Art. 3. Requisiti dei progetti 1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente art. 2 e deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita', per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso: realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilita' industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto; validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo; valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilita', riproducibilita', sicurezza e bilancio energetico; valutazione della trasferibilita' industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialita' anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici; valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana. 2. A pena di inammissibilita', ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attivita' di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attivita' di ricerca e di trasferimento di tecnologie, nonche' nelle problematiche inerenti impatti sull'ambiente e sulla salute umana delle nuove tecnologie. 3. Le attivita' di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto. 4. La durata massima delle attivita' di ricerca non deve superare i 36 mesi. 5. In relazione agli obiettivi generali dell'Accordo di programmazione negoziata, le attivita' progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono, a pena di inammissibilita', essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Veneto, ad eccezione di una quota massima del 10% del costo totale a titolo di consulenza e/o prestazione di terzi, qualora vi sia la accertata impossibilita', da parte dei soggetti proponenti, di reperire analoghe competenze nel territorio regionale. 6. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attivita' progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sara' subordinata la concessione dell'agevolazione. 7. Con riferimento ai temi indicati al precedente art. 2, ciascun progetto deve prevedere, nella realizzazione delle specifiche attivita', la partecipazione, per almeno il 15% del costo delle attivita' progettuali, di soggetti di cui al precedente comma 1 dell'art. 2 del presente decreto e rientranti nei parametri dimensionali di piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 21 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. 8. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attivita' che non siano gia' state effettuate, ne' in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti e che non siamo oggetto di altri finanziamenti pubblici.