IL DIRETTORE GENERALE
              della pesca marittima e dell'acquacoltura

    Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004, n. 154, recante
«Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
    Visto  l'art.  23-bis  del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154,  che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
ministeriale  3 marzo  1992,  fino alla data di entrata in vigore del
decreto  attuativo  delle  misure  previste dal Fondo di solidarieta'
della pesca e dell'acquacoltura;
    Visto  il  decreto  ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della
marina mercantile, recante modalita' tecniche e criteri relativi alle
provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;
    Visto  il  decreto  18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche
agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamita'
naturale nel Compartimento marittimo di Venezia»;
    Considerato  necessario individuare le modalita' ed i criteri per
la  presentazione  delle  domande per accedere alla concessione degli
interventi attivati con il sopra indicato decreto;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    Al  fine  di  conseguire  la concessione del contributo, attivato
dall'art.   1,  del  decreto  18 gennaio  2006  del  Ministero  delle
politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di
calamita'  naturale  nel  Compartimento  marittimo  di  Venezia», gli
imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione
di  cui  al  modello  allegato, al Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle  filiere agricole ed
agroalimentari   -   Direzione   generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura,   entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto.