IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 492/2003 del 18 marzo 2003, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre,  della  indicazione  geografica  protetta  Asparago  Verde  di
Altedo;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il decreto 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  150 del 1° luglio 2003, con il quale
l'organismo  Check  Fruit  S.r.l.,  con  sede  in Bologna, via Cesare
Boldrini  n. 24, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta Asparago Verde di Altedo;
  Visto il decreto 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 115 del 19 maggio 2006 con il quale la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  Check  Fruit  S.r.l. e' stata prorogata di 120
giorni a far data dal 5 giugno 2006;
  Considerato che il Consorzio di tutela Asparago Verde di Altedo con
nota  del  21 settembre  2006 ha comunicato di confermare l'organismo
Check  Fruit  S.r.l. quale organismo di controllo e di certificazione
ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  indicazione  geografica protetta Asparago
Verde  di Altedo anche nella fase intercorrente tra la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire    all'organismo    CSQA    Certificazioni    S.r.l.    la
predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  6 giugno  2003,  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo di controllo Check Fruit S.r.l.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo Check Fruit S.r.l., con
sede  in  Bologna,  via  Cesare  Boldrini n. 24, con decreto 6 giugno
2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta
Asparago  Verde  di  Altedo  registrata  con  il  regolamento (CE) n.
492/2003  del  18 marzo  2003,  e'  prorogata fino all'emanazione del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.