Art. 4.
  1.  Il  riconoscimento  e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi
nel  caso  di  accertate  gravi  e  ripetute  irregolarita'  da parte
dell'organismo Sciro S.p.a. nelle attivita' di valutazione o verifica
o  nei  rapporti  con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero
qualora,  in  sede  di  vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti
prescritti.
  2.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma 1, il provvedimento di
sospensione  e'  ritirato  a  seguito  dell'accertata rimozione delle
irregolarita' o carenze.
  3.  Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'organismo Sciro
S.p.a.  non ottemperi, con le modalita' ed i tempi indicati, a quanto
stabilito nel provvedimento di sospensione.
  4.  I  provvedimenti  alla  sospensione  o  revoca  sono comunicati
all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.