Art. 3. Integrazione dei ricavi a V1 per l'anno 2004 1. Le imprese distributrici aventi diritto all'integrazione dei ricavi a V1 con riferimento all'anno 2004, ed il relativo ammontare, sono elencati nella tabella 1 allegata al presente provvedimento. 2. Con riferimento alle integrazioni dei ricavi a V1 riferite all'anno 2004, la Cassa liquida quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice, salvo quanto disposto al comma 51.2 del Testo integrato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, utilizzando le disponibilita' del «Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione», alimentato dalla componente UC3 di cui al comma 16.1 del Testo integrato. 3. La liquidazione degli importi ad integrazione dei ricavi a V1 dovuti alle cooperative riportate nella tabella 2 allegata al presente provvedimento, e' sospesa fino a successivo provvedimento dell'Autorita'.