Art. 5. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Soratte» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.