IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in  materia di prova attitudinale per lesercizio della professione di
avvocato;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  datato 24 giugno 2005, con cui e'
stato   riconosciuto  alla  sig.ra  D'Angelo  Linda  Maria,  nata  il
6 dicembre  1962  a  Tocco  da Casauria (Pescara - Italia), cittadina
italiana,  il  titolo  di  «Abogado»  conseguito  in  Spagna  ai fini
dell'accesso  all'albo  degli  «avvocati»  e dell'esercizio in Italia
della  omonima  professione,  subordinatamente  al superamento di una
prova  attitudinale  consistente,  ai  sensi del decreto ministeriale
28 maggio 2003, n. 191, in un esame scritto ed orale;
  Vista l'istanza inviata dalla sig.ra D'Angelo in data 4 maggio 2006
con   cui   si  richiede  di  rivalutare  il  precedente  decreto  di
riconoscimento  in  quanto  l'istante,  per  mero  errore,  non aveva
presentato il certificato di compiuta pratica forense;
  Rilevato,  infatti,  che  la  richiedente  ha maturato in Italia il
previsto  biennio  di  pratica  forense,  come risulta da certificato
rilasciato  dal  Consiglio  dell'Ordine  degli avvocati di Pescara in
data 17 marzo 2001;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  a parziale modifica del precedente
decreto e in accoglimento della domanda di riesame, ridurre l'entita'
la prova attitudinale, limitandola ad una prova orale;
  Viste  le  determinazioni  della  Conferenza di servizi svoltasi in
data 15 giugno 2006;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di
categoria espresso nella nota in atti datata 12 giugno 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il riconoscimento del titolo professionale di cui in premessa quale
titolo   valido   per   l'iscrizione   all'albo  degli  «avvocati»  e
l'esercizio della omonima professione in Italia a favore della sig.ra
D'Angelo  Linda  Maria,  nata  il 6 dicembre 1962 a Tocco da Casauria
(Pescara    -    Italia),    cittadina   italiana,   e'   subordinato
all'espletamento  di  una  prova attitudinale (da svolgersi in lingua
italiana)  costituita  nel  caso,  da  un'esame  orale  sulle materie
specificate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del
presente decreto.
    Roma, 30 agosto 2006
                                          Il direttore generale: Papa