Art. 7. Seconda fase della procedura ministeriale 1. Ultimate le verifiche di cui all'art. 6 con esito positivo, l'Amministrazione ne da' comunicazione al soggetto presentatore dell'istanza ed alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, trasmettendo il disciplinare di produzione nella stesura finale. 2. Successivamente l'Amministrazione concorda con il soggetto richiedente e con la/e regione/i e/o provincia/e autonoma/e, territorialmente competenti, il luogo e la sede per la riunione di pubblico accertamento. 3. Il Ministero comunica agli stessi soggetti la data e l'ora in cui avra' luogo la predetta riunione ed invita gli stessi a darne comunicazione ai comuni, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi soggetti devono assicurare con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento, la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalita' e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione. 4. Scopo della riunione di pubblico accertamento e' quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all'art. 5 paragrafo 7, lettera c) del regolamento (CE) 510/2006, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento in questione. 5. Alla predetta riunione, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, in rappresentanza del Ministero, almeno due funzionari del Ministero con il compito di accertarne la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la riunione. 6. Successivamente, l'Amministrazione elabora, d'intesa con il soggetto che ha richiesto la registrazione, il documento unico di cui all'art. 5 paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 510/2006. 7. Il Ministero provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della proposta di disciplinare di produzione affinche' tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in mancanza di osservazioni o, dopo averle valutate congiuntamente al soggetto proponente ed alla/e regione/i e/o provincia/e autonoma/e territorialmente competenti ed aver risolto eventuali dissensi, il Ministero notifica alla Commissione la richiesta di registrazione e la documentazione relativa. Disposizioni transitorie Le domande gia' presentate al Ministero prima dell'entrata in vigore del presente decreto devono essere integrate, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto con la seguente documentazione, ove non presentata: a) documentazione dalla quale risulti la rappresentativita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera d); b) relazione tecnica dalla quale risultino gli elementi di cui all'art. 3, comma 3, lettera d); c) relazione storica con gli elementi di cui all'art. 3, comma 3, lettera e). Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2006 Il Ministro: De Castro