Art. 3.
  Gli  imprenditori  ittici  che hanno subito, a causa dell'evento di
cui   trattasi,   danni   alle  unita'  da  pesca  devono  dimostrare
l'esistenza  di  un  nesso  di  causalita'  tra  il danno e l'evento,
producendo  documentazione  idonea,  quale la dichiarazione di evento
straordinario  previsto  dall'art.  168 c.n., verbale di visita di un
«ente di classifica» ovvero ogni atto idoneo ad attestare l'esistenza
del predetto nesso.
  Non  saranno  concessi contributi per danni subiti agli attrezzi da
pesca  e  per  tutta  le  spese  di ordinaria amministrazione e per i
lavori effettuati in economia.