IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Vista  la  circolare  3 settembre  1990,  n.  20  (S.O.  Gazzetta
Ufficiale   n.  216  del  15 settembre  1990),  concernente  «Aspetti
applicativi  delle  norme  vigenti  in  materia  di registrazione dei
presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290,  relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista  la domanda presentata in data 1° luglio 2003, dall'impresa
Pilarquim  Europe  Ltd.  con  sede  legale in Carmelilte, 50 Victoria
Embankment,  Blackfriars,  London  EC4Y 0DX  - Inghilterra diretta ad
ottenere  la  registrazione  del  prodotto fitosanitario denominatio:
«Pilaud» ora ridenominato PILAN;
    Accertato   che   la  classificazione  proposta  dall'impresa  e'
conforme  al  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
    Visto  il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
    Ritenuto   di   limitare   la   validita'   della  autorizzazione
provvisoria al tempo determinato in anni 5 a decorrere dalla data del
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per la sostanza attiva: Buprofezin;
    Vista  la  nota dell'ufficio in data 1° giugno 2006, con la quale
sono  stati  richiesti  gli  atti definitivi e l'impegno a presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
    Vista  la nota in data 21 settembre 2006, dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
nello  stabilimento  dell'impresa: Pilarquim (Shanghai) Co. Ltd. 1500
Hang-Tang Road, Jin-Hui Town, Feng Xian District, Shanghai, China;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:

    A  decorrere  dalla  data del presente decreto e per la durata di
anni  5  fermo  restando  l'esito  delle  valutazioni  connesse  agli
ulteriori   dati   richiesti   senza   pregiudizio   per   l'iter  di
registrazione,  l'impresa  Pilarquim  Europe  Ltd. con sede legale in
Carmelite,  50  Victoria  Embankment,  Blackfriars, London EC4Y 0DX -
Inghilterra   e'   autorizzata  a  porre  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario  pericoloso  per  l'ambiente  denominato  PILAN  con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nelle etichete allegate al
presente decreto.
    Il    prodotto    e'    confezionato    nelle   taglie   da:   kg
0,1-0,2-0,5-1-5-10-15;
    Il  prodotto  in  questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego  dallo  stabilimento dell'impresa: Pilarquim (Shanghai) Co.
Ltd. 1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town, Feng Xian District, Shanghai,
China;
    Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 11726.
    E'  approvata,  quale  parte  integrante  del  presente  decreto,
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 6 novembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello