Art. 10. Ulteriori disposizioni a tutela del giocatore 1. AAMS, qualora il rivenditore non renda disponibile sul conto di gioco o non consenta al giocatore la riscossione di importi relativi a vincite di fascia bassa, dispone con proprio provvedimento, a seguito degli opportuni accertamenti, la liquidazione dei suddetti importi da parte del gestore centralizzato. 2. Il gestore centralizzato, in attuazione del provvedimento di AAMS, di cui al precedente comma 1, procede alla liquidazione al giocatore degli importi ad esso spettanti rivalendosi nei confronti del rivenditore inadempiente mediante escussione della fideiussione da esso prestata ai sensi dell'art. 7 del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, provvedendo, quindi, alla risoluzione del rapporto contrattuale con il rivenditore.