IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di  monopolio  di Stato
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
    Vista  le  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visto   il   decreto  ministeriale  22 febbraio  1999,  n.  67  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n. 184 recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
    Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001  che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti
e successive integrazioni;
    Visto  il  decreto  direttoriale  25 ottobre  2005  che  fissa la
ripartizione  dei  prezzi  di vendita al pubblico del tabacco da fumo
trinciato;
    Visto  il  decreto  direttoriale  27 settembre  2006 che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
    Viste  le  richieste  presentate  dalle  ditte  British  American
Tobacco Italia S.p.a., Imperial Tobacco Italy S.r.l., Diadema S.p.a.,
International  Tobacco  Agency  S.r.l., Agio Cigars, Cigars & Tobacco
Italy  S.r.l., Pipe Brebbia S.r.l. e Italian Blends S.r.l., intese ad
ottenere  l'iscrizione  nella  tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati;
    Considerato  che  occorre  inserire  nella  tabella  B - sigari -
allegata  al  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001, due prezzi di
vendita  al pubblico per Kg convenzionale espressamente richiesti dal
fornitore;
    Considerato,  altresi',  che  ai  sensi  dell'art. 2 della citata
legge  13 luglio  1965,  n.  825, e successive modificazioni, occorre
provvedere  all'inserimento  di  varie marche di tabacco lavorato, in
conformita'   ai   prezzi  indicati  nelle  citate  richieste,  nelle
classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A, allegata
al  decreto  direttoriale 27 settembre 2006, alla tabella B, allegata
al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e
alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Nella  tabella  B  -  sigari  -  allegata al decreto direttoriale
19 dicembre  2001 e successive integrazioni, sono inseriti i seguenti
prezzi  di  vendita  al pubblico per Kg convenzionale con la seguente
ripartizione:

               ---->  Vedere tabella a pag. 16   <----