Art. 4.
  1.  Vengono  messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti
ciascuno da 200.000 giocate erogabili.
  2.  La  massa  premi,  corrispondente  a  ciascun  lotto di 200.000
giocate, ammonta ad euro 75.000,00 suddivisa nei seguenti premi:


    n.46.000 premi  di Euro 0,50
    n.10.000 premi  di Euro 2,00
    n. 2.200 premi  di Euro 5,00
    n.   800 premi  di Euro 10,00
    n.   200 premi  di Euro 20,00
    n.    30 premi  di Euro 50,00
    n.     5 premi  di Euro 500,00
    n.     1 premi  di Euro 5.000,00

  3.  Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla
base  dell'andamento  della  raccolta se ne ravvisasse la necessita',
verranno  generati  ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il
medesimo numero di premi di cui al presente articolo.