Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere
dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al
riconoscimento  della denominazione «Soratte» da parte dell'organismo
comunitario.     Nell'ambito     del     periodo     di     validita'
dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  di  Roma  e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga
utile, decida di impartire.