Art. 3.
  Per  le  modalita' di gestione dei trattamenti di cui agli articoli
1)  e  2), e per i criteri di priorita' si fara' riferimento a quanto
gia'  concordato  per  il settore tessile, abbigliamento, calzature e
all'intesa   del  22  giugno  2006;  ulteriori  integrazioni  saranno
definite dalle parti in sede territoriale presso la regione Marche.