IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Visto  il  decreto  del  27 ottobre  1997,  con il quale e' stato
registrato al n. 9417 il prodotto fitosanitario denominato «Asco 30»,
modificato  da  ultimo con decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, a
nome  dell'Impresa  Agrimix  S.r.l.,  con  sede legale in v.le Citta'
d'Europa,   681,   00144  Roma,  e  preparato  in  stabilimenti  gia'
autorizzati;
    Vista  la  domanda presentata in data 13 maggio 2004 dall'impresa
medesima  diretta  ad  ottenere  l'autorizzazione  alla  modifica  di
composizione   relativamente  alla  variazione  del  contenuto  della
sostanza attiva, la variazione dei coformulanti, la riclassificazione
secondo  i criteri previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n.
65  e la variazione della denominazione del prodotto fitosanitario in
Asco 23;
    Visto  il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
    Vista  la  nota  in  data  5 ottobre  2006 con la quale l'impresa
medesima  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio in data
12 settembre 2006;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    E'  autorizzata  la  modifica  di  composizione  relativamente al
contenuto    della   sostanza   attiva   e   dei   coformulanti,   la
classificazione  in Xi (Irritante), N (pericoloso per l'ambiente) con
le  frasi  di  rischio R 43-51-53 e i seguenti consigli di prudenza S
2-13-20/21-29-36/37-46-61  del prodotto fitosanitario, ora denominato
ASCO 23,  registrato  al  n.  9417  con  decreto del 27 ottobre 1997,
modificato  da ultimo con decreto dirigenziale 30 giugno 2005, a nome
dell'Impresa Agrimix S.r.l., con sede legale in v.le Citta' d'Europa,
681 - 00144 Roma.
    Il  prodotto  e' preparato negli stabilimenti di produzione delle
imprese  Scam  S.p.a.  - Modena; AgroChimica Faentina S.p.a. - Faenza
(Ravenna);   STI  -  Solfotecnica  Italiana  -  Cotignola  (Ravenna);
importato   in  confezioni  pronte  per  l'impiego  dall'impresa:  La
Cornubia  -  Bordeaux  (Francia);  Sideco  Dr. Schirm  Gmbh - Lubeck,
Germania.
    Il  prodotto  e'  confezionato  in  sacchetti  idrosolubili nelle
taglie da g. 100-250-500; kg. 1.
    Le  scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non
superiore ai dodici mesi dalla data del presente decreto.
    Sono  approvate  quale  parte  integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 21 novembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello