Art. 3. Gli imprenditori ittici che hanno subito, a causa dell'evento di cui trattasi, danni alle unita' da pesca devono dimostrare l'esistenza di un nesso di causalita' tra il danno e l'evento, producendo documentazione idonea, quale la dichiarazione di evento straordinario previsto dall'art. 168 c.n., verbale di visita di un «ente di classifica» ovvero ogni atto idoneo ad attestare l'esistenza del predetto nesso. Non saranno concessi contributi per danni subiti agli attrezzi da pesca e per tutta le spese di ordinaria amministrazione e per i lavori effettuati in economia.