Art. 6.
               Prima fase della procedura ministeriale
  1.  Ricevuta  l'istanza  e la relativa documentazione, il Ministero
effettua i seguenti adempimenti finalizzati a verificare:
    a) la legittimazione del soggetto richiedente;
    b) la completezza della documentazione come individuata dall'art.
3  comma 3  del  presente  decreto e rispondenza ai requisiti ed alle
condizioni previste dal regolamento (CE) n. 510/2006, con particolare
riferimento al legame di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), ed agli
elementi   comprovanti  la  produzione  almeno  venticinquennale  del
prodotto;
    c)   i   dati   socio-economici  al  fine  di  accertare  che  il
riconoscimento   richiesto   possa   presumibilmente  addurre  per  i
produttori  un  vantaggio  economico, inteso come valore aggiunto del
prodotto  o  possibilita'  di  nuovi  sbocchi di mercato ovvero possa
impedire usurpazioni della denominazione;
    d) l'adeguatezza del disciplinare di produzione;
    e)  che il prodotto non insiste sulla stessa zona geografica o in
una  zona  immediatamente  limitrofa  a  quella  in  cui  avviene  la
produzione  di altro prodotto gia' riconosciuto dello stesso tipo con
caratteristiche analoghe.
  2.  Le  osservazioni e gli eventuali rilievi dell'Amministrazione a
seguito  di  ciascuno  dei  suddetti accertamenti, sono comunicati al
soggetto   richiedente   ed   alla   regione   o  provincia  autonoma
territorialmente  competente.  La mancata rimozione delle cause sulle
quali  si fondano i rilievi di cui sopra, entro il termine di novanta
giorni,    costituisce    elemento    ostativo    al    proseguimento
dell'istruttoria e determina la chiusura del procedimento.
  3.   Per   gli   accertamenti   di   cui   al   presente  articolo,
l'Amministrazione    puo'    avvalersi    di   Enti   o   Istituzioni
particolarmente competenti.