metallica.  La  somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri
delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno 1/10 della
superficie  in pianta del locale, disposte in modo tale da consentire
una efficace ventilazione naturale delle stesse.
b) Sicurezza di 2° grado.
    Per  conferire  all'impianto  caratteristiche  di sicurezza di 2°
grado,  i  muri  perimetrali  della  cabina  di riduzione e di misura
devono  essere  costruiti  in  calcestruzzo  armato  di  spessore non
inferiore a 15 cm, o in altro materiale incombustibile di equivalente
resistenza meccanica.
    La  cabina  deve  avere la copertura di tipo leggero in materiali
incombustibili;   devono  essere  realizzate  aperture  collocate  in
posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.
    In   corrispondenza  delle  aperture  di  aerazione  deve  essere
realizzata   una  protezione  antintrusione  con  cancellata  o  rete
metallica.  La  somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri
delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno 1/10 della
superficie in pianta del locale.
2.5. Locale compressori.
    Il  locale  compressori, con sicurezza sia di 1° che di 2° grado,
puo'  avere  uno  o  due  dei  quattro  lati  completamente  aperti a
condizione  che  tali  aperture  non  siano rivolte verso zone ove e'
prevista  o  consentita  la presenza di persone estranee all'impianto
e/o  di  parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze.
Nel  locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni
di  pressione devono avere capacita' non superiore a 300 Nm(elevato)3
di gas.
a) Sicurezza di 1° grado.
    Il  locale  deve  avere  le  stesse  caratteristiche  indicate al
precedente  punto  2.4,  lettera a),  per la cabina di riduzione e di
misura.
b) Sicurezza di 2° grado.
    Il  locale  deve  avere  le  stesse  caratteristiche  indicate al
precedente  punto  2.4,  lettera b),  per la cabina di riduzione e di
misura.
2.6. Locale recipienti di accumulo.
    Il locale recipienti di accumulo puo' avere uno o due dei quattro
lati  completamente  aperti  a condizione che tali aperture non siano
rivolte  verso  zone  ove  e'  prevista  o  consentita la presenza di
persone  estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto
e delle relative pertinenze.
    Deve  essere  realizzato  con  sicurezza di 1° grado, con muri in
calcestruzzo armato su ambo le facce dello spessore minimo di 15 cm e
copertura  costituita  da  elementi di travi o da soletta continua in
calcestruzzo  armato o in acciaio, tale da assicurare il contenimento
di eventuali schegge proiettate verso l'alto.
    Nel  caso  di  copertura  con  soletta  continua,  devono  essere
realizzate  aperture  collocate  in  posizioni tali da consentire una
naturale ventilazione del locale.
    In   corrispondenza  delle  aperture  di  aerazione  deve  essere
realizzata   una  protezione  antintrusione  con  cancellata  o  rete
metallica.  La  somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri
delle  protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo
della superficie in pianta del locale.
    L'altezza  dei  muri,  lungo tutti i lati del locale, deve essere
maggiore  di  almeno  1 m rispetto al punto piu' alto dei recipienti.
Qualora  le  aperture  siano  schermate  da strutture in calcestruzzo
armato  dello  spessore  di  15 cm o in acciaio e posizionate in modo
tale  da impedire la proiezione di eventuali schegge verso l'esterno,
non  si  rende  necessario che l'altezza dei muri sia maggiore di 1 m
rispetto  al  punto piu' alto dei recipienti. Per i lati in adiacenza
ad  altre  parti  dell'impianto,  i  muri  divisori  devono avere uno
spessore  di  almeno  20 cm e devono essere privi di aperture, tranne
quelle  consentite  per  il  passaggio delle condotte di collegamento
delle componenti dell'impianto.
    Se  il  locale  contiene  recipienti  con  capacita'  di accumulo
complessiva  superiore  a  2.000  Nm(elevato)3  di  gas,  deve essere
suddiviso  in  box  e,  all'interno  di  ciascun box, non deve essere
accumulata una quantita' di gas superiore a 2.000 Nm(elevato)3.
2.7. Box per i carri bombolai.
    Sono  box  impiegati  per  alloggiare i carri bombolai presso gli
impianti  alimentati  con  questi  mezzi,  o  per  l'alimentazione di
emergenza  di  impianti alimentati da condotta nel caso di temporanee
interruzioni  del  flusso di idrogeno. Le aperture dei box non devono
essere rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la presenza di
persone  estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto
e delle relative pertinenze.
a) Sicurezza di 1° grado.
    I  box  devono  essere  delimitati  da  due  muri  paraschegge in
calcestruzzo armato su ambo le facce, dello spessore minimo di 15 cm.
L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la
massima  altezza  a  cui si trovano i recipienti del carro bombolaio.
Inoltre,  la  lunghezza  dei muri dei box deve essere, ad entrambe le
estremita', eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti.
    I  muri  paraschegge  devono  essere  orientati  in  modo  da far
risultare  gli  apparecchi  di distribuzione automatici completamente
defilati dai carri bombolai.
    Per  i  lati  in  adiacenza  ad altre parti dell'impianto, i muri
devono  avere  uno  spessore  di  almeno  20  cm  ed  essere privi di
aperture.  Devono essere protetti con una copertura costruita secondo
i criteri di cui al punto 2.4, lettera a).
b) Sicurezza di 2° grado.
    I  box  devono  essere  delimitati  da  due  muri  paraschegge in
calcestruzzo armato su ambo le facce, dello spessore minimo di 15 cm.
L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la
massima  altezza  a  cui si trovano i recipienti del carro bombolaio.
Inoltre,  la  lunghezza  dei muri del box deve essere, ad entrambe le
estremita', eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti.
    I  muri  paraschegge  devono  essere  orientati  in  modo  da far
risultare  gli  apparecchi  di distribuzione automatici completamente
defilati dai carri bombolai.
    Per  i  lati  in  adiacenza ad altri box, i muri devono avere uno
spessore  di  almeno  20  cm ed essere privi di aperture. Il box puo'
essere scoperto oppure dotato di copertura di tipo leggero realizzata
con materiale incombustibile.
2.8. Impianto gas.
    E'  l'Impianto  costituito  dall'insieme di tubazioni, valvole di
intercettazione,    di   scarico   e   di   sicurezza,   nonche'   di
apparecchiature    che   compongono   la   rete   di   alimentazione,
compressione,  smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e sistema
di emergenza.
    I  materiali  impiegati  devono rispondere ai requisiti di cui al
punto  4  dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93  «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione».
    Le  pressioni  di progetto dell'impianto devono essere almeno del
10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni
caso,  non  inferiori  alle  pressioni di intervento delle valvole di
sicurezza.  La  sovrappressione  nella  linea  di alimentazione della
pistola  di  erogazione  gas  non  deve essere superiore all'1% della
pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione non superiori
al 4%.
    Le  macchine  installate  debbono  essere  conformi  alle vigenti
norme.
2.8.1. Dispositivo di misura.
    Quando  non  esiste  riduzione  di  pressione,  il dispositivo di
misura  puo'  essere  installato  all'aperto, con adeguata protezione
dagli   agenti   atmosferici.   La  distanza  di  protezione  tra  il
dispositivo  di  misura e la recinzione deve essere non inferiore a 3
m.
2.8.2. Tubazioni rigide.
    Le  installazioni dal punto di consegna del gas fino alla rete di
adduzione  ai  compressori  devono  essere  progettate,  costruite  e
collaudate  secondo  le  disposizioni  di  cui al decreto legislativo
25 febbraio  2000,  n.  93  «Attuazione  della  direttiva 97/23/CE in
materia di attrezzature a pressione».
    Le  tubazioni  rigide,  relative  alla  linea  di alta pressione,
devono essere sistemate:
      a) in  cunicoli  carrabili dotati alle estremita' di griglie di
aerazione con superficie almeno pari alla sezione del cunicolo;
      b) nel  sottosuolo, a profondita' di interramento non inferiore
a  0,50  m  e  protette  in  analogia a quanto prescritto dal decreto
ministeriale  24 novembre 1984, parte prima, sezione 2a, punto 2.6.1;
le giunzioni non saldate devono essere ispezionabili.
    Le tubazioni rigide devono essere sottoposte a pressione di prova
idrostatica   secondo   il  punto  7.4  dell'allegato  I  al  decreto
legislativo  25 febbraio  2000,  n.  93  «Attuazione  della direttiva
97/23/CE in materia di attrezzature a pressione».
    Le tubazioni facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono
essere  ancorate  alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna
di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di
ancoraggio.
    La  valvola  deve essere idonea ad impedire la fuoriuscita di gas
anche   in  caso  di  asportazione  accidentale  dell'apparecchio  di
distribuzione.
    Il collettore di scarico in atmosfera deve essere dimensionato in
modo   che  l'intervento  di  una  valvola  non  provochi  l'apertura
prematura delle altre valvole di sicurezza.
    Gli  scarichi  devono essere convogliati in apposita tubazione di
dispersione  in atmosfera, in area sicura. L'estremita' superiore del
collettore  di  scarico  in  atmosfera  deve  essere  situata  ad una
distanza  dal  piano  di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da
dispositivo taglia fiamma inossidabile.
2.8.3. Tubazioni flessibili.
    Le   tubazioni   flessibili,   utilizzabili   unicamente   per  i
collegamenti  dei  compressori  e  dei  carri bombolai, devono essere
resistenti internamente all'idrogeno ed esternamente alle abrasioni e
all'invecchiamento.  La  loro  pressione di esercizio non deve essere
inferiore  a  quella del sistema di condotte in cui vengono inserite.
Le  tubazioni devono essere progettate secondo le disposizioni di cui
al  punto  2 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 93 «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature
a pressione».
2.8.4. Dispositivi  di  limitazione  della  pressione ed accessori di
sicurezza.
    I  dispositivi  di limitazione della pressione e gli accessori di
sicurezza  devono essere progettati secondo le disposizioni di cui al
punto 2  dell'allegato  I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93  «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione».
    I  dispositivi  di limitazione della pressione devono intervenire
prima  che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima
di esercizio stabilita per non piu' dell'1%.
    Gli  accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) con scarico in
atmosfera  devono  essere  tarati a non piu' del 110% della pressione
massima di esercizio stabilita.
    Gli  accessori  di  sicurezza (valvole di sicurezza) installati a
valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni
massime  di  esercizio,  devono  essere  montati indipendentemente da
quelli esistenti nei compressori stessi.
    Ogni  compressore deve essere inoltre dotato di un dispositivo di
arresto automatico tarato per le massime pressioni di esercizio.
    Le pressioni di erogazione non devono essere superiori a 350 bar.
    Negli  impianti  nei  quali  la  compressione  e'  realizzata con
pressione  superiore  a  350  bar,  la  linea  che adduce il gas agli
erogatori deve essere dotata di un limitatore di carica con pressione
di taratura pari a 350 bar.
    Deve  anche essere assicurato, con adatte apparecchiature, che le
pressioni massime di esercizio stabilite non vengano superate. A tale
scopo,  in testa alle condotte, a valle delle unita' di compressione,
deve essere installato, oltre all'apparecchio principale di riduzione
della  pressione,  un  idoneo  dispositivo  di  sicurezza  (come,  ad
esempio:  secondo  riduttore in serie, dispositivo di blocco, valvola
di  sicurezza, ecc.), che intervenga prima che la pressione effettiva
abbia  superato  la  pressione  massima di esercizio stabilita. Negli
impianti  nei  quali  la compressione e' realizzata con pressione non
superiore  a  350 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve
essere  dotata  di  idonei  dispositivi  per l'arresto automatico dei
compressori  alla  pressione  di  350 bar, oltre a quello proprio del
compressore.
    Deve  inoltre  essere  installato  un  dispositivo  di scarico in
atmosfera  tarato  a  non  piu'  del  110% della pressione massima di
esercizio  stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore
a 20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.
2.8.5. Apparecchi di distribuzione automatici.
    Gli  apparecchi  di  distribuzione  devono essere provvisti della
marcatura CE e devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza
della direttiva 94/9/CE.
    Il  collegamento  dell'apparecchio di distribuzione alla linea di
adduzione  del  gas  deve  essere  effettuato  tramite una valvola di
eccesso di flusso.
    Prima  della  pistola  di  erogazione  gas al veicolo deve essere
inserita una valvola di non ritorno.
    L'impianto  di  scarico  in  atmosfera  deve  essere  in grado di
resistere  alle  sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente
alla pressione di esercizio.
    L'estremita'  superiore del condotto di scarico in atmosfera deve
essere  situata  ad una distanza dal piano di calpestio non minore di
2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.
    Gli   apparecchi   di   distribuzione   devono  essere  collegati
elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.10.
    Ogni   apparecchio   di   distribuzione  deve  fare  capo  ad  un
dispositivo  di  intercettazione  posto  alla radice dell'apparecchio
stesso.
    Al  fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar
ovvero  a  350  bar per gli impianti che erogano a tale pressione, su
ciascun  punto  di  erogazione degli apparecchi di distribuzione deve
essere  inserito  un  sistema di controllo automatico della pressione
che  interagisca  con  la  testata contometrica, oppure un sistema di
equivalente efficacia e non manomissibilita'.
2.8.6. Organi di intercettazione e scarico dell'impianto gas.
    Gli   organi   di   intercettazione  e  scarico  delle  linee  di
alimentazione  dei  compressori e gli organi di intercettazione delle
linee   di  collegamento  tra  i  compressori  e  gli  apparecchi  di
distribuzione,   devono   essere   ubicati   all'esterno  del  locale
compressori,  in posizione protetta rispetto allo stesso, ed in punti
facilmente accessibili all'operatore.
    Le valvole di intercettazione e scarico devono essere chiaramente
individuate da apposite targhette di identificazione.
    Le  linee  del gas di bassa pressione, quelle di alta pressione e
le  linee  adducenti  l'acqua  del  sistema  di raffreddamento devono
essere  contrassegnate  con  colori diversi per l'identificazione dei
fluidi secondo le normative vigenti.
2.9. Sistema di emergenza.
    Sistema  comandato  da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale,
collocati   in   prossimita'   del  locale  compressori,  della  zona
rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di:
      a) isolare   completamente   le   tubazioni   di  mandata  agli
apparecchi  di  distribuzione  mediante  valvole  di  intercettazione
comandate  a  distanza,  poste  a  valle  di  qualsiasi  serbatoio di
accumulo  o  smorzamento  con  capacita'  complessiva  superiore a 50
Nm(elevato)3;
      b) isolare   completamente   la   linea   di   bassa  pressione
dall'aspirazione dei compressori;
      c) interrompere    integralmente    il    circuito    elettrico
dell'impianto  e  delle installazioni accessorie, ad esclusione delle
linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza.
2.10.   Impianti  elettrici,  di terra e di protezione delle scariche
atmosferiche.
    L'impianto  di  distribuzione  di  idrogeno deve essere dotato di
impianti   elettrici,   di  terra  e  di  protezione  dalle  scariche
elettriche  atmosferiche  realizzati  secondo  quanto  indicato dalla
legge n. 186 del 1° marzo 1968.
    L'alimentazione  delle  varie  utenze,  fatta  eccezione  per gli
impianti  idrici  antincendio,  deve essere intercettabile, oltre che
dalla  cabina  elettrica,  anche  da  un  altro  comando  ubicato  in
posizione  protetta.  Le  tubazioni  e le strutture metalliche devono
essere connesse con l'impianto generale di messa a terra.
    Qualora  dal  calcolo probabilistico di fulminazione, da eseguire
secondo  quanto  prescritto  dalla  norma  vigente,  le installazioni
considerate  nei  punti  2.3,  2.4,  2.5,  2.6  e  2.7  non dovessero
risultare autoprotette, le stesse devono essere protette con impianti
parafulmini, preferibilmente del tipo a gabbia.
2.11. Protezione antincendio.
    In  prossimita'  di  ogni  elemento pericoloso dell'impianto deve
essere   posizionato  almeno  un  estintore  portatile  di  capacita'
estinguente  non  inferiore  a  21A,  113BC  e  carica  nominale  non
inferiore  a  6 kg. Gli estintori devono essere disposti in posizione
visibile, facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile.
    Deve essere inoltre realizzata una apposita rete naspi/idranti le
cui  caratteristiche  prestazionali  e  di  alimentazione sono quelle
definite  per  la  protezione  interna  dalla  norma  UNI  10779  con
riferimento al livello di rischio 2. Per quanto riguarda i componenti
degli  impianti,  le  modalita'  di  installazione,  i  collaudi e le
verifiche periodiche, le alimentazioni idriche e i criteri di calcolo
idraulico  delle  tubazioni,  si  applicano le norme di buona tecnica
vigenti.
    Nei  locali  contenenti  recipienti  di  accumulo  con  capacita'
complessiva  superiore  o  uguale  a  2.000  Nm(elevato)3 di gas deve
essere  installato  un  impianto  di estinzione automatico a pioggia,
avente portata non inferiore a 5 l/min. per m(elevato)2 di superficie
da proteggere e autonomia non inferiore a 30 minuti.
2.12. Sistemi di rilevazione.
    Tutti   gli   elementi  pericolosi  dell'impianto  devono  essere
sorvegliati mediante l'installazione di un impianto di rilevazione di
idrogeno   nonche'   mediante   l'installazione  di  un  impianto  di
rilevazione  di fumo, di fiamma e di scintilla. Detti impianti devono
essere  collegati  con  il  sistema di emergenza di cui al precedente
punto 2.9.

                             Titolo III
                        DISTANZE DI SICUREZZA

3.1. Entita' delle distanze di sicurezza.
    In  relazione  al  grado  di  sicurezza con cui gli elementi sono
realizzati,   devono   essere  rispettate  le  seguenti  distanze  di
sicurezza,  fatto  salvo  quanto  disposto  per gli impianti misti al
successivo  Titolo  VI. Per gli impianti nei quali viene adottata una
pressione  di erogazione superiore a 220 bar e comunque non superiore
a  350  bar,  le  distanze di sicurezza stabilite dal presente Titolo
devono essere aumentate del 50%.
A) Elementi con sicurezza di 1° grado

=====================================================================
                |                |   Distanza di   |   Distanza di
                |  Distanza di   |sicurezza interna|sicurezza esterna
    Elemento    | protezione (m) |       (m)       |       (m)
=====================================================================
Cabina di       |                |                 |
riduzione e     |                |                 |
misura del gas  |                |                 |
idrocarburo     |       2        |        -        |       10
---------------------------------------------------------------------
Locale          |                |                 |
compressori     |       5        |        -        |       20 (*)
---------------------------------------------------------------------
Locale          |                |                 |
recipienti di   |                |                 |
accumulo        |       5        |        -        |       20
---------------------------------------------------------------------
Box carro       |                |                 |
bombolaio       |       5        |        -        |       20

              (*) Per  il locale compressori la distanza di sicurezza
          esterna,  ad  eccezione  di  quella  computata  rispetto ad
          edifici  destinati  alla collettivita', puo' essere ridotta
          del  50%  qualora  risulti  verificata  una  delle seguenti
          condizioni:
                a) le  aperture  dei  locali  non siano rivolte verso
          edifici esterni all'impianto;
                b) tra  le  aperture  del  locale  compressori  e  le
          costruzioni  esterne  all'impianto  siano realizzate idonee
          schermature  di  tipo  continuo  con  muri  in calcestruzzo
          armato su ambo le facce, aventi spessore minimo di 15 cm ed
          altezza  non  inferiore  a  2,5  m,  tali  da assicurare il
          contenimento  di  eventuali  schegge  proiettate  verso  le
          costruzioni esterne.

B) Elementi con sicurezza di 2° grado

=====================================================================
                |                |   Distanza di   |   Distanza di
                |  Distanza di   |sicurezza interna|sicurezza esterna
    Elemento    | protezione (m) |       (m)       |       (m)
=====================================================================
Cabina di       |                |                 |
riduzione e     |                |                 |
misura del gas  |                |                 |
idrocarburo     |        2       |       10        |       10
---------------------------------------------------------------------
Locale          |                |                 |
compressori     |       10       |       10        |       20
---------------------------------------------------------------------
Box carro       |                |                 |
bombolaio       |       10       |       10        |       20

C) Apparecchi di distribuzione automatici.

=====================================================================
                |                |   Distanza di   |   Distanza di
                |  Distanza di   |sicurezza interna|sicurezza esterna
    Elemento    | protezione (m) |       (m)       |       (m)
=====================================================================
Apparecchi di   |                |                 |
distribuzione   |     10 (*)     |        8        |     20 (*)

              (*)  Le  distanze  di sicurezza esterna e di protezione
          degli apparecchi di distribuzione automatici possono essere
          ridotte  del  50%  qualora  tra gli stessi e le costruzioni
          esterne    all'impianto,   tranne   quelle   adibite   alla
          collettivita',  siano realizzate idonee schermature di tipo
          continuo  con  muri in calcestruzzo armato su ambo le facce
          aventi  spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a
          2,5  m,  tali  da  assicurare  il contenimento di eventuali
          schegge proiettate verso le costruzioni esterne.

D) Altre distanze di sicurezza.
    Tra  gli  elementi  pericolosi  di  cui al punto 1.2.3 ed i sotto
elencati   locali   destinati  a  servizi  accessori,  devono  essere
rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
      a) ufficio  del  gestore, magazzino, servizi igienici, officina
senza  utilizzo  di  fiamme  libere  e impianto lavaggio: distanze di
sicurezza di cui alle precedenti lettere A), B) e C);
      b) cabina energia elettrica: 15 m;
      c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna;
      d) posti di ristoro e/o vendita:
        fino  a  50 m(elevato)2 di superficie coperta complessiva: si
applicano  le  distanze  di  sicurezza interna di cui alle precedenti
lettere A), B), C);
        fino  a  200  m(elevato)2  di superficie lorda accessibile al
pubblico (e' consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a
servizi  e deposito non eccedente 50 m(elevato)2): 10 m rispetto alla
cabina di riduzione e misura del gas idrocarburo e 15 m rispetto agli
altri elementi pericolosi dell'impianto;
        nel  caso  di superfici superiori a quelle sopra indicate: 20
m.
    Ove  i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui
su  una  o  piu'  pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non
direttamente  comunicanti,  ovvero  risultino non contigui e separati
tra  loro  da  semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non
vanno cumulate.
    Le   aperture  dei  locali  contenenti  gli  elementi  pericolosi
dell'impianto  di cui al punto 1.2.3, con esclusione degli apparecchi
di   distribuzione  automatici,  devono  essere  schermate  con  muri
paraschegge  qualora  siano  rivolte verso locali destinati a servizi
accessori  di  cui  al  punto  1.2.1,  lettera i), ed al punto 1.2.2,
lettera f).
    Rispetto  ad  edifici  destinati  alla collettivita' come scuole,
ospedali,   uffici,   edifici   per  il  culto,  locali  di  pubblico
spettacolo,      impianti      sportivi,      complessi     ricettivi
turistico-alberghieri,  supermercati  e centri commerciali, caserme e
rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali
stazioni  di  linee  di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e
simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata. Nel
computo  delle  distanze  di  sicurezza  esterna possono comprendersi
anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali.
    Inoltre,  quando  la distanza di sicurezza esterna e' riferita ad
aree   edificabili,  e'  consentito  comprendere  in  essa  anche  la
prescritta  distanza  di  rispetto,  nei  casi  in  cui i regolamenti
edilizi locali vietino la costruzione sul confine.
    Tra  gli  elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche
aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente
alternata  e  di  600 V per corrente continua, deve essere osservata,
rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 30 m.
    I  piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati
da  linee  elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli
sopra indicati.

                              Titolo IV
                         NORME DI ESERCIZIO

4.1. Generalita'.
    Nell'esercizio  degli impianti fissi di distribuzione stradale di
idrogeno   per  autotrazione  devono  essere  osservati,  oltre  agli
obblighi  di  cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della   Repubblica  12 gennaio  1998,  n.  37,  e  alle  disposizioni
riportate  nel  decreto  ministeriale  10 marzo 1998, le prescrizioni
specificate nei punti seguenti.
    L'azione  di  sorveglianza  (definita all'allegato VI del decreto
ministeriale 10 marzo 1998) sugli impianti di rilevazione deve essere
effettuata con cadenza quotidiana.
    Il  responsabile  dell'attivita'  e'  normalmente individuato nel
titolare  dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio
dell'impianto,  tuttavia  alcuni  obblighi  gestionali possono essere
affidati,  sulla  base di specifici accordi contrattuali, al gestore.
In  tale  circostanza  il titolare dell'attivita' deve comunicare, al
competente  Comando  provinciale dei Vigili del fuoco, quali obblighi
ricadono  sul  titolare  medesimo  e  quali sul gestore, allegando al
riguardo    apposita   dichiarazione   di   quest'ultimo   attestante
l'assunzione   delle  connesse  responsabilita'  e  l'attuazione  dei
relativi obblighi.
4.1.1. Sorveglianza dell'esercizio.
    L'esercizio  e'  ammesso  solo  sotto  sorveglianza di una o piu'
persone  formalmente  designate  al controllo dell'esercizio stesso e
che  abbiano  una  conoscenza  della  conduzione  dell'impianto,  dei
pericoli  e  degli  inconvenienti  che  possono derivare dai prodotti
utilizzati o stoccati.
4.1.2. Rifornimento.
    Il   rifornimento  degli  autoveicoli  deve  essere  eseguito  da
personale addetto all'impianto.
4.2. Operazione di erogazione.
    Durante  le  operazioni  di  erogazione  e  di  normale esercizio
dell'impianto  il personale addetto deve osservare e far osservare le
seguenti prescrizioni:
      a) posizionare   almeno   un   estintore,  pronto  all'uso,  in
dotazione   all'impianto,   nelle   vicinanze   dell'apparecchio   di
distribuzione e a portata di mano;
      b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano
spenti;
      c) durante  le  operazioni  di  erogazione,  rispettare  e  far
rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque
impedire  che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il
raggio di almeno 6 m dal perimetro degli apparecchi di distribuzione;
      d) rispettare  e  far  rispettare il divieto di rifornimento di
recipienti mobili.
4.3. Prescrizioni generali di emergenza.
    Il personale addetto all'impianto deve:
      a) essere  edotto  sulle norme contenute nel presente allegato,
sul  regolamento  interno  di  sicurezza  e  sul  piano  di emergenza
predisposto;
      b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo
agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione
all'impianto,  nonche' impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti
ed  ogni  altro  mezzo  idoneo,  che altri veicoli o persone accedano
all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.
4.4. Documenti tecnici.
    Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:
      a) un   manuale   operativo   contenente   le   istruzioni  per
l'esercizio dell'impianto;
      b) uno   schema   di  flusso  semplificato  degli  impianti  di
stoccaggio e/o di produzione, di misura, compressione e distribuzione
dell'idrogeno per autotrazione;
      c) una  planimetria  riportante  l'ubicazione  degli impianti e
delle  attrezzature  antincendio,  nonche'  l'indicazione  delle aree
protette dai singoli impianti antincendio;
      d) gli  schemi  degli  impianti  elettrici,  di  segnalazione e
allarme.
4.5. Segnaletica di sicurezza.
    Devono  essere  osservate  le  disposizioni  sulla segnaletica di
sicurezza  di  cui  al  decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 493
(supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale   n.  223  del
23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione
ben  visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente
uno   schema   di   flusso   dell'impianto  gas  ed  una  planimetria
dell'impianto di distribuzione.
    In  particolare  devono essere affisse istruzioni per gli addetti
inerenti:
      a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;
      b) la posizione dei dispositivi di sicurezza;
      c) le  manovre  da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto
(azionamento  dei  pulsanti  di  emergenza, funzionamento dei presidi
antincendio, ecc.).
    In   prossimita'   degli   apparecchi   di  distribuzione  idonea
cartellonistica  dovra' indicare le prescrizioni ed i divieti per gli
automobilisti, fra cui anche i cartelli indicanti che il veicolo puo'
essere  messo  in  moto soltanto dopo che la pistola di erogazione e'
stata disinserita da parte dell'addetto al rifornimento.
4.6. Chiamata di soccorso.
    I  servizi  di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza
tecnica,  ecc.)  devono  poter  essere avvertiti in caso di emergenza
tramite  rete  telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere
chiaramente  indicata  a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal
quale questa sia possibile.

                              Titolo V
          IMPIANTI PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE AZIENDALI

5.1. Premessa.
    Gli  impianti  regolamentati  al  presente  titolo sono destinati
unicamente  al  rifornimento  di  flotte aziendali, con produzione di
idrogeno inferiore a 50 Nm(elevato)3/h.
    Per  quanto  non  menzionato  al presente titolo, si applicano le
disposizioni indicate ai titoli I, II, III e IV della presente regola
tecnica.
5.2. Caratteristiche costruttive.
    Gli  elementi  costituenti gli impianti di rifornimento di flotte
aziendali devono essere realizzati esclusivamente con caratteristiche
di  sicurezza  di  1°  grado,  stabilite  al punto 1.3 e con aperture
completamente schermate.
5.3. Recinzione.
    Se  l'impianto  e' ubicato all'interno di una struttura aziendale
la  cui  recinzione  e' realizzata con le caratteristiche indicate al
terzo  capoverso  del  punto  2.2 del presente allegato, non si rende
necessaria   una  ulteriore  recinzione  dei  locali  contenenti  gli
elementi  pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora siano soddisfatti
entrambi i seguenti requisiti:
      a) l'area  sia  accessibile  unicamente al personale incaricato
del rifornimento;
      b) le  aperture  dei  locali  sopraindicati  siano  protette da
infissi metallici antintrusione.
5.4. Distanze di sicurezza.
5.4.1. Distanze di protezione.
    Devono  essere  rispettate  le distanze di protezione indicate al
punto 3.1.
5.4.2. Distanze di sicurezza interne.
    Tra  gli  elementi  costituenti l'impianto di distribuzione e tra
questi  e  gli  altri  elementi costituenti la struttura dell'azienda
entro  la  quale  e'  ubicato l'impianto, devono essere rispettate le
distanze  di  sicurezza  interne  indicate al punto 3.1, ad eccezione
della  distanza  tra  gli apparecchi di distribuzione che puo' essere
ridotta fino a 4 m.
5.4.3. Distanze di sicurezza esterne.
    Devono   essere  rispettate  le  distanze  di  sicurezza  esterne
indicate al punto 3.1.
    Le  distanze  di sicurezza esterne devono essere rispettate anche
nei  confronti  di  elementi che costituiscono la struttura aziendale
ove  si svolgono attivita' ricomprese nell'elenco allegato al decreto
ministeriale 16 febbraio 1982.
5.5. Prescrizioni di sicurezza.
    Gli  apparecchi  di  distribuzione devono essere dotati di giunto
antistrappo sulla manichetta di carico.
    Le  linee di carico ad alta pressione devono essere frazionate in
tronchi che alimentino contemporaneamente non piu' di 20 veicoli.

                              Titolo VI
      IMPIANTI MISTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE PER AUTOTRAZIONE

    E'  consentita  la  costruzione  di  impianti di distribuzione di
idrogeno  per  autotrazione  installati  nell'ambito  di  stazioni di
distribuzione  stradale  di  altri carburanti, a condizione che siano
rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
      a) tra  gli  elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione
di  idrogeno  per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di
benzina e gasolio: 10 m;
      b) tra  gli  elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione
di  idrogeno  per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di
gas di petrolio liquefatti: 20 m; per gli apparecchi di distribuzione
di idrogeno tale distanza e' ridotta a 10 m;
      c) tra  gli  elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione
di  idrogeno  per  autotrazione  di cui al punto 1.2.3 e gli elementi
pericolosi  dell'impianto di distribuzione di gas naturale: 15 m; per
gli  apparecchi di distribuzione di idrogeno tale distanza e' ridotta
a 8 m;
      d) tra  gli  apparecchi di distribuzione deve essere rispettata
la distanza di sicurezza interna di 8 m.
    Tra  gli  elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione
degli  apparecchi  di  distribuzione automatici, e gli altri elementi
pericolosi  dei  diversi  impianti  che  costituiscono  il complesso,
debbono  essere  realizzate  idonee  schermature  di tipo continuo in
muratura  o  con  elementi  prefabbricati  in calcestruzzo o in altro
materiale   incombustibile   di   equivalente  resistenza  meccanica.
Costituiscono  schermatura  le  strutture  perimetrali  dei  suddetti
elementi  pericolosi  aventi caratteristiche costruttive di 1° grado.
Tali  strutture  non  devono  avere  aperture il cui limite inferiore
disti meno di 2,5 m dal piano di campagna.
    Per  gli  impianti  nei  quali  viene  adottata  una pressione di
erogazione superiore a 220 bar e comunque non superiore a 350 bar, le
distanze  di  sicurezza  stabilite  dal presente Titolo devono essere
aumentate del 50%.