Art. 5.
                    Autorizzazione della giocata
  1.  Il  sistema  del  gestore centralizzato comunica al sistema del
rivenditore la richiesta della giocata effettuata dal giocatore.
  2.  Il  sistema  del  rivenditore autorizza, nel caso sussistano le
condizioni,  la  richiesta  della  giocata  e ne da' comunicazione al
sistema  del  gestore  centralizzato.  Qualora l'autorizzazione venga
negata  il  sistema del gestore centralizzato ne da' comunicazione al
giocatore. L'autorizzazione della giocata e' irrevocabile.