Art. 4.
                  Forme e misura del finanziamento
  1.   Saranno  considerati  ammissibili  i  progetti  che  prevedano
attivita'  di ricerca di costo preventivato non inferiore a 3 milioni
di  euro per i progetti afferenti il Tema n. 1, e a 1 milione di euro
per  i  progetti afferenti tutte le altre tematiche, e che prevedano,
altresi',  attivita'  di formazione correlata ai progetti scientifici
proposti,  di  costo non inferiore al 10% del totale del costo per la
ricerca.
  2.  Il  costo  massimo  del  singolo  progetto,  comprensivo  della
formazione,  non puo' superare i 5 milioni di euro per il Tema n. 1 e
di 3 milioni di euro per le restanti tematiche.
  3.  Per  il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al
precedente  art.  2,  e selezionati secondo le disposizioni di cui ai
successivi    articoli del    presente    decreto,    il    Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  interviene  nelle  forme e nelle
misure  stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n.
593  dell'8 agosto  2000,  cosi'  come  modificate  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.
  4.  L'ammontare  massimo delle risorse attivate dal MUR e destinate
al  finanziamento dei progetti predetti e' stabilito in 15 milioni di
euro a valere sulle risorse del FAR.