Art. 5.
  1.  Le  vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco
del  giocatore,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  7  del decreto
dirigenziale  del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le
modalita'  previste  dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal
giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.
  2.  Il  codice  univoco  della giocata e il relativo esito vincente
devono  risultare  registrati  nel  sistema informatico del Consorzio
lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica
i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.