IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza della sig.ra Ragagnin Silvia nata a Pordenone il 7
novembre  1974,  cittadina  italiana,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  cosi'  come  modificato  dal  decreto  ministeriale n.
277/2003  del  sopra  indicato decreto legislativo, il riconoscimento
del  titolo  professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum
- Universita' degli studi di Bologna» in data 9 novembre 2001;
  Considerato  che  la  richiedente  ha ottenuto l'omologazione della
laurea  in  giurisprudenza  con  il  titolo  accademico  spagnolo  di
«Licenciado  en  Derecho»  in  data  4 novembre  2005  rilasciata dal
«Ministerio de Educacion y Ciencia»;
  Considerato  che  la  stessa  e' iscritta presso l'«Ilustre Collegi
d'Advocats de Barcelona» dal 15 febbraio 2006;
  Preso  atto  che l'istante e' inoltre in possesso di certificato di
compimento  della pratica forense, rilasciato il 10 novembre 2003 dal
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna;
  Preso  atto  che l'istante ha superato le prove scritte degli esami
per  l'iscrizione  all'albo  degli avvocati nella sessione 2003, come
attestato   dalla   Commissione  d'esame  avvocati  presso  la  Corte
d'appello di Bologna;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 7 settembre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella conferenza di cui sopra;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Ragagnin  Silvia nata a Pordenone il 7 novembre 1974,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.