Art. 31.
  Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato   dal  precedente  art.  30  l'Istituto  Nazionale  della
Previdenza  Sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa
afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al
presente  provvedimento  e  a dame riscontro al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 agosto 2006

                                           Il Ministro del lavoro
                                          e della previdena sociale
                                                    Damiano
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
     Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 374