IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 194, conceente
l'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione
in  commercio  di  prodotti  ftosanitari,  nonche'  la  circolare del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosaniari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art.  2 del dcreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 11 aprile 2006 dall'impresa
Genetti    GmbH   S.r.l.,   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
Adett  80  wg  uguale  al prodotto di riferimento denominato Ariel DF
registrato al n. 10336 con D.D. in data 28 febbraio 2000 dell'impresa
Erregi S.r.l.;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  di  requisiti  per  l'applicazione  delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato Ariel
DF dell'impresa Erregi S.r.l.;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    sussiste  un  legittimo  accordo  con il titolare del prodotto di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato che la classificazione del preparato denominato Adrett 80
WG  e'  conforme  a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Fosetil Alluminio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio
2010  l'impresa  Genetti  GmbH  S.r.l.,  con  sede in via Parini, 4/A
Merano (Bolzano) e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario irritante denominato ADRETT 80 WG con la composizione e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 250 e kg 1-5-10.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego dalle imprese estere:
    Simonis - Doentinchem - Olanda;
    China  National  Chemical  Construction Jiangsu Compeny - Nanjjng
(Cina);
    Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd - Xiamen (Cina);
    Shenzhen Dehao Pesticides Co., Ltd - Shenzhen (Cina).
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13245.
  Sono  approvate  e  fanno  parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 novembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello