Art. 4. 1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 200.000 giocate erogabili. 2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 200.000 giocate, ammonta ad euro 75.000,00 suddivisa nei seguenti premi: n.46.000 premi di Euro 0,50 n.10.000 premi di Euro 2,00 n. 2.200 premi di Euro 5,00 n. 800 premi di Euro 10,00 n. 200 premi di Euro 20,00 n. 30 premi di Euro 50,00 n. 5 premi di Euro 500,00 n. 1 premi di Euro 5.000,00 3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessita', verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.