(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato 3
LINEE  GUIDA  DELLO  STIPULANDO  PROTOCOLLO  D'INTESA TRA PREFETTURA,
   COMUNE E CONTRAENTE GENERALE.
    Fermi  restando  gli  adempimenti  previsti  dalla legge 19 marzo
1990,  n.  55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998,  n.  252,  lo  stipulando  protocollo d'intesa dovra' prevedere
ulteriori  misure  intese  a  rendere  piu'  stringenti  le verifiche
antimafia  e  a  prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione
dei lavori.
    In  particolare  lo  stipulando protocollo dovra' avere contenuti
che riflettano le seguenti linee-guida:
      necessita'  di  evidenziare  il  ruolo di soggetto responsabile
della  sicurezza  dell'opera,  anche  sotto il profilo antimafia, del
contraente  generale,  il  quale  si  fa  garante - verso il soggetto
aggiudicatore  e  verso  gli organi deputati ai controlli antimafia -
del  flusso  informativo  relativo  alla  filiera delle imprese che a
qualunque  titolo  partecipano  all'esecuzione dell'opera: cio' nella
convinzione  che  il  contraente  generale,  nuova  figura ispirata a
criteri  di forte managerialita', debba essere parte attiva anche del
processo di verifica antimafia;
      necessita'  di  porre  specifica attenzione, anche sulla scorta
della  esperienza  costituita  dall'esecuzione  dei  lavori dell'Alta
Velocita',  a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie
di  prestazioni  (trasporto  e movimento terra, noli a caldo e noli a
freddo,  servizi  di  guardiania, ecc.) che, per loro natura, piu' di
altre  si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a
tali  tipologie  e'  venuta  in evidenza la necessita' di un rigoroso
accertamento  dei  requisiti  soggettivi  dell'impresa, individuale o
collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa,
in  via  convenzionale,  le disposizioni di cui al menzionato art. 10
del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  252/1998,  che
prevedono,  in  capo  al  prefetto, penetranti poteri di accertamento
(informazioni antimafia);
      necessita',   anche  questa  mutuata  dall'esperienza  TAV,  di
sottoporre    i    subcontratti    e   i   subaffidamenti   a   valle
dell'aggiudicazione  principale  a clausola di gradimento, prevedendo
cioe'  la possibilita' di estromettere l'impresa nei cui confronti le
informazioni  del prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a
tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
      necessita'  di  rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa
in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e contraente
generale  -  d'intesa  tra  loro - definiscano le sanzioni pecuniarie
(correlate  al  valore  del  contratto)  da applicare ai soggetti che
abbiano  omesso  le  comunicazioni  preventive dei dati relativi alle
imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall'art. 18 della
legge  n.  55/1990,  ovvero  a carico delle imprese nei cui confronti
siano   emersi  elementi  che  denotino  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa;
      necessita'  di  controllare gli assetti societari delle imprese
coinvolte  nell'esecuzione  dell'opera  a  qualunque  titolo  fino  a
completamento   dell'esecuzione   dell'opera  stessa  attraverso  una
costante attivita' di monitoraggio;
      necessita'  di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni
che   possono  arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che
tentativi   di  pressione  criminale  sulle  imprese  nella  fase  di
cantierizzazione   (illecite   richieste   di   danaro,  «offerta  di
protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla prefettura,
fermo   restando   l'obbligo  di  denuncia  del  fatto  all'Autorita'
giudiziaria;
      necessita'   di   disporre  con  cadenza  periodica  (di  norma
trimestrale)   di  un  resoconto  sullo  stato  di  attuazione  delle
procedure di monitoraggio antimafia.