Art. 7.
  La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di
Roma  immette  nel  sistema informatico del Ministero delle politiche
agricole,  alimentari  e  forestali tutti gli elementi conoscitivi di
carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed
adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad
approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad
evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi
utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione
«Soratte» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di
tali   procedure  saranno  indicate  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi
individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono
simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.