LA COMMISSIONE
Premesso:
  che,  in  data  23 ottobre 1991, e' stato sottoscritto dall'Azienda
municipalizzata   di   Vicenza   e   dalle  organizzazioni  sindacali
FILT/CGIL,  FIT/CISL  e  UILTRASPORTI un accordo aziendale nel quale,
tra  l'altro,  venivano  individuate le fasce orarie durante le quali
doveva  essere  garantito  il  servizio completo in caso di sciopero,
cosi' articolate: dalle ore 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00;
  che  tale  accordo  e'  stato  valutato idoneo dalla Commissione di
garanzia  con  deliberazione  adottata  nella  seduta del 13 febbraio
1992;
  che  l'accordo  e'  stato disdettato dalle organizzazioni sindacali
nel corso del 2002;
  che, in assenza di diverso accordo tra le parti, il 6 novembre 2002
si e' svolta una prima audizione presso la Commissione di garanzia, a
conclusione  della quale le parti sono state invitate ad un confronto
su  un'ipotesi  di  articolazione  delle fasce orarie di garanzia del
servizio  completo; il medesimo invito e' stato rivolto alle parti in
occasione  di una ulteriore audizione, tenutasi presso la Commissione
di garanzia in data 20 ottobre 2004;
  che,  nonostante le sollecitazioni piu' volte rivolte alle parti al
fine del raggiungimento dell'accordo, queste non hanno prodotto esito
positivo;
  che   l'Azienda   municipalizzata   di   Vicenza  ha  inviato  alla
Commissione  di  garanzia,  in  data  13 ottobre  e  4 novembre 2004,
documentazione  probante  le  esigenze  dell'utenza  dei  servizi  di
trasporto  pubblico  locale.  Si tratta, in particolare, di prospetti
elaborati   tramite   dati  rilevati  da  strumentazione  elettronica
installata negli autobus, che indicano il movimento dell'utenza nelle
varie  ore  della  giornata in cui funziona il servizio di trasporto.
Tali  prospetti  consentono  di  evidenziare  i  periodi  di maggiore
richiesta  del servizio, che risultano diversamente articolati per il
periodo invernale e per quello estivo;
Considerato:
  che,  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 146
del  1990  e successive modificazioni, i trasporti pubblici urbani ed
extraurbani   autoferrotranvieri   costituiscono   servizio  pubblico
essenziale    volto    a   garantire   il   diritto   delle   persone
costituzionalmente tutelato alla liberta' di circolazione;
  che,  a  seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000,
che  ha  modificato ed integrato la legge n. 146 del 1990, si e' resa
necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero,
che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;
  che, in data 31 gennaio 2002, e' stata adottata la regolamentazione
provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili  nel  settore  del
trasporto  locale (delib. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  il 23 marzo 2002), che demanda ad accordi tra le
parti   a  livello  aziendale,  tra  l'altro,  la  definizione  della
collocazione  oraria  delle  fasce  di garanzia del servizio completo
(art. 11, lettera B);
  che,  in  mancanza  di  accordo  tra  le parti, la Commissione puo'
deliberare  una  provvisoria  regolamentazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1,  lettera a),  della  legge  n.  146  del  1990  e successive
modificazioni;
  che in particolare, con delibera n. 04/548 del 30 settembre 2004 la
Commissione  di  garanzia,  nel  prevedere  che  «anche  in  caso  di
disdetta,  gli accordi sindacali valutati idonei hanno efficacia fino
alla  loro  sostituzione  con un nuovo accordo valutato idoneo ovvero
con   una  nuova  regolamentazione  provvisoria»,  ha  precisato  che
«qualora  le  parti  non  addivengano  alla  stipulazione di un nuovo
accordo  sostitutivo  di quello nei cui confronti e' stata comunicata
la  disdetta  entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla  medesima,  la
Commissione    di    garanzia   attivera'   la   procedura   per   la
regolamentazione  provvisoria  sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  13,
lettera a)  della  legge  n. 146/1990, fermo restando che, nelle more
della procedura, conserva efficacia l'accordo gia' valutato idoneo»;
  che   l'adeguamento   della  disciplina  e'  necessario  anche  per
consentire   agli  utenti  dell'Azienda  municipalizzata  di  Vicenza
certezza   delle   regole   poste   a   garanzia   delle  prestazioni
indispensabili in occasione dello sciopero;
  che,  con delibera n. 04/647 del 2 dicembre 2004, la Commissione ha
formulato   una   proposta   di  regolamentazione  delle  prestazioni
indispensabili,   trasmettendola   all'Azienda   municipalizzata   di
Vicenza,   alle   organizzazioni  sindacali  che  hanno  sottoscritto
l'accordo  aziendale  del  23 ottobre 1991, alle altre organizzazioni
sindacali presenti in Azienda, nonche' alle associazioni degli utenti
e  dei  consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi
dell'art.  13,  comma 1,  lettera a),  della  legge n. 146/1990, come
modificata dalla legge n. 83/2000;
  che il comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori, in data
4 gennaio 2005, ha comunicato di non avere osservazioni sul contenuto
della predetta proposta di regolamentazione;
  che  Cittadinanzattiva, in data 4 gennaio 2005, ha formulato alcune
proposte   di  modifica  ed  integrazione  alla  proposta,  chiedendo
l'inserimento di una terza fascia oraria di servizio garantito (dalle
18  alle 20 per i giorni feriali di servizio invernale; dalle 13 alle
15  per  i giorni feriali del servizio estivo), nonche' l'ampliamento
dell'orario   di   apertura  dei  servizi  di  biglietteria  esterna,
portineria e dello sportello abbonamenti e rivendite biglietti;
  che,  con  nota  del  30 dicembre  2004, la Segreteria territoriale
RdB-CUB  di  Vicenza  ha  presentato  osservazioni  sulla proposta di
regolamentazione; le medesime osservazioni venivano altresi' ribadite
in  sede  di audizione, tenutasi in data 21 gennaio 2005 a seguito di
espressa richiesta da parte della stessa organizzazione sindacale;
  che, in data 9 marzo 2005, venivano udite l'Azienda municipalizzata
di  Vicenza  e  le  organizzazioni  sindacali  FILT-CGIL,  FIT-CISL e
UILT-UIL  sulla  proposta  di Regolamentazione provvisoria; nel corso
dell'audizione  la  Commissione auspicava che le parti giungessero ad
un'intesa;
  che,  atteso  che  le  parti  non hanno raggiunto alcun accordo, la
Commissione, tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni dei
consumatori  e  delle  parti  in  ordine alla proposta del 2 dicembre
2004,  ritiene  allo  stato  di  procedere  alla  formulazione di una
regolamentazione  provvisoria  per  quanto  attiene alla collocazione
delle fasce orarie di servizio completo, onde garantire certezza agli
utenti del servizio, e per quanto attiene ai servizi ausiliari;
  che, per quanto riguarda le «procedure da adottare all'inizio dello
sciopero  ed  alla  ripresa  del  servizio», nonche' le «procedure da
adottare  per  garantire  il  servizio  durante tutta la durata delle
fasce»,   si   fa   rinvio  a  quanto  previsto  dall'art.  16  della
regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni  indispensabili nel
settore  del  trasporto  locale  (delibera 02/13 del 31 gennaio 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002), cosi' come per
gli altri aspetti non espressamente regolati;
  tutto cio' premesso e considerato
                               Formula
ai  sensi  art.  13, comma 1, lettera a), legge n. 146 del 1990, come
modificata  dalla  legge n. 83 del 2000, la seguente regolamentazione
provvisoria delle prestazioni indispensabili del personale viaggiante
e dei servizi ausiliari dell'Azienda municipalizzata di Vicenza:
                               Art. 1.
                        Personale viaggiante
  Le  fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio
completo in caso di sciopero sono le seguenti:
    giorni feriali servizio invernale:
      1ª fascia: dalle ore 5:30 alle ore 8:30;
      2ª fascia: dalle ore 12 alle ore 15;
    giorni feriali servizio estivo:
      1ª fascia: dalle ore 5:30 alle ore 8:30;
      2ª fascia: dalle ore 17 alle ore 20;