Art. 3. Per le modalita' di gestione dei trattamenti di cui agli articoli 1) e 2), e per i criteri di priorita' si fara' riferimento a quanto gia' concordato per il settore tessile, abbigliamento, calzature e all'intesa del 22 giugno 2006; ulteriori integrazioni saranno definite dalle parti in sede territoriale presso la regione Marche.