IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  art.  10  e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Grana Padano;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005,
29 novembre  2005,  10 marzo  2006  e  12 luglio 2006, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  CSQA  Certificazioni  Srl,  con sede in Thiene
(Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto dell'11 gennaio 2002, e'
stata prorogata fino al 1° dicembre 2006;
  Considerato  che  il  Consorzio  per  la tutela del formaggio Grana
Padano  con  nota  del  19 aprile  2006  ha  comunicato di confermare
l'organismo CSQA Certificazioni Srl quale organismo di controllo e di
certificazione  ai  sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento
(CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine protetta Grana
Padano  anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione  e  la  proroga  della  stessa,  al fine di consentire
all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl la predisposizione
del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  11 gennaio  2002, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione    rilasciata    all'organismo   denominato   CSQA
Certificazioni  Srl,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74,  con  decreto  11 gennaio  2002,  ad effettuare i controlli sulla
denominazione  di  origine  protetta  Grana  Padano registrata con il
regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996,
gia'   prorogata   con  decreti  13 dicembre  2004,  11 aprile  2005,
30 giugno  2005, 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 12 luglio 2006, e'
ulteriormente  prorogata  fino  all'emanazione del decreto di rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.