Art. 5. Autorizzazione della giocata 1. Il sistema del gestore centralizzato comunica al sistema del rivenditore la richiesta della giocata effettuata dal giocatore. 2. Il sistema del rivenditore autorizza, nel caso sussistano le condizioni, la richiesta della giocata e ne da' comunicazione al sistema del gestore centralizzato. Qualora l'autorizzazione venga negata il sistema del gestore centralizzato ne da' comunicazione al giocatore. L'autorizzazione della giocata e' irrevocabile.