Art. 4. Modalita' di compilazione del disciplinare di produzione 1. Il disciplinare di produzione deve contenere: a) tutti gli elementi di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 510/ 2006; b) elementi idonei all'identificazione del prodotto del quale si chiede la protezione anche mediante la definizione di un logo costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le specifiche di stampa: dimensioni, tipo di caratteri e indici colorimetrici; 2. il contrassegno proposto deve possedere i requisiti della originalita', della capacita' distintiva e della conformita' all'ordine pubblico e al buon costume; 3. l'utilizzazione di un marchio gia' registrato puo' essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione di origine o della indicazione geografica interessata.