Art. 4.
      Modalita' di compilazione del disciplinare di produzione
  1. Il disciplinare di produzione deve contenere:
    a) tutti  gli  elementi di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n.
510/ 2006;
    b) elementi  idonei all'identificazione del prodotto del quale si
chiede  la  protezione  anche  mediante  la  definizione  di  un logo
costituito  da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono
essere fornite le specifiche di stampa: dimensioni, tipo di caratteri
e indici colorimetrici;
  2. il  contrassegno  proposto  deve  possedere  i  requisiti  della
originalita',   della   capacita'   distintiva  e  della  conformita'
all'ordine pubblico e al buon costume;
  3. l'utilizzazione  di  un  marchio  gia'  registrato  puo'  essere
consentito,  se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia
a  titolo  gratuito  del  suo titolare, a far data dal riconoscimento
della   denominazione  di  origine  o  della  indicazione  geografica
interessata.