(parte 3)
          fatto  riguarda  la installazione o l'esercizio di impianti
          radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
              3.  Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio
          di  impianti  di  radiodiffusione  sonora  o televisiva, si
          applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
          e'  ridotta  alla  meta'  se  trattasi  di  impianti per la
          radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
              4.  Chiunque  realizza trasmissioni, anche simultanee o
          parallele,   contravvenendo   ai   limiti   territoriali  o
          temporali  previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
          reclusione da sei mesi a due anni.
              5.   Oltre  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  al
          comma 2,  il  trasgressore  e'  tenuto,  in  ogni  caso, al
          pagamento  di  una  somma  pari  a  venti  volte  i diritti
          amministrativi  e  dei  contributi,  di cui rispettivamente
          agli  articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio
          abusivo  accertato  e comunque per un periodo non inferiore
          all'anno.
              6.    Indipendentemente   dai   provvedimenti   assunti
          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
          dai  commi 2  e  3,  il  Ministero, ove il trasgressore non
          provveda,   puo'   provvedere  direttamente,  a  spese  del
          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
          l'impianto ritenuto abusivo.
              7.  Nel  caso  di reiterazione degli illeciti di cui al
          comma 2  per  piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio, il
          Ministero  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
              8.  In  caso  di  installazione  e fornitura di reti di
          comunicazione   elettronica   od   offerta  di  servizi  di
          comunicazione  elettronica ad uso pubblico in difformita' a
          quanto  dichiarato  ai  sensi  dell'art.  25,  comma 4,  il
          Ministero  irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
              9.  Fermo  restando  quanto  stabilito dall'art. 32, ai
          soggetti  che  commettono violazioni gravi o reiterate piu'
          di   due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni  poste
          dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro 30.000,00 ad
          euro  600.000,00;  ai  soggetti  che  non  provvedono,  nei
          termini  e  con le modalita' prescritti, alla comunicazione
          dei  documenti,  dei  dati  e  delle  notizie richiesti dal
          Ministero   o   dall'Autorita',   gli  stessi,  secondo  le
          rispettive     competenze,     comminano    una    sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da  euro  15.000,00  ad  euro
          1.150.000,00.
              10.  Ai  soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
          Ministero  e  dall'Autorita',  nell'ambito delle rispettive
          competenze,  espongono  dati  contabili o fatti concernenti
          l'esercizio  delle  proprie attivita' non corrispondenti al
          vero,  si  applicano  le  pene  previste dall'art. 2621 del
          codice civile.
              11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
          diffide,  impartiti  ai  sensi  del  Codice dal Ministero o
          dall'Autorita',   gli   stessi,   secondo   le   rispettive
          competenze,    comminano    una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  euro  120.000,00  ad  euro 2.500.000,00. Se
          l'inottemperanza     riguarda     provvedimenti    adottati
          dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
          relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
          si  applica  a  ciascun  soggetto  interessato una sanzione
          amministrativa  pecuniaria  non  inferiore al 2 per cento e
          non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
          stesso  soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
          alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
          al quale l'inottemperanza si riferisce.
              12.  Nei  casi  previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle
          ipotesi  di  mancato pagamento dei diritti amministrativi e
          dei  contributi  di  cui agli articoli 34 e 35, nei termini
          previsti  dall'allegato  n.  10,  se  la  violazione  e' di
          particolare  gravita', o reiterata per piu' di due volte in
          un  quinquennio,  il  Ministero  o  l'Autorita', secondo le
          rispettive   competenze  e  previa  contestazione,  possono
          disporre  la  sospensione dell'attivita' per un periodo non
          superiore  a  sei  mesi,  o  la  revoca dell'autorizzazione
          generale  e  degli  eventuali  diritti di uso. Nei predetti
          casi,  il  Ministero  o l'Autorita', rimangono esonerati da
          ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
          tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
              13.  In caso di violazione delle disposizioni contenute
          nel  Capo III del presente Titolo, nonche' nell'art. 80, il
          Ministero  o l'Autorita', secondo le rispettive competenze,
          comminano  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro
          170.000,00 ad euro 2.500.000,00.
              14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
          operatori  di  cui  all'art.  96,  il Ministero commina una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro 170.000,00 ad
          euro   2.500.000,00.   Se  la  violazione  degli  anzidetti
          obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
          due  volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la
          sospensione  dell'attivita'  per un periodo non superiore a
          due  mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso
          di  integrale  inosservanza  della  condizione  n. 11 della
          parte  A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
          dell'autorizzazione generale.
              15.  In  caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          ai  commi 1, 4, 5 e 8 dell'art. 95, indipendentemente dalla
          sospensione   dell'esercizio   e   salvo  il  promuovimento
          dell'azione  penale per eventuali reati, il trasgressore e'
          punito  con  la  sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
          euro 5.000,00.
              16.  In  caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          agli  articoli 60,  61,  70,  71,  72  e  79 il Ministero o
          l'Autorita',  secondo  le  rispettive competenze, comminano
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
          euro 580.000,00.
              17.  Restano ferme, per le materie non disciplinate dal
          Codice,  le  sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31 e
          32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
              17-bis.   Alle   sanzioni   amministrative   irrogabili
          dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni non si
          applicano  le  disposizioni sul pagamento in misura ridotta
          di  cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
          successive modificazioni .».
          Riferimenti normativi al comma 137:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 8  dell'art. 1 del
          decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti
          in  materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «8.  E' istituito il Ministero dell'universita' e della
          ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
          risorse   finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le
          funzioni    attribuite    al   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  dall'art. 50, comma 1,
          lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          nonche'  quelle  in  materia  di alta formazione artistica,
          musicale  e  coreutica.  Il  Ministero  si  articola  in un
          Segretariato   generale   ed   in  sei  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
          sensi  dell'art.  19,  comma 10,  del  decreto  legislativo
          31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»
              - Si  riporta  il testo del comma 8-bis dell'art. 1 del
          decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti
          in  materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «8-bis.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il
          Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti,
          il   Ministero  della  pubblica  istruzione,  il  Ministero
          dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare si
          articolano   in   dipartimenti.   Le   direzioni   generali
          costituiscono  le  strutture di primo livello del Ministero
          della  solidarieta'  sociale  e del Ministero del commercio
          internazionale.».
          Riferimenti normativi al comma 140:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
          Riferimenti normativi al comma 141:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  5 giugno  1998,  n.  204  (Disposizioni per il
          coordinamento,  la  programmazione  e  la valutazione della
          politica  nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica e
          tecnologica,  a  norma  dell'art.  11, comma 1, lettera d),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della
          ricerca).  -  1. E' istituito, presso il MURST, il comitato
          di  indirizzo  per  la  valutazione  della  ricerca (CIVR),
          composto  da  non  piu'  di  7  membri, anche stranieri, di
          comprovata  qualificazione  ed  esperienza,  scelti  in una
          pluralita'   di  ambiti  metodologici  e  disciplinari.  Il
          comitato,  sulla  base  di  un  programma  annuale  da esso
          approvato:
                a) svolge  attivita'  per il sostegno alla qualita' e
          alla  migliore  utilizzazione  della  ricerca scientifica e
          tecnologica    nazionale.    A   tal   fine   promuove   la
          sperimentazione,   l'applicazione   e   la   diffusione  di
          metodologie,  tecniche  e  pratiche  di  valutazione  della
          ricerca;
                b) determina  i  criteri generali per le attivita' di
          valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
          scientifiche   e   di  ricerca  e  dell'ASI,  verificandone
          l'applicazione;
                c) d'intesa   con   le   pubbliche   amministrazioni,
          progetta  ed  effettua  attivita' di valutazione esterna di
          enti  di  ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di
          progetti  e  programmi  di  ricerca  da  esse  coordinati o
          finanziati;
                d) predispone   rapporti  periodici  sulle  attivita'
          svolte  e  una  relazione annuale in materia di valutazione
          della  ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, ai Ministri
          interessati e al CIPE;
                e) determina criteri e modalita' per la costituzione,
          da  parte  di  enti  di  ricerca  e  dell'ASI, ove cio' sia
          previsto  dalla  normativa vigente, di un apposito comitato
          incaricato  della  valutazione  dei risultati scientifici e
          tecnologici  dell'attivita'  complessiva  dell'ente  e, ove
          ricorrano, degli istituti in cui si articola.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  Consiglio dei Ministri, su proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  sono  nominati i componenti del comitato e ne
          e' determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici
          possono  essere  collocati in aspettativa per la durata del
          mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
              3. ....
              4.  Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono
          determinate  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, a valere sullo
          stato di previsione del MURST.
              5. ....
              6.  Le  competenze  di  indirizzo  e  di promozione del
          comitato  non possono essere delegate ad altri soggetti. Il
          comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art.
          2,   comma 3,   del  presente  decreto  e  puo'  ricorrere,
          limitatamente   a   specifici  adempimenti  strumentali,  a
          societa' od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo
          17 marzo   1995,  n.  157  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, in materia di appalti di servizi.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          19 ottobre   1999,  n.  370  (Disposizioni  in  materia  di
          universita' e di ricerca scientifica e tecnologica):
              «Art.  2  (Comitato  nazionale  per  la valutazione del
          sistema  universitario).  -  1.  E'  istituito  il Comitato
          nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario,
          costituito  da  nove membri, anche stranieri, di comprovata
          qualificazione  ed  esperienza nel campo della valutazione,
          scelti   in   una  pluralita'  di  settori  metodologici  e
          disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica, previo parere delle competenti
          Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso
          Ministro,   previo   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,   sono   disciplinati  il  funzionamento  del
          Comitato  e la durata in carica dei suoi componenti secondo
          principi  di  autonomia  operativa  e  di pubblicita' degli
          atti. Il Comitato:
                a) fissa  i criteri generali per la valutazione delle
          attivita'  delle  universita'  previa  consultazione  della
          Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane (CRUI),
          del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
          nazionale   degli   studenti   universitari   (CNSU),   ove
          costituito;
                b) promuove  la  sperimentazione, l'applicazione e la
          diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
                c) determina    ogni   triennio   la   natura   delle
          informazioni  e  i  dati  che i nuclei di valutazione degli
          atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
                d) predispone  ed  attua,  sulla base delle relazioni
          dei  nuclei  di  valutazione  degli  atenei  e  delle altre
          informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
          esterne   delle   universita'   o   di   singole  strutture
          didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
          ricerca   scientifica   e   tecnologica,   con  particolare
          riferimento  alla  qualita'  delle attivita' universitarie,
          sulla    base    di   standard   riconosciuti   a   livello
          internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
          Consiglio,  del  24 settembre  1998,  sulla cooperazione in
          materia   di   garanzia   della   qualita'  nell'istruzione
          superiore;
                e) predispone   annualmente   una   relazione   sulle
          attivita' di valutazione svolte;
                f) svolge   i   compiti   assegnati  dalla  normativa
          vigente,  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge,  all'Osservatorio  per  la  valutazione  del sistema
          universitario    di    cui    al   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          5 maggio 1999, n. 229;
                g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
          e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ulteriori
          attivita'   consultive,  istruttorie,  di  valutazione,  di
          definizione  di  standard,  di  parametri  e  di  normativa
          tecnica,  anche  in relazione alle distinte attivita' delle
          universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
          dalle medesime.
              2.    A    decorrere   dall'anno   2000   il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentiti  il  CUN,  il  CNSU e la CRUI, riserva, con proprio
          decreto,  unitamente  alla  quota  di  riequilibrio  di cui
          all'art.  5,  commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  e  successive  modificazioni,  un'ulteriore quota del
          fondo  per il finanziamento ordinario delle universita' per
          l'attribuzione  agli  atenei  di  appositi incentivi, sulla
          base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
          dell'attivita'  di  valutazione  di  cui  all'art.  1  e al
          presente articolo.
              3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
          la  valutazione  del  sistema  universitario  e'  soppresso
          l'Osservatorio    per    la    valutazione    del   sistema
          universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
          sistema  universitario  si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
          la  relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
          alle  attivita'  del  Comitato,  e'  integrata  di  lire  2
          miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
              4.  Alla  data  di  cui al comma 3, primo periodo, sono
          abrogati  il  secondo  e  il  terzo  periodo  del  comma 23
          dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  4 giugno  2003, n. 127 (Riordino del Consiglio
          nazionale delle ricerche - C.N.R.):
              «Art. 10 (Comitato di valutazione). - 1. Il comitato di
          valutazione     valuta     periodicamente    i    risultati
          dell'attivita'  di  ricerca  dell'ente,  anche in relazione
          agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei
          criteri   di   valutazione  e  dei  parametri  di  qualita'
          definiti, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1,
          lettera b),  del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
          dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  previo  parere  del  Comitato di indirizzo per la
          valutazione della ricerca (CIVR).
              2.  Il  comitato  di  valutazione  e'  composto da otto
          membri   esterni   all'ente,   scelti   tra  esperti  anche
          stranieri,  nominati  dal  consiglio di amministrazione, di
          cui  tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  due
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome, uno dall'Unione italiana
          delle camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori
          delle  universita'  italiane.  Il presidente e i componenti
          del comitato durano in carica quattro anni e possono essere
          confermati una sola volta.
              3.  Il  comitato di valutazione svolge i propri compiti
          in  piena  autonomia. Il comitato presenta al presidente ed
          al   consiglio   di   amministrazione   una   relazione  di
          valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca
          dell'ente.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  4 giugno  2003,  n. 128 (Riordino dell'Agenzia
          spaziale italiana - A.S.I.):
              «Art. 10 (Comitato di valutazione). - 1. Il comitato di
          valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi
          e  dei progetti di ricerca dell'Agenzia, anche in relazione
          agli  obiettivi  definiti nel piano aerospaziale nazionale,
          in accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga
          a  quanto  previsto  dall'art.  5, comma 1, lettera b), del
          decreto  legislativo  5 giugno  1998,  n. 204, dal Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, sentito
          il  Comitato  di indirizzo per la valutazione della ricerca
          (CIVR).
              2.  Il  comitato  di  valutazione e' composto da cinque
          membri  esterni  all'Agenzia,  ivi  compreso il presidente,
          nominati  dal consiglio di amministrazione, di cui due, tra
          i    quali    il   presidente,   designati   dal   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  uno
          designato  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive, uno
          designato  dal Ministro della difesa ed uno designato dalla
          Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane.  Il
          presidente  e  i  componenti  del comitato durano in carica
          quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
              3.  Il  comitato di valutazione svolge i propri compiti
          in  piena  autonomia. Il comitato presenta al presidente ed
          al  consiglio di amministrazione dell'Agenzia una relazione
          di  valutazione  annuale  dei  risultati  dell'attivita' di
          ricerca.»
          Riferimenti normativi al comma 142:
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 1,  lettera a),
          dell'art.   5   della   legge   24 dicembre  1993,  n.  537
          (Interventi correttivi di finanza pubblica):
              «1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
          finanziari  destinati  dallo  Stato  alle universita', sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del  Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica
          e tecnologica, denominati:
                a)   fondo   per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio
          statale  delle  spese  per  il funzionamento e le attivita'
          istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio  1980,  n.  382,  e  della spesa per le attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394.».
          Riferimenti normativi al comma 143:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera d)
          della  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa):
              «1. Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro il 31
          gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
                a)-c). (omissis).
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.».
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              «Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera b)   del   comma 1,   dell'art.   11,   il  Governo
          perseguira'  l'obiettivo  di  una complessiva riduzione dei
          costi  amministrativi  e si atterra', oltreche' ai principi
          generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive    modificazioni,    dal   decreto   legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          dall'art.  3,  comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe  o  complementari,  trasformazione  di  enti per i
          quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
          in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
          ovvero  in  struttura di universita', con il consenso della
          medesima,  ovvero  liquidazione  degli  enti inutili; per i
          casi  di  cui  alla presente lettera il Governo e' tenuto a
          presentare  contestuale  piano di utilizzo del personale ai
          sensi  dell'art.  12,  comma 1,  lettera s),  in  carico ai
          suddetti enti;
                b) trasformazione   in   associazioni  o  in  persone
          giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono
          funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
          di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
          personalita'  di  diritto  pubblico; trasformazione in ente
          pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
          ad  alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
          alla  presente  lettera  il  Governo e' tenuto a presentare
          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
          dell'art.  12,  comma 1,  lettera s), in carico ai suddetti
          enti;
                c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
          comparabile   rilevanza,   anche  sotto  il  profilo  delle
          procedure  di  nomina  degli  organi statutari, e riduzione
          funzionale   del   numero   di   componenti   degli  organi
          collegiali;
                d) razionalizzazione  ed  omogeneizzazione dei poteri
          di  vigilanza  ministeriale,  con  esclusione, di norma, di
          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
                e) contenimento  delle  spese di funzionamento, anche
          attraverso  ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a quanto
          previsto  dall'art.  20,  comma 7,  del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                f) programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              «Art.  18. -  1.  Nell'attuazione  della  delega di cui
          all'art.  11,  comma 1,  lettera d),  il  Governo,  oltre a
          quanto  previsto  dall'art.  14  della  presente  legge, si
          attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
                a) individuazione di una sede di indirizzo strategico
          e  di coordinamento della politica nazionale della ricerca,
          anche   con   riferimento   alla   dimensione   europea   e
          internazionale della ricerca;
                b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli
          enti  operanti  nel settore, della loro struttura, del loro
          funzionamento   e   delle   procedure   di  assunzione  del
          personale,  nell'intento  di  evitare  duplicazioni  per  i
          medesimi  obiettivi,  di  promuovere e di collegare realta'
          operative  di  eccellenza, di assicurare il massimo livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu'  agevole  stipula  di  intese,  accordi di programma e
          consorzi;
                c) ridefinire  la  disciplina  e lo snellimento delle
          procedure   per  il  sostegno  della  ricerca  scientifica,
          tecnologica   e   spaziale   e   per   la   promozione  del
          trasferimento   e   della   diffusione   della   tecnologia
          nell'industria,    in    particolare   piccola   e   media,
          individuando  un  momento  decisionale  unitario al fine di
          evitare,  anche  con  il  riordino  degli organi consultivi
          esistenti,  sovrapposizioni  di  interventi  da parte delle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli
          enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione
          e  di  valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art.
          14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita' del
          personale  e prevedendo anche forme di partecipazione dello
          Stato   ad   organismi   costituiti   dalle  organizzazioni
          imprenditoriali    e   dagli   enti   di   settore   o   di
          convenzionamento con essi;
                d) previsione di organismi, strumenti e procedure per
          la  valutazione  dei  risultati dell'attivita' di ricerca e
          dell'impatto   dell'innovazione   tecnologica   sulla  vita
          economica e sociale;
                e) riordino  degli organi consultivi, assicurando una
          rappresentanza,  oltre  che alle componenti universitarie e
          degli  enti  di  ricerca, anche al mondo della produzione e
          dei servizi;
                f) programmazione    e   coordinamento   dei   flussi
          finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica
          di ricerca;
                g) adozione    di    misure    che   valorizzino   la
          professionalita'   e   l'autonomia  dei  ricercatori  e  ne
          favoriscano  la  mobilita'  interna  ed esterna tra enti di
          ricerca, universita', scuola e imprese.
              2.   In   sede   di   prima   attuazione   e   ai  fini
          dell'adeguamento  alla  vigente  normativa  comunitaria  in
          materia,  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare, con
          propri  decreti,  i  limiti,  le  forme  e  le modalita' di
          intervento  e  di finanziamento previsti dalle disposizioni
          di  cui  al  n.  41 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20,
          comma 8,    della    presente    legge,    ferma   restando
          l'applicazione  dell'art.  11,  secondo  comma, della legge
          17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati
          a totale carico dello Stato.
              3.   Il   Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmette alle
          Camere  una  relazione  sulle linee di riordino del sistema
          della ricerca, nella quale:
                a) siano   censiti  e  individuati  i  soggetti  gia'
          operanti   nel  settore  o  da  istituire,  articolati  per
          tipologie e funzioni;
                b) sia  indicata la natura della loro autonomia e dei
          rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
                c) sia delineata la tipologia degli interventi per la
          programmazione   e   la   valutazione,  nonche'  di  quelli
          riguardanti   la   professionalita'   e  la  mobilita'  dei
          ricercatori.
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              «Art.  20. -  1. Il Governo, sulla base di un programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
          presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
          disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
          normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
          indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
          intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
          incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
          all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
          degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
          presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
          semplificazione e del riassetto.
              2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) definizione     del    riassetto    normativo    e
          codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
          materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
          Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
          della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
                a-bis)  coordinamento formale e sostanziale del testo
          delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
          necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
          sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge in generale premesse al codice civile;
                c) indicazione  dei principi generali, in particolare
          per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
          al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
          regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
          attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
          articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
          7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
                d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
                e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
          comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
          discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
          dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
          dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
          richieste;
                f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
                g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte:
                  1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
          della concorrenza;
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
                  4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
                  5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
          della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
          professionalita';
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
          da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
          pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
          accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
          attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi;
                i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
          poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
                l) attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
                m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
                n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
              3-bis.   Il   Governo,   nelle  materie  di  competenza
          esclusiva    dello   Stato,   completa   il   processo   di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente  al  decreto  legislativo di riassetto, una
          raccolta  organica  delle  norme regolamentari regolanti la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina  di livello primario e semplificandole secondo i
          criteri di cui ai successivi commi.
              4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
          comma 2,  emanati sulla base della legge di semplificazione
          e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
                f) aggiornamento  delle procedure, prevedendo la piu'
          estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa;
                f-bis)  generale possibilita' di utilizzare, da parte
          delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
          strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
                f-ter)  conformazione  ai principi di sussidiarieta',
          differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
          attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
          istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
          concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
          ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
          dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
                f-quater)  riconduzione delle intese, degli accordi e
          degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
          conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
          aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
          schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
          responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti;
                f-quinquies)   avvalimento   di  uffici  e  strutture
          tecniche  e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre
          pubbliche  amministrazioni,  sulla base di accordi conclusi
          ai  sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni.
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
          funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto    legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
          competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
              6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              7.   I   regolamenti   di   cui  al  comma 2,  ove  non
          diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
          vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
          loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai  principi  di  cui  al  comma 4,  ai  seguenti criteri e
          principi:
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
                e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
                g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
              8-bis.  Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
          di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
          definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
          di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
          normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo.
              9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
              10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
          amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
          nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.».
          Riferimenti normativi al comma 147:
              - Si  riporta  il testo del comma 13 dell'art. 22 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2002) cosi come modificato dalla presente
          legge:
              «13.  Al  personale delle amministrazioni pubbliche che
          abbia  superato  il  previsto  ciclo  di  studi  presso  le
          rispettive  scuole di formazione, ivi compresi gli istituti
          di   formazione  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare  e  civile  e  delle  Forze  armate, l'Istituto di
          perfezionamento  della  Polizia  di  Stato,  la  Scuola  di
          polizia  tributaria  della  Guardia  di finanza e la Scuola
          superiore   dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  essere
          riconosciuto  un credito formativo per il conseguimento dei
          titoli  di  studio di cui all'art. 3 del regolamento di cui
          al   decreto  ministeriale  3 novembre  1999,  n.  509  del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica.  Le  modalita'  di  riconoscimento dei crediti
          formativi   sono   individuate   con  apposite  convenzioni
          stipulate   tra   le   amministrazioni   interessate  e  le
          universita'.».
          Riferimenti normativi al comma 148:
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 26 della
          legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2003):
              «5.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e della ricerca, adottato di concerto con
          il   Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono
          determinati  i criteri e le procedure di accreditamento dei
          corsi   universitari   a   distanza   e  delle  istituzioni
          universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai
          sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  ministeriale
          3 novembre  1999,  n.  509  del Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, al termine dei
          corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato
          fatto  salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.
          243,  e  dall'art.  2, comma 5, lettera c), del decreto del
          Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Ai fini
          dell'acquisizione   dell'autorizzazione   al  rilascio  dei
          titoli   accademici,  le  istituzioni  devono  disporre  di
          adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
                a) presentare un'architettura di sistema flessibile e
          capace  di  utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie
          per  la  gestione  dell'interattivita',  salvaguardando  il
          principio della loro usabilita';
                b) favorire  l'integrazione coerente e didatticamente
          valida  della  gamma  di servizi di supporto alla didattica
          distribuita;
                c) garantire  la selezione, progettazione e redazione
          di   adeguate   risorse   di   apprendimento   per  ciascun
          courseware;
                d) garantire  adeguati contesti di interazione per la
          somministrazione  e la gestione del flusso dei contenuti di
          apprendimento,  anche attraverso l'offerta di un articolato
          servizio di teletutoring;
                e) garantire adeguate procedure di accertamento delle
          conoscenze   in   funzione   della   certificazione   delle
          competenze   acquisite;  provvedere  alla  ricerca  e  allo
          sviluppo  di  architetture innovative di sistemi e-learning
          in  grado  di  supportare  il  flusso  di dati multimediali
          relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
          Riferimenti normativi al comma 151.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, primo paragrafo,
          lettera b) del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio,
          del 28 giugno 2001 (Regolamento del Consiglio che definisce
          talune  misure  necessarie alla protezione dell'euro contro
          la falsificazione):
                «b)  «autorita'  nazionali  competenti», le autorita'
          designate dagli Stati membri al fine di:
                  individuare le banconote false e le monete false,
                  raccogliere   e   analizzare   i   dati  tecnici  e
          statistici  relativi  alle banconote false, segnatamente le
          banche   centrali   nazionali   o   gli   altri   organismi
          autorizzati,
                  raccogliere   e   analizzare   i   dati  tecnici  e
          statistici  relativi  alle  monete  false,  segnatamente le
          Zecche  nazionali, le banche centrali nazionali o gli altri
          organismi autorizzati,
                  raccogliere i dati sulla falsificazione dell'euro e
          analizzarli,   in   particolar  modo  gli  Uffici  centrali
          nazionali   di   cui   all'art.  12  della  convenzione  di
          Ginevra.».
              - Si   riporta  il  testo  degli  articoli 7  e  8  del
          decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  350  (Disposizioni
          urgenti  in vista dell'introduzione dell'euro in materia di
          tassazione  dei redditi di natura finanziaria, di emersione
          di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di
          altre operazioni finanziarie):
              «Art.  7  (Trasmissione  dei  dati e delle informazioni
          sulla  falsificazione  dei mezzi di pagamento). - 1. Per le
          finalita'  di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 1338/2001 del
          Consiglio,   del  28 giugno  2001,  e  per  le  valutazioni
          sull'impatto   economico-finanziario  delle  falsificazioni
          delle  banconote  e  delle  monete metalliche denominate in
          euro,  nonche' degli altri mezzi di pagamento, le autorita'
          nazionali   competenti   ad   individuare,  raccogliere  ed
          analizzare  i  dati  tecnici e statistici, nonche' le altre
          informazioni  sui  casi  di  falsificazione, trasmettono al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  dati  e  le
          informazioni  di  cui  dispongono, secondo le modalita' e i
          termini  stabiliti  dallo stesso Ministero, di concerto con
          il Ministero dell'interno.
              2.  Per  dati  tecnici e statistici si intendono i dati
          che  consentono  di identificare i mezzi di pagamento falsi
          cosi'  come  i  dati  relativi al numero e alla provenienza
          geografica degli stessi.
              3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie
          relative  ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati
          personali.
              4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e la
          Banca  d'Italia  stabiliscono,  d'intesa,  le modalita' e i
          termini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui
          ai commi 1, 2 e 3.
              Art.  8  (Obbligo  di  ritiro  dalla  circolazione e di
          trasmissione   delle  banconote  e  delle  monete  in  euro
          sospette  di  falsita). - 1. Le banche e gli altri soggetti
          che  gestiscono  o  distribuiscono  a  titolo professionale
          banconote  e  monete  metalliche in euro hanno l'obbligo di
          ritirare  dalla  circolazione  le  banconote  e  le  monete
          metalliche  in  euro sospette di falsita' e di trasmetterle
          senza  indugio,  rispettivamente,  alla  Banca  d'Italia  e
          all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
              2.  La  Banca  d'Italia  e il Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  nell'ambito  delle  rispettive competenze,
          possono emanare disposizioni applicative del comma 1, anche
          con  riguardo  alle  misure organizzative occorrenti per il
          rispetto  degli  obblighi di ritiro e di trasmissione delle
          banconote  e  delle  monete  metalliche in euro sospette di
          falsita'.
              3.  Nei  confronti  dei  soggetti di cui al comma 1 che
          violano  le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, o che comunque non
          ritirano  dalla  circolazione  ovvero  non trasmettono alla
          Banca  d'Italia  e  all'Istituto  Poligrafico e Zecca dello
          Stato  le banconote o monete metalliche in euro sospette di
          falsita',   e'   applicabile   la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da tremila a quindicimila euro. Si applicano, in
          quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del testo
          unico  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385.  La  competenza  ad  applicare  la  sanzione spetta al
          Ministro dell'economia e delle finanze nei casi riguardanti
          le  monete  metalliche in euro e al Governatore della Banca
          d'Italia nei casi riguardanti le banconote in euro.».
          Riferimenti normativi al comma 154:
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 17 agosto
          2005,  n.  166  (Istituzione  di  un sistema di prevenzione
          delle frodi sulle carte di pagamento):
              «Art.  8  (Modifica all'art. 24 del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300).  -  1.  All'art.  24,  comma 1,
          lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e  successive modificazioni, dopo le parole: «diversi dalla
          moneta» sono inserite le seguenti: «nonche' sugli strumenti
          attraverso i quali viene erogato il credito al consumo».».
          Riferimenti normativi al comma 155:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
          della  legge  15 marzo  1997, n. 59), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.   7   (Autonomia  organizzativa).  -  1.  Per  lo
          svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2,
          e   per  i  compiti  di  organizzazione  e  gestione  delle
          occorrenti  risorse  umane  e  strumentali,  il  Presidente
          individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da
          affidare  alle strutture in cui si articola il Segretariato
          generale.
              2.  Con  propri  decreti,  il  Presidente  determina le
          strutture  della  cui  attivita'  si avvalgono i Ministri o
          Sottosegretari da lui delegati.
              3.  I  decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei  servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio. Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
              4.  Per  lo  svolgimento  di particolari compiti per il
          raggiungimento   di   risultati   determinati   o   per  la
          realizzazione   di   specifici   programmi,  il  Presidente
          istituisce,  con  proprio  decreto,  apposite  strutture di
          missione,  la cui durata temporanea, comunque non superiore
          a  quella  del  Governo che le ha istituite, e' specificata
          dall'atto  istitutivo.  Entro  trenta  giorni dalla data di
          entrata   in   vigore   della   presente  disposizione,  il
          Presidente  puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
          missione  gia' operanti: in tale caso si applica l'art. 18,
          comma 3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni.   Sentiti   il  Comitato  nazionale  per  la
          bioetica  e  gli altri organi collegiali che operano presso
          la  Presidenza,  il  Presidente,  con  propri  decreti,  ne
          disciplina le strutture di supporto.
              4-bis.  Per  le  attribuzioni  che  implicano  l'azione
          unitaria   di   piu'   dipartimenti   o   uffici  a  questi
          equiparabili,  il  Presidente  puo'  istituire  con proprio
          decreto      apposite      unita'      di     coordinamento
          interdipartimentale,  il  cui  responsabile  e' nominato ai
          sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.  Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni
          caso  derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
          Stato.
              5.   Il   Segretario   generale   e'  responsabile  del
          funzionamento  del  Segretariato  generale e della gestione
          delle  risorse  umane  e  strumentali  della Presidenza. Il
          Segretario  generale  puo'  essere coadiuvato da uno o piu'
          Vicesegretari   generali.   Per  le  strutture  affidate  a
          Ministri  o  Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
          competono  ai  funzionari preposti alle strutture medesime,
          ovvero,   nelle   more   della  preposizione,  a  dirigenti
          temporaneamente   delegati   dal  Segretario  generale,  su
          indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
              6.  Le  disposizioni  che  disciplinano  i  poteri e le
          responsabilita'      dirigenziali      nelle      pubbliche
          amministrazioni,    con    particolare   riferimento   alla
          valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
          limiti  e  con  le  modalita'  da definirsi con decreto del
          Presidente,  sentite  le  organizzazioni  sindacali, tenuto
          conto  della  peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
          Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
          Ministri  o  Sottosegretari  delegati, indicano i parametri
          organizzativi   e  funzionali,  nonche'  gli  obiettivi  di
          gestione  e  di  risultato  cui  sono  tenuti  i  dirigenti
          generali    preposti   alle   strutture   individuate   dal
          Presidente.
              7.  Il  Presidente,  con  propri decreti, individua gli
          uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
          relative  proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
          sottosegretari   della   Presidenza,   e  ne  determina  la
          composizione.
              8.      La      razionalita'     dell'ordinamento     e
          dell'organizzazione   della   Presidenza  e'  sottoposta  a
          periodica  verifica  triennale,  anche  mediante  ricorso a
          strutture  specializzate pubbliche o private. Il Presidente
          informa  le Camere dei risultati della verifica. In sede di
          prima  applicazione  del  presente  decreto, la verifica e'
          effettuata dopo due anni.».
          Riferimenti normativi al comma 156:
              - Si  riporta  il  comma 22-bis  dell'art.  1  del gia'
          citato decreto-legge n. 181 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di' cui
          all'art.  3,  commi da  6-duodecies  a  6-quaterdecies, del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80,  e
          successive   modificazioni,   sono   soppresse.  Presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e' costituita, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio, una Unita' per la
          semplificazione   e  la  qualita'  della  regolazione,  con
          relativa    segreteria    tecnica.    L'Unita'    per    la
          semplificazione  e  la  qualita' della regolazione opera in
          posizione  di  autonomia  funzionale  e svolge, tra l'atro,
          compiti  di  supporto tecnico di elevata qualificazione per
          il  Comitato  interministeriale  per l'indirizzo e la guida
          strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
          della  regolazione  di  cui  all'art.  1  del decreto-legge
          10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  9 marzo  2006,  n.  80.  Non  trova conseguentemente
          applicazione  l'art.  24,  comma 3, del decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165. Della Unita' per la semplificazione
          e  la  qualita'  della  regolazione  fa  parte  il capo del
          dipartimento  per  gli affari giuridici e legislativi della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e i componenti sono
          scelti     tra    professori    universitari,    magistrati
          amministrativi,   contabili  ed  ordinari,  avvocati  dello
          Stato,  funzionari  parlamentari,  avvocati del libero foro
          con   almeno   quindici   anni   di   iscrizione   all'albo
          professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
          esperti  di  elevata  professionalita'.  Se appartenenti ai
          ruoli  delle  pubbliche  amministrazioni,  gli  esperti e i
          componenti   della   segreteria   tecnica   possono  essere
          collocati  in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e
          i  criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento
          dell'Unita'  si utilizza lo stanziamento di cui all'art. 3,
          comma 6-quaterdecies,  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n.
          35,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 maggio
          2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri si provvede,
          altresi',  al  riordino  delle  funzioni  e delle strutture
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  relative
          all'esercizio  delle  funzioni  di  cui al presente comma e
          alla  riallocazione  delle  relative  risorse.  A decorrere
          dalla  data  di  entrata in vigore del suddetto decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, e' abrogato l'art.
          11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
          Riferimenti normativi al comma 157:
              - Si  riporta  il testo del comma 261 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «261.  Per le attivita' di monitoraggio delle politiche
          pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto
          sul   Sistema-Paese,   di   informazione   e  comunicazione
          istituzionale  sulle  riforme  attuate,  il  Presidente del
          Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a cio' delegato,
          puo'  avvalersi  di  enti o istituti di ricerca, pubblici o
          privati,  di  istituti  demoscopici  nonche'  di consulenti
          dotati   di  specifica  professionalita'.  A  tal  fine  e'
          autorizzata  la  spesa  di  3  milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2005 e 2006.».
          Riferimenti normativi al comma 158:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
          27 febbraio  1967,  n.  48  (Attribuzioni e ordinamento del
          Ministero  del  bilancio e della programmazione economica e
          istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione
          economica), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  16. (Costituzione  ed  attribuzioni del Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica). - E'
          costituito    il   «Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica».
              Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  ed  e'  costituito  in  via  permanente  dal
          Ministro per il bilancio e per la programmazione economica,
          che  ne  e'  Vice-presidente, e dai Ministri per gli affari
          esteri,  per  il  tesoro, per le finanze, per l'industria e
          commercio,  per  l'agricoltura  e foreste, per il commercio
          con  l'estero,  per le partecipazioni statali, per i lavori
          pubblici,  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale, per i
          trasporti  e l'aviazione civile, per la marina mercantile e
          per il turismo o lo spettacolo nonche' dal Ministro per gli
          interventi   straordinari  nel  Mezzogiorno  e  nelle  zone
          depresse  del Centro-Nord e dai Ministri dell'universita' e
          della ricerca e della pubblica istruzione.
              Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri
          e  subordinatamente  ad esse, il Comitato interministeriale
          per  la  programmazione  economica predispone gli indirizzi
          della  politica  economica  nazionale; indica, su relazione
          del Ministro per il bilancio e la programmazione economica,
          le   linee  generali  per  la  elaborazione  del  programma
          economico  nazionale,  su  relazione  del  Ministro  per il
          tesoro,  le linee generali per la impostazione dei progetti
          di  bilancio  annuali  e  pluriennali  di  previsione dello
          Stato,  nonche' le direttive generali intese all'attuazione
          del   programma  economico  nazionale  ed  a  promuovere  e
          coordinare   a   tale   scopo  l'attivita'  della  pubblica
          amministrazione   e   degli   enti   pubblici;  esamina  la
          situazione  economica  generale  ai  fini  dell'adozione di
          provvedimenti congiunturali.
              Entro  il  mese  di luglio  il  Ministro del tesoro, di
          concerto   con   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica, presenta al CIPE lo schema delle
          linee  di  impostazione  dei progetti di bilancio annuale e
          pluriennale  allegandovi  le  relazioni  programmatiche  di
          settore,  riunite  e  coordinate  in un unico documento e i
          relativi  allegati.  [Entro  lo  stesso  termine gli schemi
          anzidetti  devono essere trasmessi alle regioni; su di essi
          la  commissione  interregionale prevista dall'art. 13 della
          legge  16 marzo  1970,  n.  281,  esprime il proprio parere
          entro il mese di agosto].
              Entro  il  15 settembre  il  CIPE  approva la relazione
          previsionale  e  programmatica, le relazioni programmatiche
          di  settore  e  le  linee  di  impostazione dei progetti di
          bilancio annuale e pluriennale.
              Le   regioni,   con   il  concorso  degli  enti  locali
          territoriali,  determinano  gli obiettivi programmatici dei
          propri  bilanci  pluriennali  in  riferimento  ai programmi
          regionali  di  sviluppo  e  in  armonia  con  gli obiettivi
          programmatici  risultanti  dal  bilancio  pluriennale dello
          Stato.
              Qualora  il  Governo  riscontri  la  mancata attuazione
          della  armonizzazione  prevista  dal precedente comma, puo'
          promuovere   la   questione  di  merito  per  contrasto  di
          interessi  ai  sensi  del  quarto comma dell'art. 127 della
          Costituzione.
              Promuove,    altresi',    l'azione    necessaria    per
          l'armonizzazione  della politica economica nazionale con le
          politiche  economiche  degli  altri  Paesi  della Comunita'
          europea   del  carbone  e  dell'acciaio  (C.E.C.A.),  della
          Comunita'  economica  europea  (C.E.E.)  e  della Comunita'
          europea   della  energia  atomica  (C.E.C.A.),  secondo  le
          disposizioni  degli  Accordi  di Parigi del 18 aprile 1951,
          ratificati  con  legge  25 giugno  1952,  n.  766,  e degli
          Accordi  di  Roma  del  25 marzo  1957 ratificati con legge
          14 ottobre 1957, n. 1203.
              Sono  chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato
          altri   Ministri,   quando   vengano   trattate   questioni
          riguardanti   i  settori  di  rispettiva  competenza.  Sono
          altresi'  chiamati  i  Presidenti delle Giunte regionali, i
          Presidenti  delle  Province  autonome  di Trento e Bolzano,
          quando   vengano   trattati   problemi  che  interessino  i
          rispettivi Enti.
              Partecipa  alle  riunioni del Comitato, con funzioni di
          segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri.
              Alle  sedute  del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione   economica   possono   essere  invitati  ad
          intervenire   il   Governatore  della  banca  d'Italia,  il
          Presidente   dell'Istituto   centrale   di  statistica,  il
          segretario della programmazione.
              Per  l'esame  dei  problemi  specifici il Comitato puo'
          costituire nel suo seno Sottocomitati.
              I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla
          Direzione  generale  per  l'attuazione della programmazione
          economica del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica.  Per  tali servizi possono essere addetti presso
          il   Ministero   funzionari   di  altra  Amministrazione  a
          richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
          Riferimenti normativi al comma 159:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 8 dell'art. 19 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
              «8.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di cui al
          comma 3,  al  comma 5-bis,  limitatamente  al personale non
          appartenente  ai  ruoli  di  cui all'art. 23, e al comma 6,
          cessano  decorsi  novanta  giorni dal voto sulla fiducia al
          Governo.».
          Riferimenti normativi al comma 161:
              - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 24 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «8.   Ai  fini  della  determinazione  del  trattamento
          economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
          ai   sensi  del  comma 7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
          altri compensi previsti dal presente articolo.».
          Riferimenti normativi al comma 162:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo    31 marzo   1998,   n.   115   e   successive
          modificazioni  (Completamento del riordino dell'Agenzia per
          i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3,
          comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.  2 (Organi).  -  1.  Sono  organi dell'Agenzia il
          presidente  del  consiglio di amministrazione, il consiglio
          di   amministrazione,  il  direttore  ed  il  collegio  dei
          revisori  dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia
          durano  in  carica  cinque anni e sono rinnovabili una sola
          volta.
              2.  Il presidente del consiglio di amministrazione, che
          assume  la  rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede
          il consiglio di amministrazione.
              3.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' composto dal
          presidente  e  da quattro membri. Il presidente e' nominato
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome. I membri del consiglio di
          amministrazione  sono  nominati  con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri su proposta del Ministro della
          sanita';  due  di  essi  sono  designati  dalla  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Citta'
          ed  autonomie  locali.  Tutti i componenti del consiglio di
          amministrazione  sono  scelti  tra  esperti di riconosciuta
          competenza  in  materia  di organizzazione e programmazione
          dei   servizi   sanitari,   anche  estranei  alla  pubblica
          amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse
          modalita', una sola volta.
              4.  Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
          sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome,
          tra  esperti  di  riconosciuta  competenza  in  materia  di
          organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche
          estranei  all'amministrazione.  Il  rapporto  di lavoro del
          direttore e' regolato da contratto di diritto privato e non
          e'  immediatamente  rinnovabile; alla scadenza del triennio
          la  nomina  puo'  essere  rinnovata  per una sola volta, su
          proposta  del  consiglio  di  amministrazione dell'Agenzia,
          motivata   con  riferimento  all'eccellenza  dei  risultati
          raggiunti.
              5.  Il  direttore  esercita  tutti i poteri di gestione
          dell'Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della
          medesima.».
          Riferimenti normativi al comma 163:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 11 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286 (Riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni pubbliche, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «3.  Le iniziative di coordinamento, supporto operativo
          alle    amministrazioni    interessate    e    monitoraggio
          sull'attuazione   del   presente  art.  sono  adottate  dal
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  supportato  da
          apposita  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.  E'  ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
          scegliersi  con  gara  europea di assistenza tecnica, sulla
          base di criteri oggettivi e trasparenti.».
          Riferimenti normativi al comma 164:
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 126-bis del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, e successive
          modificazioni  (Nuovo  codice  della  strada),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «2.  L'organo  da cui dipende l'agente che ha accertato
          la  violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da'
          notizia,   entro  trenta  giorni  dalla  definizione  della
          contestazione   effettuata,  all'anagrafe  nazionale  degli
          abilitati  alla guida. La contestazione si intende definita
          quando   sia   avvenuto   il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  o siano conclusi i procedimenti
          dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
          siano  decorsi  i termini per la proposizione dei medesimi.
          Il   predetto   termine  di  trenta  giorni  decorre  dalla
          conoscenza  da  parte  dell'organo di polizia dell'avvenuto
          pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
          proposizione   dei   ricorsi,   ovvero   dalla   conoscenza
          dell'esito  dei  ricorsi  medesimi.  La  comunicazione deve
          essere   effettuata   a   carico   del   conducente   quale
          responsabile   della   violazione;   nel  caso  di  mancata
          identificazione  di  questi,  il  proprietario del veicolo,
          ovvero  altro  obbligato  in solido ai sensi dell'art. 196,
          deve  fornire  all'organo  di  polizia  che  procede, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  notifica  del verbale di
          contestazione,   i  dati  personali  e  della  patente  del
          conducente  al  momento  della  commessa  violazione. Se il
          proprietario  del veicolo risulta una persona giuridica, il
          suo  legale  rappresentante  o  un suo delegato e' tenuto a
          fornire   gli   stessi   dati,  entro  lo  stesso  termine,
          all'organo  di  polizia  che  procede.  Il proprietario del
          veicolo,   ovvero   altro  obbligato  in  solido  ai  sensi
          dell'art.  196,  sia  esso  persona fisica o giuridica, che
          omette,   senza   giustificato  e  documentato  motivo,  di
          fornirli  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  da  euro  250  a  euro 1.000. La
          comunicazione  al  Dipartimento  per  i trasporti terrestri
          avviene per via telematica.».
          Riferimenti normativi al comma 166:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  97 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 285 del 1992, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.   97 (Circolazione   dei  ciclomotori).  -  1.  I
          ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
                a) un  certificato di circolazione, contenente i dati
          di  identificazione  e  costruttivi  del  veicolo,  nonche'
          quelli  della  targa  e  dell'intestatario,  rilasciato dal
          Dipartimento  per  i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
          soggetti  di  cui  alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le
          modalita'  stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
          delle   infrastrutture   e  dei  trasporti,  a  seguito  di
          aggiornamento  dell'Archivio  nazionale  dei veicoli di cui
          agli articoli 225 e 226;
                b) una   targa,  che  identifica  l'intestatario  del
          certificato di circolazione.
              2.  La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo.
          Il   titolare   la   trattiene   in  caso  di  vendita.  La
          fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo
          Stato,  che  puo'  affidarle  con le modalita' previste dal
          regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
          264.
              3.  Ciascun  ciclomotore  e'  individuato nell'Archivio
          nazionale  dei  veicoli  di cui agli articoli 225 e 226, da
          una  scheda  elettronica, contenente il numero di targa, il
          nominativo  del  suo  titolare,  i  dati  costruttivi  e di
          identificazione  di  tutti  i veicoli di cui, nel tempo, il
          titolare   della  targa  sia  risultato  intestatario,  con
          l'indicazione  della data e dell'ora di ciascuna variazione
          d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
          sono  inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per
          i   trasporti   terrestri  a  fini  di  sola  notizia,  per
          l'individuazione del responsabile della circolazione.
              4.  Le  procedure e la documentazione occorrente per il
          rilascio   del   certificato   di  circolazione  e  per  la
          produzione   delle   targhe   sono  stabilite  con  decreto
          dirigenziale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  secondo  criteri  di  economicita' e di massima
          semplificazione.
              5.  Chiunque  fabbrica,  produce,  pone  in commercio o
          vende  ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a
          quella  prevista  dall'art.  52  e'  soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro
          286.   Alla  stessa  sanzione  soggiace  chi  effettua  sui
          ciclomotori  modifiche  idonee  ad  aumentarne la velocita'
          oltre i limiti previsti dall'art. 52.
              6.  Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente
          ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate
          nell'art.  52 o nel certificato di circolazione, ovvero che
          sviluppi  una  velocita'  superiore a quella prevista dallo
          stesso  art.  52,  e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
              7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
          e'  stato rilasciato il certificato di circolazione, quando
          previsto,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
              8.  Chiunque  circola  con un ciclomotore sprovvisto di
          targa   e'   soggetto   alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
              9.  Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa
          non  propria  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85.
              10.  Chiunque  circola con un ciclomotore munito di una
          targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
          euro 21 a euro 85.
              11.    Chiunque    fabbrica    o   vende   targhe   con
          caratteristiche    difformi    da   quelle   indicate   dal
          regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
          suddette  targhe  e'  soggetto alla sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma  da  euro  1.626,45  a  euro
          6.506,85.
              12.  Chiunque  circola  con un ciclomotore per il quale
          non  e'  stato richiesto l'aggiornamento del certificato di
          circolazione  per trasferimento della proprieta' secondo le
          modalita'   previste  dal  regolamento,  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          343,35   a   euro   1.376,55.  Alla  medesima  sanzione  e'
          sottoposto   chi   non   comunica   la   cessazione   della
          circolazione.  Il  certificato  di circolazione e' ritirato
          immediatamente  da  chi accerta la violazione ed e' inviato
          al  competente  ufficio  del  Dipartimento  per i trasporti
          terrestri,  che  provvede  agli aggiornamenti previsti dopo
          l'adempimento delle prescrizioni omesse.
              13.   L'intestatario   che   in  caso  di  smarrimento,
          sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
          della  targa  non  provvede, entro quarantotto ore, a farne
          denuncia  agli  organi di polizia e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 68,25 a
          euro  275,10.  Alla  medesima  sanzione e' soggetto chi non
          provvede   a  chiedere  il  duplicato  del  certificato  di
          circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
              14.  Alle  violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue
          la  sanzione  amministrativa  accessoria della confisca del
          ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
          del  titolo  VI;  nei  casi previsti dal comma 5 si procede
          alla  distruzione  del ciclomotore, fatta salva la facolta'
          degli  enti da cui dipende il personale di polizia stradale
          che  ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente
          che   sia   assegnato  il  ciclomotore  confiscato,  previo
          ripristino   delle   caratteristiche  costruttive,  per  lo
          svolgimento   dei   compiti  istituzionali  e  fatto  salvo
          l'eventuale  risarcimento  del  danno  in caso di accertata
          illegittimita'   della   confisca   e   distruzione.   Alla
          violazione   prevista  dal  comma 6  consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del
          veicolo  per  un  periodo  di  sessanta  giorni; in caso di
          reiterazione  della violazione, nel corso di un biennio, il
          fermo  amministrativo  del  veicolo e' disposto per novanta
          giorni.  Alla  violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
          la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
          per  un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle
          violazioni   nel  biennio,  la  sanzione  accessoria  della
          confisca  amministrativa  del  veicolo, secondo le norme di
          cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
          Riferimenti normativi al comma 167.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 170 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 285 del 1992, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  170 (Trasporto  di  persone  e  di  oggetti  sui
          veicoli  a  motore  a  due ruote). - 1. Sui motocicli e sui
          ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso
          delle  braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto
          in  posizione  corretta  e  deve  reggere  il  manubrio con
          ambedue  le mani, ovvero con una mano in caso di necessita'
          per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
          sollevando la ruota anteriore.
              2.  Sui  ciclomotori  e'  vietato il trasporto di altre
          persone  oltre  al  conducente,  salvo  che il posto per il
          passeggero  sia  espressamente  indicato nel certificato di
          circolazione  e che il conducente abbia un'eta' superiore a
          diciotto  anni.  Con  regolamento  emanato  con decreto del
          Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  sono
          stabiliti  le  modalita'  e i tempi per l'aggiornamento, ai
          fini  del  presente  comma, della carta di circolazione dei
          ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
          vigore   della   legge  di  conversione  del  decreto-legge
          27 giugno 2003, n. 151.
              3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero
          deve  essere  seduto  in modo stabile ed equilibrato, nella
          posizione   determinata  dalle  apposite  attrezzature  del
          veicolo.
              4.  E'  vietato  ai  conducenti  dei  veicoli di cui al
          comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
              5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare
          oggetti  che non siano solidamente assicurati, che sporgano
          lateralmente    rispetto    all'asse    del    veicolo    o
          longitudinalmente  rispetto  alla  sagoma  di  esso oltre i
          cinquanta  centimetri,  ovvero  impediscano  o  limitino la
          visibilita'  al  conducente.  Entro  i  predetti limiti, e'
          consentito  il  trasporto  di  animali purche' custoditi in
          apposita gabbia o contenitore.
              6.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al presente
          art. e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
              7.  Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse
          da   conducente   minorenne,  dal  comma 2,  alla  sanzione
          pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo
          del  veicolo  per  sessanta  giorni,  ai  sensi del capo I,
          sezione  II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio,
          con  un  ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per
          almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1
          e  2,  il  fermo amministrativo del veicolo e' disposto per
          novanta giorni.»
          Riferimenti normativi al comma 168:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 171 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 285 del 1992, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  171 (Uso  del casco protettivo per gli utenti di
          veicoli a due ruote). - 1. Durante la marcia, ai conducenti
          e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e'
          fatto   obbligo  di  indossare  e  di  tenere  regolarmente
          allacciato  un casco protettivo conforme ai tipi omologati,
          secondo   la   normativa   stabilita  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.
              1-bis.  Sono  esenti  dall'obbligo  di cui al comma 1 i
          conducenti e i passeggeri:
                a) di  ciclomotori  e  motoveicoli  a tre o a quattro
          ruote dotati di carrozzeria chiusa;
                b) di  ciclomotori  e  motocicli  a due o a tre ruote
          dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di
          sistemi  di  ritenuta  e  di  dispositivi  atti a garantire
          l'utilizzo  del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo
          le disposizioni del regolamento.
              2.  Chiunque  viola  le presenti norme e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          68,25  a  euro  275,10.  Quando  il  mancato  uso del casco
          riguarda  un  minore trasportato, della violazione risponde
          il conducente.
              3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal
          comma 2  consegue  il  fermo amministrativo del veicolo per
          sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
          VI.  Quando,  nel corso di un biennio, con un ciclomotore o
          un  motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una
          delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo
          e'  disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo e'
          affidata al proprietario dello stesso.
              4.     Chiunque    importa    o    produce    per    la
          commercializzazione   sul   territorio   nazionale   e  chi
          commercializza    caschi    protettivi    per    motocicli,
          motocarrozzette  o  ciclomotori  di  tipo  non omologato e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 716 a euro 2.867.
              5.  I  caschi  di cui al comma 4, ancorche' utilizzati,
          sono  soggetti  al  sequestro ed alla relativa confisca, ai
          sensi  delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
          VI.».
          Riferimenti normativi al comma 169:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 213 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 285 del 1992, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  213  (Misura  cautelare del sequestro e sanzione
          accessoria    della    confisca   amministrativa).   -   1.
          Nell'ipotesi  in cui il presente codice prevede la sanzione
          accessoria   della  confisca  amministrativa,  l'organo  di
          polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
          veicolo   o  delle  altre  cose  oggetto  della  violazione
          facendone  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
          violazione.
              2.  Salvo  quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle
          ipotesi  di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso
          di  sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
          obbligato  in  solido, e' nominato custode con l'obbligo di
          depositare   il  veicolo  in  un  luogo  di  cui  abbia  la
          disponibilita'  o  di  custodirlo,  a  proprie spese, in un
          luogo  non  sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
          trasporto  in  condizioni  di sicurezza per la circolazione
          stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso
          l'ufficio  di  appartenenza  dell'organo  di polizia che ha
          accertato   la   violazione.   Il   veicolo   deve   recare
          segnalazione  visibile  dello  stato  di  sequestro  con le
          modalita'  stabilite  nel  regolamento.  Di  cio'  e' fatta
          menzione nel verbale di contestazione della violazione.
              2-bis.  Entro  i  trenta giorni successivi alla data in
          cui,  esauriti  i  ricorsi  anche  giurisdizionali proposti
          dall'interessato  o  decorsi  inutilmente  i termini per la
          loro  proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento
          di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
          proprie   spese   e  in  condizioni  di  sicurezza  per  la
          circolazione  stradale,  presso  il  luogo  individuato dal
          prefetto  ai  sensi  delle  disposizioni dell'art. 214-bis.
          Decorso  inutilmente  il suddetto termine, il trasferimento
          del  veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e
          a  spese  del  custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
          quest'ultimo    all'autorita'    giudiziaria   qualora   si
          configurino   a  suo  carico  estremi  di  reato.  Le  cose
          confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
          appartiene  il  pubblico  ufficiale  che  ha  proceduto  al
          sequestro.  Con  decreto  dirigenziale,  di concerto fra il
          Ministero   dell'interno  e  l'Agenzia  del  demanio,  sono
          stabilite  le  modalita'  di  comunicazione, tra gli uffici
          interessati,  dei  dati  necessari  all'espletamento  delle
          procedure di cui al presente articolo.
              2-ter.   All'autore  della  violazione  o  ad  uno  dei
          soggetti   con   il  medesimo  solidalmente  obbligati  che
          rifiutino  di  trasportare o custodire, a proprie spese, il
          veicolo,  secondo  le  prescrizioni  fornite dall'organo di
          polizia,   si   applica   la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48,
          nonche'   la   sanzione   amministrativa  accessoria  della
          sospensione  della  patente  di guida da uno a tre mesi. In
          questo  caso  l'organo  di  polizia  indica  nel verbale di
          sequestro  i  motivi che non hanno consentito l'affidamento
          in  custodia  del  veicolo  e ne dispone la rimozione ed il
          trasporto  in  un apposito luogo di custodia individuato ai
          sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis. La liquidazione
          delle  somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura
          -  ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il
          provvedimento  di  confisca,  la liquidazione degli importi
          spetta  all'Agenzia  del demanio, a decorrere dalla data di
          trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
              2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo
          di  polizia  provvede  con  il  verbale di sequestro a dare
          avviso  scritto  che,  decorsi  dieci  giorni,  la  mancata
          assunzione   della   custodia  del  veicolo  da  parte  del
          proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati
          nell'art.  196 o dell'autore della violazione, determinera'
          l'immediato  trasferimento  in proprieta' al custode, anche
          ai   soli   fini  della  rottamazione  nel  caso  di  grave
          danneggiamento  o  deterioramento.  L'avviso  e' notificato
          dall'organo   di   polizia   che   procede   al   sequestro
          contestualmente  al  verbale  di  sequestro.  Il termine di
          dieci  giorni  decorre  dalla  data della notificazione del
          verbale  di  sequestro al proprietario del veicolo o ad uno
          dei soggetti indicati nell'art. 196. Decorso inutilmente il
          predetto  termine,  l'organo accertatore trasmette gli atti
          al  prefetto,  il  quale  entro  i  successivi  10  giorni,
          verificata   la   correttezza   degli   atti,  dichiara  il
          trasferimento  in  proprieta',  senza oneri, del veicolo al
          custode,  con  conseguente  cessazione di qualunque onere e
          spesa  di  custodia  a carico dello Stato. L'individuazione
          del  custode-acquirente  avviene  secondo  le  disposizioni
          dell'art.  214-bis.  La  somma ricavata dall'alienazione e'
          depositata,  sino  alla  definizione  del  procedimento  in
          relazione  al  quale  e' stato disposto il sequestro, in un
          autonomo  conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
          In  caso  di  confisca,  questa  ha  ad  oggetto  la  somma
          depositata;  in  ogni  altro  caso  la  medesima  somma  e'
          restituita  all'avente  diritto.  Per le altre cose oggetto
          del  sequestro  in  luogo  della  vendita  e'  disposta  la
          distruzione.   Per   le   modalita'   ed   il  luogo  della
          notificazione  si applicano le disposizioni di cui all'art.
          201,  comma 3.  Ove  risulti  impossibile,  per  comprovate
          difficolta'  oggettive, procedere alla notifica del verbale
          di  sequestro  integrato  dall'avviso  scritto  di  cui  al
          presente   comma,  la  notifica  si  ha  per  eseguita  nel
          ventesimo   giorno   successivo   a  quello  di  affissione
          dell'atto   nell'albo   del   comune   dov'e'   situata  la
          depositeria.
              2-quinquies.  Quando  oggetto della sanzione accessoria
          del  sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore
          o  un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la
          rimozione  del  veicolo  ed  il  suo  trasporto, secondo le
          modalita' previste dal regolamento, in un apposito luogo di
          custodia,  individuato  ai sensi dell'art. 214-bis, dove e'
          custodito  per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel
          verbale  di  contestazione della violazione. Decorsi trenta
          giorni  dal  momento in cui il veicolo e' fatto trasportare
          nel  luogo  di  custodia  individuato  ai  sensi  dell'art.
          214-bis,   il   proprietario  del  veicolo  puo'  chiederne
          l'affidamento  in  custodia  secondo  le  disposizioni  del
          comma 2.   Si   applicano,   in   quanto   compatibili,  le
          disposizioni   del   comma 2-bis.   Le   disposizioni   del
          comma 2-quater  si  applicano  decorsi  trenta  giorni  dal
          momento  in  cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro
          amministrativo.
              2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in
          tutti  i  casi  in  cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
          stato  adoperato  per commettere un reato, sia che il reato
          sia  stato  commesso  da un conducente maggiorenne, sia che
          sia stato commesso da un conducente minorenne.
              3.  Avverso  il  provvedimento  di sequestro e' ammesso
          ricorso  al  prefetto  ai  sensi dell'art. 203. Nel caso di
          rigetto   del  ricorso,  il  sequestro  e'  confermato.  La
          declaratoria  di  infondatezza dell'accertamento si estende
          alla  misura  cautelare  ed  importa  il  dissequestro  del
          veicolo.  Quando  ne  ricorrono  i presupposti, il prefetto
          dispone  la  confisca  con  l'ordinanza-ingiunzione  di cui
          all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in
          ogni   caso,   le  necessarie  prescrizioni  relative  alla
          sanzione  accessoria.  Il  prefetto dispone la confisca del
          veicolo  ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato,
          della  somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di
          confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero
          delle  spese  di  trasporto  e di custodia del veicolo. Nel
          caso  in  cui  nei  confronti del verbale di accertamento o
          dell'ordinanza-ingiunzione  o dell'ordinanza che dispone la
          sola    confisca    sia    proposta   opposizione   innanzi
          all'autorita'   giudiziaria,  la  cancelleria  del  giudice
          competente  da'  comunicazione  al  prefetto,  entro  dieci
          giorni,  della  proposizione  dell'opposizione e dell'esito
          del relativo giudizio.
              4.  Chiunque,  durante  il periodo in cui il veicolo e'
          sottoposto   al  sequestro,  circola  abusivamente  con  il
          veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da  euro  1.693 a euro 6.774. Si
          applica   la   sanzione   amministrativa  accessoria  della
          sospensione della patente da uno a tre mesi.
              5.
              6.  La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se
          il  veicolo  appartiene  a persone estranee alla violazione
          amministrativa  e  l'uso  puo'  essere  consentito mediante
          autorizzazione amministrativa.
              7.  Il  provvedimento con il quale e' stata disposta la
          confisca  del  veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.
          per l'annotazione nei propri registri.».
          Riferimenti normativi al comma 171:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   24 marzo   2003,  n.  136
          (Regolamento  concernente l'organizzazione, i compiti ed il
          funzionamento  del  Registro  italiano dighe - RID, a norma
          dell'art.  91  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n.
          112):
              «Art.  10  (Compiti  ed  attribuzioni del RID). - 1. Il
          RID,   ai   sensi   dell'art.   91,  comma 1,  del  decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  assolve  a  tutti i
          compiti  attribuiti  dalle disposizioni vigenti al Servizio
          nazionale dighe;
                2. Con   il   regolamento   per   la  disciplina  del
          procedimento  di  approvazione dei progetti e del controllo
          sulla  costruzione  e  l'esercizio  delle  dighe,  previsto
          dall'art.  2  del  decreto-legge  8 agosto  1994,  n.  507,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
          n.  584,  saranno definite, ai sensi dell'art. 91, comma 3,
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le modalita'
          di  espletamento  dei  compiti  del  RID,  concernenti, fra
          l'altro,  gli  aspetti  ambientali e di sicurezza idraulica
          derivanti    dalla    gestione   del   sistema   costituito
          dall'invaso,  dal  relativo sbarramento e da tutte le opere
          complementari  e  accessorie,  nonche'  la  vigilanza sulle
          condotte  forzate  con  dighe  a  monte  di cui all'art. 6,
          comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
              3. Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per
          l'emanazione  della  normativa tecnica in materia di dighe,
          nonche' dati e assistenza tecnica agli organi competenti in
          materia  di  protezione  civile, per situazioni nelle quali
          siano coinvolte dighe.
              4. Il RID altresi', sulla base di apposite convenzioni:
                a) organizza  corsi di formazione ed aggiornamento su
          argomenti interessanti il campo delle dighe;
                b) svolge,  per  opere  non  soggette alla successiva
          approvazione   da   parte   del  RID,  e  su  richiesta  di
          amministrazioni,  enti  pubblici,  o  privati,  funzioni di
          assistenza  tecnica,  consulenza  o  di  perizia tecnica in
          materia,  valutazioni  di congruita' economica, avanzamento
          qualitativo  e  quantitativo  ai  fini di certificazione di
          spesa,  nonche'  compiti  di  certificazione di qualita' ed
          accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per
          quanto    attiene   alla   progettazione,   costruzione   e
          all'esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente
          affini;
                c) partecipa  con  propri rappresentanti ad organismi
          associativi, nazionali ed internazionali, aventi come scopo
          l'avanzamento  delle  conoscenze  scientifiche  e  tecniche
          nelle discipline correlate alle dighe;
                d) promuove  studi  e conferenze di esperti e stipula
          accordi  con  organismi,  anche  esteri,  nelle  materie di
          proprio interesse.
              5.  Il RID emana direttive nelle materie di competenza,
          nel  rispetto di quanto stabilito dalla normativa generale,
          con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
                a) suddivisione  delle dighe in classi di rischio, al
          fine di una diversificazione delle modalita' di redazione e
          presentazione dei progetti e delle condizioni imposte nelle
          fasi di costruzione e di esercizio delle opere;
                b) individuazione dei codici di calcolo automatico di
          verificata  affidabilita'  per la definizione e lo sviluppo
          dei    progetti    e   indicazione   delle   modalita'   di
          rappresentazione dei relativi risultati;
                c) determinazione  e  standardizzazione  dei metodi e
          delle   prove   necessarie   per   garantire   i  controlli
          qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori;
                d) definizione  dei  requisiti tecnici, costruttivi e
          funzionali  per  l'omologazione della strumentazione per il
          controllo delle dighe;
                e) individuazione  delle  modalita'  di trattamento e
          archiviazione informatica dei dati strumentali e della loro
          teletrasmissione alla banca dati del RID.».
              - Si riporta il testo del comma 23 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto-legge n. 181 del 2006:
              «23.  In  attuazione  delle  disposizioni  previste dal
          presente   decreto  e  limitatamente  alle  amministrazioni
          interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
          delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
          al   termine  del  processo  di  riorganizzazione  non  sia
          superato,   dalle  nuove  strutture,  il  limite  di  spesa
          previsto  per  i  Ministeri  di origine e si resti altresi'
          entro  il  limite  complessivo  della spesa sostenuta, alla
          data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, per la
          totalita' delle strutture di cui al presente comma.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11 del gia' citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003:
              «Art.    11    (Organizzazione    del    RID).   -   1.
          L'organizzazione   del   RID   e',   in  fase  transitoria,
          strutturata  sulla  base  del  soppresso Servizio nazionale
          dighe   in   funzione   degli  ulteriori  compiti  e  della
          personalita'  giuridica  attribuiti dal decreto legislativo
          31 marzo   1998,   n.   112.  Territorialmente  il  RID  e'
          articolato  in  una  sede centrale ed in uffici periferici.
          L'organico  del  servizio e' determinato secondo l'allegata
          tabella A).
              2.  Gli  uffici  periferici in prima applicazione hanno
          sede  in Torino, Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli,
          Catanzaro,  Cagliari e Palermo. In successiva applicazione,
          sentite  le  regioni  interessate, gli uffici possono avere
          ubicazione  diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di
          dighe  presenti sul territorio ed alle eventuali situazioni
          di   rischio,   ovvero   a   sopravvenute   esigenze,   con
          determinazione del consiglio di amministrazione.».
          Riferimenti normativi al comma 172:
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del gia'
          citato  decreto  del presidente della repubblica n. 136 del
          2003:
              «Art.  12 (Entrate del RID). - 1. Costituiscono entrate
          del RID:
                a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo
          dello  stato  di previsione della spesa del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, in misura pari alle somme
          destinate    nel    corrente   esercizio   finanziario   al
          funzionamento   del  soppresso  Servizio  nazionale  dighe,
          comprese  nelle  risorse  iscritte nell'ambito delle unita'
          previsionali  di base di parte corrente e di conto capitale
          di   pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  «servizi
          tecnici  nazionali» nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze;
                b) le   entrate   derivanti   dalle   prestazioni   o
          convenzioni di cui all'art. 10;
                c) le  quote  annue di iscrizione per le dighe di cui
          all'art.  13,  comma 1, dovute quale compartecipazione alle
          spese  da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti
          dalla  legge,  fermo  restando quanto previsto dall'art. 6,
          commi 2  e  3,  della  legge  1° agosto  2002,  n. 166, nel
          rispetto del criterio della proporzionalita' e dei vantaggi
          conseguiti;   per  le  dighe  in  costruzione  l'iscrizione
          avviene  all'atto  dell'autorizzazione  al  primo  invaso e
          prima dell'inizio dello stesso.»
          Riferimenti normativi al comma 173:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1, dell'art. 6 della
          legge  1° agosto  2002,  n. 166 (Disposizioni in materia di
          infrastrutture e trasporti):
              «Art.  6   (Disposizioni  relative al Registro italiano
          dighe).  -  1.  Nei  trenta  giorni successivi alla data di
          entrata  in vigore del provvedimento attuativo del Registro
          italiano  dighe  (RID)  di  cui  all'art.  91  del  decreto
          legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   e   successive
          modificazioni,  i concessionari delle dighe di cui all'art.
          1  del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21 ottobre 1994, n. 584, sono
          tenuti  ad  iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo
          un  contributo  annuo  per  le  attivita'  di  vigilanza  e
          controllo  svolte  dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti
          concessionari  di  cui al primo periodo non ottemperino nei
          termini  prescritti  all'obbligo  d'iscrizione  al RID e al
          versamento  del contributo, nei loro confronti e' applicata
          una   sanzione   amministrativa  pari  a  cinque  volte  il
          contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione
          e  contestualmente  al  versamento  del  contributo e della
          sanzione,   decadono   dalla   concessione.  Per  le  altre
          attivita'  che  il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di
          progettazione   e  costruzione  delle  predette  dighe,  e'
          stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di
          istruttoria.».
          Riferimenti normativi al comma 174:
              - Il  decreto-legge  29 marzo  2004, n. 79, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  2004,  n. 139
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di sicurezza di grandi
          dighe  e  di  edifici  istituzionali),  e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2004, n. 75.
          Riferimenti normativi al comma 176:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del gia' citato
          decreto del presidente della repubblica n. 136 del 2003:
              «Art.  8  (Consulta degli iscritti). - «1. E' istituita
          la  consulta  degli  iscritti  con  funzioni  consultive  e
          propositive   relativamente   a  questioni  di  prioritario
          interesse  per  gli  iscritti  di cui all'art. 13, comma 1;
          dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del
          RID, che provvede alle esigenze di segreteria.
              2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti
          nella consulta ed approvano un proprio regolamento.
              3.  La consulta viene convocata almeno una volta l'anno
          dal  direttore  generale  del  RID, nonche' su richiesta di
          almeno  la  meta' dei componenti la consulta medesima nella
          quale  sono  specificati  gli argomenti da porre all'ordine
          del  giorno.  I  pareri  della  consulta sono trasmessi dal
          direttore  generale  al consiglio di amministrazione, anche
          per  le  determinazioni  di sua competenza, da adottarsi ai
          sensi del comma 8.
              4. La consulta e' costituita da:
                a) cinque    rappresentanti    degli   iscritti   che
          eserciscono serbatoi ad uso idroelettrico;
                b) tre  rappresentanti degli iscritti che eserciscono
          serbatoi ad uso irriguo;
                c) tre  rappresentanti degli iscritti che eserciscono
          serbatoi ad uso potabile;
                d) un  rappresentante  degli iscritti che eserciscono
          serbatoi  adibiti  ad  altro  uso.  Ai  fini della predetta
          costituzione,  per  i  serbatoi  ad  uso  promiscuo  si  fa
          riferimento all'uso prevalente.
              5.  Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di
          prioritario interesse le questioni relative alle materie di
          cui all'art. 4, comma 5, lettere: d), prima parte, f) e g).
          L'acquisizione  del  parere della consulta avviene altresi'
          sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'art.
          12, comma 1, lettera c).
              6.   La   consulta   elegge  tra  i  propri  membri  il
          coordinatore.
              7.  Alle  riunioni partecipa, senza diritto di voto, il
          direttore  generale  del  RID,  o  un  suo  delegato;  puo'
          altresi'  parteciparvi  un membro del collegio dei revisori
          dei conti.
              8.  La  consulta  esprime  i pareri entro il termine di
          trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  relativa
          documentazione  trasmessa a cura del direttore generale del
          RID.  In  caso  di  mancata espressione dei pareri entro il
          predetto  termine,  il  consiglio di amministrazione adotta
          comunque le relative determinazioni.
              9.  Le  spese  per  la partecipazione alle sedute della
          consulta non possono far carico al bilancio del RID».
          Riferimenti normativi al comma 177:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 29 del
          decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «4.  Gli  organismi  non  individuati dai provvedimenti
          previsti  dai  commi 2  e  3 entro centottanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          soppressi».
          Riferimenti normativi al comma 179:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 10, del
          decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27 dicembre  2004,  n.  307
          (disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di finanza
          pubblica).
              «Art.  10 (Proroga di termini in materia di definizione
          di  illeciti  edilizi).  - 1. Al decreto-legge 30 settembre
          2003,  n.  269,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre  2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche:
                a) nell'allegato  1,  le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e:  «terza  rata»,  sono sostituite, rispettivamente, dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
                b) nell'allegato   1,   ultimo  periodo,  le  parole:
          «30 giugno  2005»,  inserite  dopo  le parole: «deve essere
          integrata   entro  il»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «31 ottobre 2005»;
                c) al  comma 37  dell'art.  32  le parole: «30 giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei  termini  stabiliti per il versamento, rispettivamente,
          della  seconda  e della terza rata dell'anticipazione degli
          oneri  concessori  opera a condizione che le regioni, prima
          della  data  di entrata in vigore del presente decreto, non
          abbiano dettato una diversa disciplina.
              3.  Il  comma 2-quater  dell'art.  5  del decreto-legge
          12 luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   30 luglio   2004,   n.  191,  e  successive
          modificazioni, e' abrogato.
              4.  Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota  parte  delle  maggiori entrate derivanti dalle altre
          disposizioni contenute nel presente decreto.
              5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».