IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopracitato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal   successivo  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Vista   la   domanda   presentata   l'8 agosto  2001  e  successive
integrazioni  di  cui l'ultima in data 6 settembre 2004, dall'impresa
Bayer  CropScience  S.r.l.  con  sede legale in Milano, viale Certosa
130,  diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario
denominato    Hussar    Maxx    contenente    le    sostanze   attive
mesosulfuron-methyl e iodosulfuron-methyl-sodium;
  Visto  il  parere  non  favorevole  espresso in data 30 giugno 2005
dalla   commissione   consultiva  di  cui  all'art.  20  del  decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  relativo  alla  richiesta  di
ulteriore documentazione con pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  documentazione  inoltrata  dall'impresa medesima in data
6 giugno   2006,   relativa   agli   ulteriori  studi  richiesti  con
pregiudizio per l'iter di registrazione dalla sopracitata commissione
consultiva;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione del prodotto di
cui trattasi e della relativa validita' fino all'11 ottobre 2008;
  Visto  il  decreto del Ministro della salute 9 aprile 2004 relativo
all'inclusione,   fino   al  31 marzo  2014,  della  sostanza  attiva
mesosulfuron  methyl nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194,  in  attuazione  della  direttiva  2003/119/CE  della
Commissione del 5 dicembre 2003;
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2004 relativo
all'inclusione,  fino  al  31 dicembre  2013,  della  sostanza attiva
iodosulfuron  methyl-sodium  nell'allegato  I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della
Commissione del 25 settembre 2003;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio dell'11 agosto 2006 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota  pervenuta l'8 settembre 2006 da cui risulta che la
suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino all'11 ottobre
2008,  l'impresa  Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano,
viale  Certosa  130,  e'  autorizzata  ad  immettere  in commercio il
prodotto  fitosanitario denominato Hussar Maxx, con la composizione e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    kg
0,25-0,3-0,5-0,6-1-1,2-1,8-2-3-4-5.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa   Torre   S.r.l.   in   Montalcino-Torrenieri   (Siena),
autorizzato  con  decreti  del  31  luglio  1975/23  settembre  2003;
importato  in  confezioni  pronte  per  l'impiego  dallo stabilimento
dell'impresa Bayer CropScience GmbH - Francoforte s/Meno - Germania.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12881.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 ottobre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello