Art. 3.
            Integrazione dei ricavi a V1 per l'anno 2004
  1.  Le  imprese  distributrici  aventi diritto all'integrazione dei
ricavi  a V1 con riferimento all'anno 2004, ed il relativo ammontare,
sono elencati nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
  2.  Con  riferimento  alle  integrazioni  dei  ricavi a V1 riferite
all'anno  2004,  la  Cassa  liquida  quanto dovuto a ciascuna impresa
distributrice,   salvo  quanto  disposto  al  comma  51.2  del  Testo
integrato,  entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
provvedimento,  utilizzando  le  disponibilita'  del  «Conto  per  la
perequazione   dei   costi   di   trasmissione   e  di  distribuzione
dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi
e  per i meccanismi di integrazione», alimentato dalla componente UC3
di cui al comma 16.1 del Testo integrato.
  3.  La  liquidazione  degli importi ad integrazione dei ricavi a V1
dovuti  alle  cooperative  riportate  nella  tabella  2  allegata  al
presente  provvedimento,  e'  sospesa fino a successivo provvedimento
dell'Autorita'.