(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA  INDICAZIONE  GEOGRAFICA PROTETTA
                        «NOCCIOLA DI GIFFONI»


                               Art. 1.

    L'indicazione   geografica  protetta  «Nocciola  di  Giffoni»  e'
riservata  ai  frutti  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

                               Art. 2.

    L'indicazione  «Nocciola  di  Giffoni»  designa esclusivamente il
frutto del biotipo corrispondente alla cultivar di nocciolo «Tonda di
Giffoni», prodotto nel territorio definito nel successivo art. 3.

                               Art. 3.

    La  zona  di  produzione  comprende la parte del territorio della
provincia  di  Salerno  atta  alla  coltivazione  di  tale nocciolo e
comprende  l'intero  territorio  dei  seguenti  comuni: Giffoni Valle
Piana,   Giffoni  Sei  Casali,  San  Cipriano  Piacentino,  Fisciano,
Calvanico,  Castiglione  del  Genovesi,  Montecorvino Rovella nonche'
parzialmente  i  seguenti  comuni:  Baronissi, Montecorvino Pugliano,
Olevano sul Tusciano, San Mango Piemonte, Acerno.

                               Art. 4.

    Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla
produzione della «Nocciola di Giffoni» sono quelle tradizionali della
zona,  atte  a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche. I
sesti   e   le  distanze  di  impianto  e  le  forme  di  allevamento
utilizzabili  sono  quelli generalmente usati nella zona interessata,
riconducibili  alle  coltivazioni  cosiddette a «cespuglio policaule»
(ceppaia),  al «vaso cespugliato» ed ad «alberello», con una densita'
per  ettaro  non  superiore a 660 piante. Sono ammesse anche forme di
allevamento  diverse e cioe': la «siepe» (cespuglio binato) e la «Y»,
condotte nel rispetto delle caratteristiche proprie del prodotto.
    In  ogni  caso non puo' essere superato il limite di 1.000 piante
ad ettaro.
    Negli  impianti  e'  ammessa  la presenza di varieta' di nocciolo
diverse  dalla  «Tonda  di Giffoni», nella misura massima del 10% per
consentire una adeguata impollinazione.
    La produzione unitaria massima e' di quintali 40 ad ettaro.
    La   eventuale   conservazione  dei  frutti  designabili  con  la
indicazione  geografica  protetta «Nocciola di Giffoni» deve avvenire
in locali idonei, in quanto rispondenti alle norme igieniche vigenti,
e in grado di garantire condizioni di umidita' ed areazione adeguate.

                               Art. 5.

    I   noccioleti   idonei   alla   produzione  della  «Nocciola  di
Giffoni»sono  inseriti  in  apposito  elenco tenuto dall'organismo di
controllo.
    Copia  di  tale  elenco  viene  depositata  presso tutti i comuni
compresi   nel  territorio  di  produzione.  La  prova  dell'origine,
inoltre, e' comprovata attraverso la tenuta di registri di produzione
e la denuncia tempestiva delle quantita' prodotte.

                               Art. 6.

    La «Nocciola di Giffoni» all'atto dell'immissione al consumo deve
avere le seguenti caratteristiche:
      forma della nucula: subsferica;
      dimensioni  della  nucula:  medie,  con calibri non inferiori a
18 mm;
      guscio:  di  medio  spessore  (1,11 - 1,25 mm), presenta colore
nocciola piu' o meno intenso con striature color marrone piu' scuro;
      seme:  di forma subsferica, con rara presenza di fibre, calibro
non inferiore a 13 mm; ottima pelabilita', non inferiore all'85%;
      polpa: di colore bianco, consistente e aromatica;
      resa alla sgusciatura: non inferiore al 43%;
      umidita' relativa al seme dopo l'essiccazione:
      non superiore al 6%.

                               Art. 7.

    La  commercializzazione  della  «Nocciola  di  Giffoni»,  ai fini
dell'immissione  al  consumo,  deve  essere  effettuata dopo apposito
confezionamento  che  consenta  di  apporre  un  eventuale  specifico
contrassegno.  In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati
in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza
la rottura del contenitore stesso.
    Il  confezionamento  deve  essere  effettuato secondo le seguenti
modalita':
      a) per  prodotto  in  guscio:  in  sacchi  di tessuto e/o altro
materiale idoneo;
      b) per  prodotto sgusciato: in sacchi di carta o di tessuto, in
scatole di cartone o in altri materiali idonei.
    Sui  contenitori  dovranno essere indicate in caratteri di stampa
delle  medesime dimensioni le diciture «Nocciola di Giffoni», seguita
immediatamente dalla dizione «Indicazione geografica protetta».
    Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed
indirizzo  del  confezionatore, annata di produzione, nonche' il peso
netto all'origine.
    La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta
in  altra  parte  del  contenitore o dell'etichetta anche in forma di
acronimo «I.G.P.».
    In  etichettatura  deve  essere  utilizzato  il  logo  distintivo
dell'indicazione  geografica  protetta, costituito da un ovale con su
scritto  «Nocciola  di Giffoni». In basso a destra sono rappresentate
stilizzate  due  castagne  sovrapposte, mentre in basso a sinistra e'
riportato  il  simbolo  grafico dell'indicazione geografica protetta,
come di seguito illustrato.