IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto   il  decreto  23 febbraio  2006,  relativo  alla  protezione
transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  denominazione
«Soratte»,  trasmessa  alla  Commissione europea per la registrazione
come denominazione di origine protetta;
  Visto   il  decreto  23 febbraio  2006,  relativo  alla  protezione
transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  denominazione
«Soratte»,  trasmessa  alla  Commissione europea per la registrazione
come denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali    l'Autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art.  14  della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il
predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da
designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
di  che  trattasi,  la  Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Roma con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218;
  Considerato  che  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  di  Roma ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale
il  piano  di  controllo  predisposto per la denominazione «Soratte»,
allo  schema  tipo  e  di  possedere  la struttura idonea a garantire
l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  Regolamento (CE) n. 5101/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visti la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di
Roma  con  sede  in  Roma, via Appia Nuova n. 218, e' designata quale
Autorita'  pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo
previste  dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per
la  denominazione  «Soratte»,  protetta  transitoriamente  a  livello
nazionale con decreto 23 febbraio 2006.