Art. 7.
              Seconda fase della procedura ministeriale
  1.  Ultimate  le  verifiche  di  cui all'art. 6 con esito positivo,
l'Amministrazione  ne  da'  comunicazione  al  soggetto  presentatore
dell'istanza  ed  alla  regione o provincia autonoma territorialmente
competente,  trasmettendo il disciplinare di produzione nella stesura
finale.
  2.  Successivamente  l'Amministrazione  concorda  con  il  soggetto
richiedente   e   con  la/e  regione/i  e/o  provincia/e  autonoma/e,
territorialmente  competenti,  il  luogo e la sede per la riunione di
pubblico accertamento.
  3.  Il  Ministero  comunica agli stessi soggetti la data e l'ora in
cui  avra'  luogo  la  predetta riunione ed invita gli stessi a darne
comunicazione  ai  comuni,  alle  organizzazioni  professionali  e di
categoria  ed  ai produttori ed agli operatori economici interessati.
Gli stessi soggetti devono assicurare con evidenze oggettive, fornite
preliminarmente  all'inizio  della riunione di pubblico accertamento,
la  massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di
avvisi,  l'affissione  di  manifesti  o  altri  mezzi equivalenti. Le
modalita'  e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con
l'areale interessato dalla produzione.
  4.  Scopo  della  riunione  di  pubblico  accertamento e' quello di
permettere  al  Ministero,  in  quanto  soggetto  responsabile  della
dichiarazione   di   cui  all'art.  5  paragrafo 7,  lettera  c)  del
regolamento   (CE)  510/2006,  di  verificare  la  rispondenza  della
disciplina   proposta   agli   usi  leali  e  costanti  previsti  dal
regolamento in questione.
  5. Alla predetta riunione, aperta a tutti i soggetti economicamente
interessati  dei  quali  deve  essere  registrata la presenza e per i
quali  deve  essere  disponibile copia del disciplinare oggetto della
discussione, partecipano, in rappresentanza del Ministero, almeno due
funzionari  del  Ministero  con  il compito di accertarne la regolare
convocazione,   di   coordinare  i  lavori,  di  acquisire  eventuali
osservazioni e di verbalizzare la riunione.
  6.  Successivamente,  l'Amministrazione  elabora,  d'intesa  con il
soggetto che ha richiesto la registrazione, il documento unico di cui
all'art. 5 paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 510/2006.
  7.   Il   Ministero  provvede  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  proposta  di  disciplinare  di produzione affinche'
tutti  i  soggetti interessati possano prenderne visione e presentare
eventuali   osservazioni.  Trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, in mancanza di osservazioni
o,  dopo  averle  valutate  congiuntamente  al soggetto proponente ed
alla/e   regione/i   e/o   provincia/e   autonoma/e  territorialmente
competenti  ed aver risolto eventuali dissensi, il Ministero notifica
alla  Commissione  la  richiesta di registrazione e la documentazione
relativa.
                      Disposizioni transitorie
  Le  domande  gia'  presentate  al  Ministero  prima dell'entrata in
vigore  del  presente decreto devono essere integrate, entro sessanta
giorni  dall'emanazione  del  decreto con la seguente documentazione,
ove non presentata:
    a) documentazione  dalla  quale  risulti la rappresentativita' di
cui all'art. 1, comma 2, lettera d);
    b) relazione  tecnica  dalla  quale risultino gli elementi di cui
all'art. 3, comma 3, lettera d);
    c) relazione storica con gli elementi di cui all'art. 3, comma 3,
lettera e).
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 novembre 2006
                                               Il Ministro: De Castro