Art. 3.
                       Requisiti dei progetti
  1.  Ciascun  progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di
cui  al  precedente  art.  2  e  deve  prevedere  la  validazione dei
risultati   conseguiti   attraverso  lo  svolgimento  delle  seguenti
attivita', per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del
risultato stesso:
    realizzazione  di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la
trasferibilita'  industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni
messi a punto;
    validazione  delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di
campagne  sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di
utilizzo;
    valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in
termini  di  affidabilita',  riproducibilita',  sicurezza  e bilancio
energetico;
    valutazione della trasferibilita' industriale e del potenziale di
creazione  e sviluppo di nuova imprenditorialita' anche in termini di
rapporto costi prestazione e costi benefici;
    valutazione    qualitativa    e    quantitativa   degli   impatti
sull'ambiente e sulla salute umana.
  2.  A  pena  di  inammissibilita',  ciascun  progetto  deve  essere
accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi
dell'art.  12  del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di
attivita'  di  formazione  coerenti  con  le  relative  tematiche  di
ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari
ad  almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce.
Gli  specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a
ventiquattro  mesi  e  non  inferiore  a  dodici. La formazione deve,
inoltre,  prevedere  lo sviluppo di competenze nelle problematiche di
gestione  di  impresa,  con particolare riferimento alle attivita' di
ricerca e di trasferimento di tecnologie, nonche' nelle problematiche
inerenti  impatti  sull'ambiente  e  sulla  salute  umana delle nuove
tecnologie.
  3.   Le   attivita'  di  formazione  devono  essere  esclusivamente
finalizzate  allo  sviluppo  di  competenze  specifiche  nel  settore
considerato  dall'oggetto  della  ricerca  e  devono  contemplare  un
impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata
del percorso formativo proposto.
  4. La durata massima delle attivita' di ricerca non deve superare i
36 mesi.
  5.   In   relazione   agli   obiettivi   generali  dell'Accordo  di
programmazione  negoziata,  le  attivita'  progettuali  oggetto delle
tematiche  sopra elencate debbono, a pena di inammissibilita', essere
interamente  sviluppate  nell'area territoriale della regione Veneto,
ad  eccezione  di una quota massima del 10% del costo totale a titolo
di  consulenza  e/o prestazione di terzi, qualora vi sia la accertata
impossibilita',   da  parte  dei  soggetti  proponenti,  di  reperire
analoghe competenze nel territorio regionale.
  6.  I  soggetti  proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di
una  stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui
al  precedente  comma 6,  o  si  impegnino  formalmente,  in  sede di
presentazione  del  progetto,  a predisporre in tale area la suddetta
organizzazione ai fini dello svolgimento delle attivita' progettuali.
All'accertamento   del   mantenimento   del  predetto  impegno  sara'
subordinata la concessione dell'agevolazione.
  7.  Con  riferimento ai temi indicati al precedente art. 2, ciascun
progetto   deve   prevedere,  nella  realizzazione  delle  specifiche
attivita',  la  partecipazione,  per  almeno  il  15% del costo delle
attivita'  progettuali,  di  soggetti  di  cui  al precedente comma 1
dell'art.   2   del  presente  decreto  e  rientranti  nei  parametri
dimensionali  di  piccole  e  medie imprese ai sensi dell'art. 21 del
richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
  8. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attivita' che non
siano gia' state effettuate, ne' in corso di svolgimento da parte dei
soggetti  proponenti  e  che non siamo oggetto di altri finanziamenti
pubblici.