Art. 5. 1. Le vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalita' previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006. 2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.