Art. 2. Modificazioni del Testo integrato 1. Dopo il comma 9.6 sono aggiunti i seguenti commi: 9.6.1 Qualora l'impresa distributrice, nonostante documentabili tentativi di ricerca, non sia in grado di reperire un cliente controparte di un contratto appartenente ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da: b) a f), al quale spetta un rimborso ai sensi di quanto disposto dai commi 9.2, 9.3 e 9.4, accantona e computa l'ammontare non rimborsato a maggiorazione dei ricavi effettivi con le stesse modalita' previste dal comma 9.6; 9.6.2 Le imprese distributrici, accantonano e computano altresi' a maggiorazione dei ricavi effettivi, con le stesse modalita' previste comma 9.6, le quote di rimborso di importo inferiore a 3 euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere b) e c) e di importo inferiore a 10 euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da d) a f), qualora nei confronti di tali soggetti non esistano rapporti di fatturazione ricorrente. 2. Al comma 9.7 dopo le parole «nonche' agli accantonamenti di cui al comma 9.6» sono aggiunte le parole «, 9.6.1 e 9.6.2». 3. Al comma 9.8 dopo le parole «lettere da b) a f)» sono aggiunte le parole « e di quanto eventualmente non restituito ai clienti finali ai sensi dei conuni 9.6.1 e 9.6.2». 4. Dopo il comma 13.3 e' aggiunto il seguente comma: 13.3.1 Le imprese distributrici che realizzano, con riferimento ad un determinato anno solare, ricavi eccedentari pari o inferiori al 3% del ricavo ammesso, e l'anno successivo aderiscono al regime tariffario semplificato, sono tenute a versare tali ricavi eccedentari, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui i ricavi medesimi si riferiscono, al «Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione». Le medesime imprese sono tenute inoltre a comunicare all'Autorita' l'avvenuto versamento al suddetto conto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento. 5. Dopo il comma 51.1 sono aggiunti i seguenti commi: 51.2 Qualora l'importo di integrazione dei ricavi a V1 spettante ad un'impresa distributrice relativamente ad un determinato anno sia inferiore a 50 euro, detto importo viene computato a maggiorazione dell'eventuale ammontare di integrazione dei ricavi a V1 relativo all'anno successivo; 51.3 Gli importi ad integrazione dei ricavi a V1 che dovessero risultare inferiori a 50 euro anche a seguito del cumulo con quelli relativi ad anni precedenti, verranno erogati dalla Cassa alle imprese distributrici in occasione della liquidazione delle integrazioni dovute con riferimento ai ricavi realizzati nell'anno 2007.