Art. 2.
                  Modificazioni del Testo integrato
  1. Dopo il comma 9.6 sono aggiunti i seguenti commi:
    9.6.1 Qualora  l'impresa  distributrice, nonostante documentabili
tentativi  di  ricerca,  non  sia  in  grado  di  reperire un cliente
controparte  di  un contratto appartenente ad una tipologia di cui al
comma  2.2, lettere da: b) a f), al quale spetta un rimborso ai sensi
di  quanto  disposto  dai  commi  9.2, 9.3 e 9.4, accantona e computa
l'ammontare  non  rimborsato a maggiorazione dei ricavi effettivi con
le stesse modalita' previste dal comma 9.6;
    9.6.2 Le  imprese distributrici, accantonano e computano altresi'
a  maggiorazione  dei  ricavi  effettivi,  con  le  stesse  modalita'
previste  comma  9.6,  le  quote di rimborso di importo inferiore a 3
euro  spettanti  alle  controparti  di contratti di cui al comma 2.2,
lettere b)  e c)  e  di  importo  inferiore  a 10 euro spettanti alle
controparti  di  contratti  di  cui al comma 2.2, lettere da d) a f),
qualora  nei  confronti  di  tali  soggetti  non esistano rapporti di
fatturazione ricorrente.
  2.  Al comma 9.7 dopo le parole «nonche' agli accantonamenti di cui
al comma 9.6» sono aggiunte le parole «, 9.6.1 e 9.6.2».
  3.  Al  comma 9.8 dopo le parole «lettere da b) a f)» sono aggiunte
le  parole  «  e  di  quanto  eventualmente non restituito ai clienti
finali ai sensi dei conuni 9.6.1 e 9.6.2».
  4. Dopo il comma 13.3 e' aggiunto il seguente comma:
    13.3.1  Le  imprese distributrici che realizzano, con riferimento
ad un determinato anno solare, ricavi eccedentari pari o inferiori al
3%  del  ricavo  ammesso,  e  l'anno  successivo aderiscono al regime
tariffario   semplificato,   sono   tenute   a  versare  tali  ricavi
eccedentari, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui
i  ricavi  medesimi si riferiscono, al «Conto per la perequazione dei
costi  di  trasmissione  e distribuzione dell'energia elettrica sulle
reti  con  obbligo  di  connessione  di  terzi  e per i meccanismi di
integrazione».  Le  medesime imprese sono tenute inoltre a comunicare
all'Autorita'  l'avvenuto  versamento  al  suddetto  conto  entro  il
31 marzo  dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento.
  5. Dopo il comma 51.1 sono aggiunti i seguenti commi:
    51.2  Qualora l'importo di integrazione dei ricavi a V1 spettante
ad  un'impresa distributrice relativamente ad un determinato anno sia
inferiore  a  50  euro, detto importo viene computato a maggiorazione
dell'eventuale  ammontare  di  integrazione  dei ricavi a V1 relativo
all'anno successivo;
    51.3  Gli  importi  ad integrazione dei ricavi a V1 che dovessero
risultare  inferiori  a 50 euro anche a seguito del cumulo con quelli
relativi  ad  anni  precedenti,  verranno  erogati  dalla  Cassa alle
imprese   distributrici   in   occasione   della  liquidazione  delle
integrazioni  dovute  con  riferimento ai ricavi realizzati nell'anno
2007.