Art. 10.
            Ulteriori disposizioni a tutela del giocatore
  1.  AAMS, qualora il rivenditore non renda disponibile sul conto di
gioco  o non consenta al giocatore la riscossione di importi relativi
a  vincite  di  fascia  bassa,  dispone  con proprio provvedimento, a
seguito  degli  opportuni  accertamenti, la liquidazione dei suddetti
importi da parte del gestore centralizzato.
  2.  Il  gestore  centralizzato,  in attuazione del provvedimento di
AAMS,  di  cui  al  precedente  comma 1, procede alla liquidazione al
giocatore  degli  importi ad esso spettanti rivalendosi nei confronti
del  rivenditore  inadempiente mediante escussione della fideiussione
da  esso  prestata  ai sensi dell'art. 7 del decreto dirigenziale del
13 aprile  2006,  provvedendo,  quindi, alla risoluzione del rapporto
contrattuale con il rivenditore.