(all. 1 - art. 1)
                                                       Allegato sub-A

LINEE  INTERPRETATIVE  CONDIVISE  DELL'ACCORDO  IN CONFERENZA STATO -
REGIONI  ATTUATIVO  DELL'Art. 2, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
23 GIUGNO  2003,  n. 195. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
                       febbraio 2006, n. 37).

    Le regioni e province autonome;
                              Premesso:

      a) che  in  data  14 febbraio  2006  e'  stato pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   37   l'accordo,   siglato  in  Conferenza
Stato-regioni,  attuativo  dell'art.  2,  commi 2  e  3,  del decreto
legislativo 23 giugno 2003, n. 195;
      b) che  a seguito di tale pubblicazione e' emersa la necessita'
di   definire   linee   interpretative   condivise   che  favoriscano
l'attuazione di quanto previsto nell'accordo;
                      Convengono quanto segue:

    1.  Tenuto  conto che il decreto legislativo n. 195/2003 all'art.
2,  comma 3,  individua  un  primo  nucleo  di  soggetti abilitati ad
erogare  la  formazione  per  RSPP  e  ASPP, tra i quali le regioni e
province  autonome, e che il successivo accordo siglato in Conferenza
Stato-regioni  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio
2006  individua  un ulteriore gruppo di soggetti abilitati ad erogare
tale  formazione,  regioni  e province autonome, per la parte di loro
competenza,  ritengono  che i contenuti dell'accordo rappresentano lo
standard   minimo  di  riferimento,  nell'ottica  di  armonizzare  le
normative  regionali in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi
di lavoro.
    2.  In conformita' con quanto previsto al punto 2.7 dell'accordo,
le  regioni  e  province  autonome  avviano  una  sperimentazione che
consente  di  testare  il  nuovo impianto formativo e si riservano la
possibilita',  laddove  necessario,  di  un  ulteriore  passaggio  in
Conferenza Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti dell'accordo.
    3.  Viste  le  numerose  richieste  di  chiarimenti pervenute dai
soggetti   formatori   che  daranno  attuazione  a  quanto  contenuto
nell'accordo,   le  regioni  e  province  autonome  concordano  sulla
necessita'   di   fornire   indicazioni   ulteriori  che  favoriscano
l'interpretazione   univoca   del  testo  dell'accordo,  in  modo  da
garantire la corretta attuazione di quanto previsto.
    4.  Le indicazioni che seguono - riferite al testo dell'accordo e
nel  rispetto  della  medesima  numerazione  -  hanno  l'obiettivo di
chiarire ed integrare l'accordo solo laddove il disposto dello stesso
appariva dubbio o controverso.
Punto 1.1. - Termine di attivazione dei corsi formativi.
    Per la fase transitoria prevista dall'art. 3, comma 2 del decreto
legislativo  n.  195/2003,  viene  adottata  come interpretazione del
concetto  di  «attivazione dei percorsi formativi» quella comunemente
utilizzata   in   ambito   di   formazione  professionale,  ossia  il
completamento  di tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio
dell'intervento  formativo. Pertanto entro il 14 febbraio 2007 (entro
un  anno  dalla  pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale)
dovranno   essere   completate  tutte  le  procedure  che  consentono
l'effettivo avvio dei percorsi formativi.
Punto 2.2. - Metodologia di insegnamento/apprendimento.
    Per  i  moduli  A,  B  e C e' da escludersi nella fase attuale il
ricorso  alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa
progettazione,  gestione  e  verifica/certificazione,  al momento non
compatibile  con  l'attuale  fase  di  sperimentazione e rodaggio del
sistema.
Punto 2.3. - Articolazione dei percorsi formativi.
    Il  modulo  C  deve  essere  frequentato  anche  dai  soggetti in
possesso  delle  lauree  triennali  indicate all'art. 2, comma 6, del
decreto  legislativo n. 195/2003, perche' tale comma prevede, per chi
e'  in  possesso  di  tali titoli, l'esonero solo dalla frequenza dei
corsi    di    formazione    previsti   al   comma 2   del   medesimo
articolo («specifici  corsi  di  formazione  adeguati alla natura dei
rischi  presenti  sul  luogo  di  lavoro  e  relativi  alle attivita'
lavorative»,  vale  a  dire la formazione prevista nei moduli A e B).
L'obbligo della frequenza ai corsi del modulo C e' esplicitato (per i
soli RSPP) al comma 4 del medesimo articolo.
Punto 2.4. - Valutazione degli apprendimenti.
    Le  verifiche  intermedie  di apprendimento rientrano nell'orario
complessivo   di  ciascun  modulo,  mentre  le  verifiche  finali  di
apprendimento   sono   da  intendersi  al  di  fuori  del  monte  ore
complessivo.
Punto 2.4.1. - Modulo A.
    Il  modulo  A  e' propedeutico agli altri e la sua idoneita', una
volta  conseguita,  resta  valida  per  tutti  i  percorsi  formativi
successivi, costituendo credito formativo permanente.
Punto 2.4.2. - Modulo B.
    Il modulo B non e' propedeutico al modulo C.
    Ha  validita'  quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la
frequenza  del  modulo B e' valido per cinque anni. Alla scadenza dei
cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento.
    Il  modulo  B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si
assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP. Le regioni e
pubbliche amministrazioni, all'interno della sperimentazione prevista
al  punto 2.7 dell'accordo, potranno peraltro sperimentare modelli di
formazione  integrata  per  macrosettori  ATECO  diversi  purche' nel
rispetto della durata, dei contenuti e della specificita' dei singoli
macrosettori.  I  risultati  della sperimentazione saranno oggetto di
valutazione.
Punto 2.4.3. - Modulo C.
    Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito
formativo permanente.
Punto 2.5. - Certificazione.
    Il  modello  di  certificazione  regionale - che sara' rilasciato
agli  allievi  nel  rispetto  delle singole normative regionali sulle
attivita'   di   formazione  professionale  e  nei  casi  previsti  e
disciplinati negli atti regionali di recepimento dell'accordo - sara'
quello  in  uso  presso ciascuna regione. I modelli di certificazione
dovranno contenere i seguenti elementi minimi comuni:
      - normativa  di  riferimento, attuativa del decreto legislativo
n. 195/2003;
      - specifica del modulo con monte ore (per il modulo B specifica
del macrosettore);
      - periodo di svolgimento del corso;
      - soggetto formatore;
      - dati anagrafici del corsista;
      - firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato.
    I soggetti formatori elencati al comma 3, dell'art. 2 del decreto
legislativo  n.  195/2003 e al punto 4.1.1 dell'accordo, che hanno la
facolta'  di  rilasciare  direttamente  gli  attestati  di frequenza,
devono   trasmettere   il   verbale  della  valutazione  finale  alla
regione/provincia  territorialmente  competente.  Si specifica che si
tratta   di   una   trasmissione  solo  «per  opportuna  conoscenza»,
finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.
Punto   2.6.  -  Riconoscimento  crediti  professionali  e  formativi
pregressi.
    In  coerenza  con  quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti
Linee  interpretative,  per coloro che possono usufruire dell'esonero
dalla frequenza del modulo B sulla base del riconoscimento di crediti
professionali    pregressi,   l'obbligo   di   aggiornamento   legato
all'esonero  decorre  dal  14 febbraio  2007 e deve essere completato
entro  il  14 febbraio  2012. Entro il 14 febbraio 2008 dovra' essere
comunque   svolto   almeno   il   20%   del   monte  ore  complessivo
d'aggiornamento  relativo  ai macrosettori di appartenenza, di cui al
successivo  punto  3. L'avvenuto aggiornamento deve essere registrato
sul   libretto   formativo   del   cittadino   di   cui   al  decreto
interministeriale (MLPS e MIUR) del 10 ottobre 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 256 del 3 novembre 2005, ove adottato, oppure
documentato  da  idonea certificazione rilasciata dal soggetto che ha
erogato l'aggiornamento.
    Alla  luce  dei  numerosi corsi di formazione gia' realizzati nel
periodo che va dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n.
195/2003 alla data di pubblicazione dell'accordo, e in considerazione
della opportunita/possibilita', in mancanza di presupposto giuridico,
di   riconoscimento  dei  crediti  formativi  pregressi  per  chi  ha
frequentato   corsi   di   formazione   prima   della   pubblicazione
dell'accordo,   le  regioni  e  province  autonome  si  riservano  di
riconoscere i percorsi formativi realizzati prima della pubblicazione
dell'accordo  qualora  siano  stati erogati da soggetti formatori che
possedevano  al  momento dell'erogazione del corso le caratteristiche
previste nell'accordo e che possano dimostrare, a posteriori, di aver
rispettato  anche  i  contenuti  e  i  requisiti  organizzativi (ore,
materie,   metodologie   di   insegnamento/apprendimento,  ecc.)  ivi
previsti.
Punto 2. - Sperimentazione.
    La  sperimentazione avra' durata biennale a partire dalla data di
pubblicazione  dell'accordo  nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio
2006.
    Fino  alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli
e' quella prevista nell'accordo del 14 febbraio 2006.
    La   sperimentazione   e'   anche  mirata  all'individuazione  di
eventuali  unita'  formative  tecniche i cui contenuti possono essere
trasversali a piu' macrosettori.
    I  risultati  di  tale  sperimentazione  saranno  condivisi con i
ministeri   che  sottoscrivono  il  presente  accordo  per  eventuali
adeguamenti in Conferenza Stato-regioni.
Punto  3. - Corsi di aggiornamento di cui all'art. 8-bis, comma 5 del
decreto legislativo n. 626 del 1994.
    La  decorrenza  del quinquennio di aggiornamento parte dalla data
del   conseguimento   della   laurea  triennale  e/o  dalla  data  di
conclusione   del   modulo   B   e/o   dalla   data   di  conclusione
dell'aggiornamento   previsto   per   coloro  che  possono  usufruire
dell'esonero.   Tale  data  costituisce  riferimento  per  tutti  gli
aggiornamenti quinquennali successivi.
    I  soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento
sono  i  medesimi  autorizzati a fare i corsi di formazione, indicati
dall'art.  2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003, e al punto
4 dell'accordo.
    Le   regioni  e  province  autonome  indicheranno  nella  propria
normativa  di recepimento dell'accordo le modalita' di documentazione
dell'avvenuto aggiornamento.
    Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a
28  ore complessive per tutti i macrosettori ATECO, anche distribuite
nel quinquennio.
    Per  gli  RSPP  appartenenti  al  raggruppamento dei macrosettori
ATECO  3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a
60  ore  complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a piu' di
uno  di  tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento
puo' essere distribuito nel quinquennio.
    Per  RSPP  appartenenti  al raggruppamento dei macrosettori ATECO
1-2-6-8  e  9 l'aggiornamento quinquennale e' da intendersi pari a 40
ore  complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a piu' di uno
di  tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento puo'
essere distribuito nel quinquennio.
    Nel  caso  di  esercizio  della  funzione di RSPP in macrosettori
appartenenti  a  ciascuno  dei  due raggruppamenti di macrosettori su
indicati,   l'aggiornamento   e'   da   intendersi  pari  a  100  ore
complessive.
Punto  4.  - Individuazione di altri soggetti formatori in attuazione
dell'art.  8-bis,  comma 3  del  decreto legislativo n. 626 del 1994,
introdotto dall'art. 2, del decreto legislativo n. 195 del 2003.
  Le  associazioni  sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e
gli  organismi  paritetici,  individuati  quali  soggetti abilitati a
erogare la formazione per RSPP e ASPP all'art. 2, comma 3 del decreto
legislativo  n.  195/2003,  possono effettuare le attivita' formative
e/o  di  aggiornamento  o  direttamente  o  avvalendosi unicamente di
strutture  formative  di  loro  diretta  ed  esclusiva emanazione. In
questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti
alle lettere a) b) e c) del punto 4.2.2. dell'accordo.
Punto 4.1. - Ulteriori soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art.
8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto
legislativo n. 195 del 2003.
    Si   ritiene   opportuno  ribadire  che  gli  ulteriori  soggetti
formatori  cosi'  come  individuati  al  punto  4.1.1 lettere a) e b)
dell'accordo, possono effettuare l'attivita' formativa, limitatamente
al  proprio  personale  sia  esso  collocato  a  livello centrale che
periferico.
Punto 4.1.3.
    Eventuali  ulteriori  soggetti  formatori  che  operano a livello
nazionale  potranno  essere individuati unicamente attraverso accordi
in sede di Conferenza Stato-regioni.
Punto 4.1.4.
    Le  regioni  e  province autonome possono avvalersi delle Aziende
sanitarie  locali  e  delle  agenzie  formative di diretta emanazione
regionale  e/o  provinciale,  in  coerenza  e  rispetto delle singole
normative   regionali  che  disciplinano  le  attivita'  formative  e
l'accreditamento delle agenzie formative.
Punto 4.1.5.
    Tutti  i  soggetti  formatori,  sia  quelli  indicati all'art. 2,
comma 3  del  decreto  legislativo  n.  195/2003  sia  gli  ulteriori
soggetti  formatori  indicati  al  punto  4.1  dell'accordo, potranno
avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura per lo
svolgimento  delle  attivita' formative e/o di aggiornamento, qualora
questi siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) e c)
di cui al punto 4.2.2. dell'accordo.
Punto 4.2. - Altri soggetti formatori.
    La  questione relativa all'accreditamento delle sedi formative e'
stata  demandata  al gruppo tecnico che ha in carico la rivisitazione
del sistema di accreditamento per la formazione professionale.
Punto 4.2.2.
    In   riferimento   ai   requisiti   indicati   ai  punti b)  e c)
dell'accordo, si precisa che:
      b) relativamente alle strutture: le strutture devono dimostrare
di  avere  almeno  due  anni  di esperienza professionale maturata in
materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla
prevenzione    e    sicurezza.   L'esperienza   puo'   essere   anche
autocertificata   e   sottoposta   ai   normali  controlli  da  parte
dell'amministrazione regionale/provinciale competente
      c) relativamente  ai  docenti:  i  docenti devono dimostrare di
avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia
di  prevenzione  e  sicurezza  e/o  maturata  nella  formazione  alla
prevenzione    e    sicurezza.   L'esperienza   puo'   essere   anche
autocertificata   e   sottoposta   ai   normali  controlli  da  parte
dell'amministrazione regionale/provinciale competente.
Tabella  A4  -  Riconoscimento  ai  RSPP  dei crediti professionali e
formativi pregressi.
    Per  calcolare  l'esperienza  lavorativa  pregressa,  ai fini del
riconoscimento  dei  crediti professionali, la data di riferimento e'
quella  di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14
febbraio 2006.
    Coloro  che  sono  in possesso delle lauree triennali elencate al
comma 6 del decreto legislativo n. 195/2003 sono esonerati solo dalla
frequenza  dei  moduli A e B. L'obbligo di frequenza del modulo C, in
capo  ai  soli RSPP, e' previsto dal comma 4 dell'art. 8-bis della n.
626/1994.
    Sono  stati  rilevati nella tabella A4 una serie di refusi/errori
materiali, che si segnalano di seguito:
      a) 1ª riga, 6ª colonna: eliminare B dalla parentesi;
      b) 3ª  riga,  1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di
esperienza;
      c) 3ª riga, 1ª colonna: sostituire «nessuna» con «con».
    La  somministrazione  dei test relativi ai moduli A e B, previsti
anche  in  caso di esonero dalla formazione, fornisce indicazioni che
vengono utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al modulo
C.
Tabella  A5  -  Riconoscimento  agli ASPP dei crediti professionali e
formativi pregressi.
    Per  calcolare  l'esperienza  lavorativa  pregressa,  ai fini del
riconoscimento  dei  crediti professionali, la data di riferimento e'
quella  di pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale del 14
febbraio 2006.
  Sono  stati  rilevati  nella  tabella A5 una serie di refusi/errori
materiali, che si segnalano di seguito:
      a) 1ª riga, 5ª colonna: eliminare la frase;
      b) 3ª  riga,  1ª colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di
esperienza;
      c) 4ª riga, 2ª colonna: inserire superiore dopo secondaria.
  L'esonero previsto nelle tabelle A4 e A5 non e' vincolante, e anche
qualora  il  RSPP  o  l'ASPP  sia  nelle  condizioni  di poter fruire
dell'esonero, puo' comunque richiedere di frequentare i corsi.