Art. 6. Prima fase della procedura ministeriale 1. Ricevuta l'istanza e la relativa documentazione, il Ministero effettua i seguenti adempimenti finalizzati a verificare: a) la legittimazione del soggetto richiedente; b) la completezza della documentazione come individuata dall'art. 3 comma 3 del presente decreto e rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 510/2006, con particolare riferimento al legame di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), ed agli elementi comprovanti la produzione almeno venticinquennale del prodotto; c) i dati socio-economici al fine di accertare che il riconoscimento richiesto possa presumibilmente addurre per i produttori un vantaggio economico, inteso come valore aggiunto del prodotto o possibilita' di nuovi sbocchi di mercato ovvero possa impedire usurpazioni della denominazione; d) l'adeguatezza del disciplinare di produzione; e) che il prodotto non insiste sulla stessa zona geografica o in una zona immediatamente limitrofa a quella in cui avviene la produzione di altro prodotto gia' riconosciuto dello stesso tipo con caratteristiche analoghe. 2. Le osservazioni e gli eventuali rilievi dell'Amministrazione a seguito di ciascuno dei suddetti accertamenti, sono comunicati al soggetto richiedente ed alla regione o provincia autonoma territorialmente competente. La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui sopra, entro il termine di novanta giorni, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la chiusura del procedimento. 3. Per gli accertamenti di cui al presente articolo, l'Amministrazione puo' avvalersi di Enti o Istituzioni particolarmente competenti.