Art. 2.
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Roma del
rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo'
essere  sospesa  o  revocata  ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della
legge  n. 526/99 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei
requisiti   ivi   indicati,   con  decreto  dell'Autorita'  nazionale
competente  che  lo  stesso  art.  14  individua  nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.