IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Vista  l'istanza della sig.ra Fishta Jorida, nata il 2 marzo 1979 a
Tirana  (Albania),  cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992,
il  riconoscimento  del  titolo  professionale di «Avokat» rilasciato
dalla  Camera  Nazionale  degli  Avvocati  di Tirana (Albania) cui la
richiedente  e'  iscritta  dal 16 luglio 2005 con licenza n. 2505, ai
fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia della professione
di avvocato;
  Considerato   che   la  richiedente  ha  conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza   presso   l'Universita'  di  Bologna  -  «Alma  Mater
Studiorum»  in  data  17 giugno  2003  e  che  detto  titolo e' stato
riconosciuto con provvedimento del «Ministero dell'istruzione e della
scienza  -  Direzione dell'alta istruzione e del riconoscimento delle
lauree» della Repubblica d'Albania datato 15 marzo 2006;
  Preso  atto  che  la  sig.ra  Fishta  ha prodotto il certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di
Bologna in data 15 novembre 2005;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta
del 7 settembre 2006;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
  Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive  modifiche  e  14  e 39 comma 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999 e successive integrazioni, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che la sig.ra Fishta possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Bologna  in  data 11 settembre 1997,
rinnovato  in  data 10 febbraio 2006 con validita' fino al 31 gennaio
2007 per motivi di lavoro autonomo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla sig.ra Fishta Jorida, nata il 2 marzo 1979 a Tirana (Albania),
cittadina  albanese,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Avokat»  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  avvocati  e l'esercizio della professione in Italia,
fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il
rispetto delle quote dei flussi migratori.